LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17192/2019 proposto da:
N.O.V., elettivamente domiciliato in Roma V.luigi Pirandello 67 Pal. A, presso lo studio dell’avvocato Belmonte Sabrina, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Fedeli Bruno;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****, Pubblico Ministero Procura Generale Corte Appello Milano, Pubblico Ministero Procura Generale Repubblica Corte Suprema Cassazione Roma;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2033/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 09/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/03/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
RILEVATO
che:
La Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame proposto da N.O.V., cittadino nigeriano, avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato alla richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito di aver lasciato il proprio paese per contrasti con lo zio che, alla morte dei genitori avrebbe venduto casa in cui per l’innanzi abitava con la sorella, in quanto in possesso dei documenti di proprietà. Il ricorrente aveva cercato di recuperare il prezzo incassato tramite alcuni aderenti ad una setta i quali, recatisi presso l’abitazione dello zio e non trovandolo, ne avrebbero picchiato il figlio, deceduto in seguito alle percosse. Era, quindi, fuggito con la sorella per evitare le minacce di ritorsione dello zio.
A supporto della decisione di rigetto, la Corte d’appello ha ritenuto il ricorrente non credibile perchè la narrazione non era sorretta da riscontro alcuno, ritenendo, in buona sostanza il ricorrente un migrante economico. La Corte distrettuale non ha, quindi, riconosciuto nè lo status di rifugiato nè la protezione internazionale. In particolare, la Corte d’appello ha accertato l’assenza di situazioni di violenza indiscriminata in Nigeria per l’assenza di conflitti armati. Infine, la Corte d’appello non ha ravvisato la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario.
Contro la sentenza della medesima Corte d’appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per erronea interpretazione dei fatti e delle circostanze poste a fondamento della domanda e per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g), artt. 3 e 14, per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, in combinato disposto con l’art. 4 paragrafo 3 d) della dir. 2004/83/CE e dell’art. 13, paragrafo 3 a) della dir. 2005 della dir. 2005/85/CE; (ii) sotto un secondo profilo, per erronea interpretazione dei fatti e delle circostanze poste a fondamento della domanda e per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.
Il primo motivo è inammissibile, in quanto la Corte distrettuale ha rilevato come il ricorrente non abbia censurato l’ordinanza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non credibili le vicende familiari addotte a motivo della fuga (p. 4 della sentenza impugnata), ditalchè è oramai inammissibile la censura volta a contestare, in secondo grado, la valutazione d’inattendibilità delle medesime dichiarazioni del ricorrente ed è parimenti inammissibile la critica all’accertamento di fatto, operato dalla Corte d’appello sulla base delle fonti consultate, della situazione generale della Nigeria e della zona di provenienza del ricorrente, che il ricorrente contesta contrapponendovi altre fonti, ma in termini di mero dissenso.
Il secondo motivo è inammissibile, perchè contesta il merito del diniego di riconoscimento della protezione umanitaria, in particolare le risultanze della certificazione medica che è stata esaminata e disattesa dai giudici d’appello mentre non è consentita la produzione di nuova documentazione nel presente giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., sulla accertata sieroposività del richiedente.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021