LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10292/2020 proposto da:
S.U., elettivamente domiciliato in Petilia Policastro (KR), alla via Arringa n. 60, presso lo studio dell’avv. G. Scordamaglia, che lo rappresenta e difende, per procura in atti.
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1906/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 03/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/03/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
RILEVATO
che:
La Corte d’appello di Catanzaro ha respinto il gravame proposto da S.U., cittadino pakistano, avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato alla richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito di aver lasciato il proprio paese dopo essere stato minacciato da alcuni soggetti che aveva trasportato sul suo taxi ed erano stati trovati in possesso di armi dalla polizia.
A supporto della decisione di rigetto, la Corte d’appello ha ritenuto il ricorrente non credibile perchè la narrazione non era circostanziata, era incoerente e priva di riscontri nè il ricorrente aveva spiegato perchè non aveva ritenuto di rivolgersi alle locali autorità di polizia; la Corte distrettuale non ha, quindi, riconosciuto nè lo status di rifugiato nè la protezione internazionale. In particolare, la Corte d’appello ha accertato l’assenza di situazioni di violenza indiscriminata in Pakistan per l’assenza di conflitti armati. Infine, la Corte d’appello non ha ravvisato la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario.
Contro la sentenza della medesima Corte d’appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa valutazione dei documenti prodotti e per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento ai profili di credibilità e per motivazione illogica con riguardo alla credibilità del ricorrente; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 14, comma 1, lett. b), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria e per mancata comparazione tra violazione dei diritti umani e condizioni transitorie del paese d’origine, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Il primo motivo è inammissibile, in quanto contesta la valutazione discrezionale (ma non arbitraria) espressa dalla Corte d’appello sulla non credibilità del ricorrente, che è incensurabile nel presente giudizio di legittimità se congruamente motivata, come nella specie.
Il secondo motivo è inammissibile, in quanto contesta l’accertamento di fatto condotto dalla Corte d’appello, sulla situazione generale del paese di provenienza del ricorrente, alla stregua delle fonti informative consultate, alle quali il ricorrente contrappone altre fonti, ma in termini di mero dissenso.
Il terzo motivo è infondato, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dalla Corte d’appello che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021