Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.17538 del 18/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16320/2020 proposto da:

J.A., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Dei Mirti, 40, presso lo studio dell’avvocato Foschi Emanuele, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4778/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/04/2021 dal Cons. FIDANZIA ANDREA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 4778/2019, depositata in data 05.11.2019, ha rigettato l’appello proposto da J.A., cittadino del Gambia, avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia del 11.5.2018, che ha rigettato la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stata rigettata la domanda di protezione sussidiaria proposta dal ricorrente D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), non essendo le sue dichiarazioni state ritenute credibili – costui, asseritamente poliziotto, aveva riferito di essere fuggito dal Gambia per il timore di essere nuovamente arrestato e sottoposto a trattamenti inumani e degradanti in quanto sospettato ingiustamente di aver venduto il proprio fucile di ordinanza, che gli era, in realtà, stato sottratto, essendosi assopito durante un turno di guardia – nonchè quella proposta ex art. 14, lett. c) legge cit., essendo stata ritenuta l’insussistenza di una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato in Gambia.

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una sua specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione H.M. affidandolo a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente in giudizio ai soli fini di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, nella valutazione della veridicità delle dichiarazioni del richiedente, sul rilievo che il richiedente, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di merito, ha fornito un racconto pienamente attendibile e verosimile, rispondendo con precisione alle domande che gli sono state rivolte dalla Commissione Territoriale.

Il ricorrente, inoltre, ha prodotto in giudizio un ulteriore documento pervenutogli dopo la conclusione dei due gradi di merito, attestante l’arresto cui era stato sottoposto nel 2015.

Infine, il ricorrente ha fornito dettagli tratti da fonti internazionali qualificate (tra cui il report di Amnesty International del 2015-2016) riguardanti il clima di terrore che imperava in Gambia prima che il dittatore J. fosse deposto, situazione non completamente risolta con l’insediamento del Presidente B., nonostante i notevoli progressi che sono stati compiuti nel campo dei diritti umani.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

Lamenta il ricorrente che anche durante il mandato del Presidente B. vi sono state cariche della polizia nei confronti dei manifestanti appartenenti al movimento “Tre anni di Jotna”, che hanno protestato contro il nuovo Presidente per non essersi ritirato alla scadenza dei tre anni di mandato, come, invece, aveva precedentemente promesso, e deduce l’esistenza di un clima che potrebbe comportare il pericolo di un colpo di Stato in Gambia.

3. Il primo ed il secondo motivo, da esaminare unitariamente, facendosi in entrambi reiterato riferimento alla situazione generale del Gambia, sono inammissibili.

Va, preliminarmente, osservato che nel giudizio di legittimità, secondo quanto disposto dall’art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo, a meno che attengano alla nullità della sentenza impugnata, all’ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero al maturare di un successivo giudicato (vedi Cass. 28999/2018, 7515/2011). Ne consegue l’inammissibilità della produzione da parte del ricorrente nel giudizio in cassazione del verbale del mandato d’arresto che sarebbe stato spiccato nei suoi confronti nel 2015 in Gambia.

Per quanto concerne la valutazione di non attendibilità del richiedente, va, in primo luogo, osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Cass. n. 3340 del 05/02/2019).

Nel caso di specie, la motivazione del Tribunale soddisfa il requisito del “minimo costituzionale”, secondo i principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053/2014, avendo la Corte d’Appello di Venezia, richiamando alcuni passaggi della motivazione del giudice di primo grado, evidenziato le ragioni per cui il racconto del richiedente non può essere ritenuto credibile (ha dimostrato di non conoscere le ordinarie consegne per il servizio di guardia notturna; inverosimiglianza delle modalità di fuga dall’ospedale descritte e contraddizioni in ordine alle ragioni dello stesso ricovero in ospedale).

Il richiedente ha svolto censure di merito, prospettando una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella operata dai giudici di merito, e non denunciando neppure il vizio di motivazione costituzionalmente rilevante della sentenza impugnata, unico vizio che, come sopra illustrato, può essere fatto valere in sede di legittimità.

Infine, per quanto concerne la dedotta situazione di violenza generalizzata ed indiscriminata in Gambia, va preliminarmente osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, deve essere interpretata, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), nel senso che il grado di violenza indiscriminata deve avere raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 13858 del 31/05/2018).

Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha accertato – mediante il ricorso a diverse fonti internazionali aggiornate – l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata in Gambia ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 2/12/2018 n. 32064), con conseguente inammissibilità delle censure del ricorrente.

4. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 7, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

Il ricorrente ha svolto considerazioni di carattere generale sull’istituto della protezione umanitaria, richiamando una serie di pronunce di questa Corte che hanno chiarito i presupposti in presenza dei quali può essere riconosciuto ad un richiedente protezione il permesso umanitario e ha rivendicato il suo diritto ad un tale permesso, anche alla luce della sua integrazione nel tessuto sociale italiano, emergente dalla proficua frequentazione di un corso per l’apprendimento della lingua italiana.

5. Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente non ha neppure allegato l’esistenza di una particolare condizione di vulnerabilità, limitandosi, come sopra evidenziato, ad una serie di considerazioni sull’istituto della protezione umanitaria e a dedurre la propria integrazione nel paese di accoglienza, elemento che, secondo il costante orientamento di questa Corte, può essere sì considerato in una valutazione comparativa al fine di verificare la sussistenza della situazione di vulnerabilità, ma non può, tuttavia, da solo esaurirne il contenuto (vedi sempre Cass. n. 4455 del 23/02/2018).

Infine, va evidenziata l’inammissibilità per assoluta genericità ed estraneità ai temi del giudizio di merito del riferimento all’emergenza epidemiologica.

Non si liquidano le spese di lite, in ragione della inammissibilità della costituzione tardiva del Ministero.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021

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