Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.17535 del 18/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9983/2020 proposto da:

A.N., elettivamente domiciliato in Petilia Policastro (KR), alla via Arringa n. 60, presso lo studio dell’avv. G. Scordamaglia, che lo rappresenta e difende, per procura in atti.

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, *****, Procura Repubblica Catanzaro;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1756/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 17/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/03/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Catanzaro ha respinto il gravame proposto da A.N., cittadino pakistano, avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato alla richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di aver scoperto la sua omosessualità a scuola. Successivamente come lavoro per mantenersi aveva deciso di aprire una videoteca e per incrementare gli incassi aveva deciso di offrire in noleggio anche film pornografici. Un giorno, dopo aver chiuso il negozio aveva deciso di guardare con il suo amico un film di tal genere e nell’occasione aveva consumato il suo primo rapporto omosessuale. Poi, la loro relazione era andata avanti, ma furono scoperti in casa dell’amico perchè avevano dimenticato di chiudere la porta e gli uomini della moschea erano entrati in casa e li avevano colti in flagranza. E siccome dopo averli chiusi in stanze separate, li volevano uccidere il ricorrente essendo riuscito a scappare aveva lasciato il paese.

A supporto della decisione di rigetto, la Corte d’appello ha ritenuto il ricorrente non credibile per la genericità ed inverosimiglianza della narrazione, pertanto, non ha riconosciuto nessuna delle protezioni richieste. In particolare, la Corte d’appello ha accertato l’assenza di situazioni di violenza indiscriminata in Pakistan per l’assenza di conflitti armati. Infine, la Corte d’appello non ha ravvisato la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario.

Contro la sentenza della medesima Corte d’appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, con riferimento ai profili di credibilità e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10 e 27, per inottemperanza dell’obbligo di cooperazione istruttoria, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 6,7 e 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per il mancato riconoscimento dello status di rifugiato; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3 e art. 14, comma 1, lett. a) e b): timore di subire torture o trattamenti degradanti; (iv) sotto un quarto profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, per la mancata comparazione tra integrazione sociale e violazione dei diritti umani nel paese d’origine, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

Il primo motivo è, da una parte, inammissibile, in quanto censura in termini di mero dissenso, la valutazione discrezionale (anche se non arbitraria) sulla non credibilità che risultando congruamente motivata è incensurabile nella presente sede, dall’altra è infondato, in quanto la Corte territoriale ha rispettato i parametri di “genuinità soggettiva” fissati dalle norme di cui alla rubrica, in virtù dei quali la Corte territoriale è pervenuto a un giudizio sfavorevole al ricorrente.

Il secondo e terzo motivo che possono essere oggetto di un esame congiunto sono inammissibili, perchè sulla base della ritenuta non credibilità del richiedente, la Corte d’appello ha ritenuto insussistente sia il pericolo di “persecuzione” (in riferimento al riconoscimento dello status di rifugiato) che il pericolo di “danno grave” in riferimento alla protezione sussidiaria di cui alle ipotesi a) e b) del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per come riferito dal ricorrente nella sua narrazione.

Il quarto motivo è infondato, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dalla Corte d’appello che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021

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