Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.17539 del 18/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 152/2019 proposto da:

L.P., nato in *****, elettivamente domiciliato in Pescara piazza Sant’Andrea 13, presso lo studio dell’avv. Antonio Cianfardini, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 12204/2018 del Tribunale di Ancona depositata in data 3.11.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 09/04/2021 dal Consigliere Dott. RITA RUSSO.

RILEVATO

Che:

1.- Il ricorrente, cittadino bengalese, espone di aver presentato domanda di protezione internazionale dichiarando di avere lasciare il proprio paese per problemi legati ad una faida con la famiglia di una ragazza, con cui aveva intrattenuto una relazione e che lo aveva denunciato falsamente per violenza sessuale; per evitare di essere arrestato e rinchiuso nelle carceri bengalesi, ove vi è una continua violazione dei diritti umani, il ricorrente è fuggito dirigendosi dapprima in Libia con regolare visto lavorativo e poi stante le gravi condizioni socio economiche e di sicurezza della Libia è entrato clandestinamente in Italia; ha dichiarato di essere ricercato dalla polizia, producendo copia di documenti e dedotto la sussistenza di un rischio per la sua incolumità legato alla situazione personale e allo stato di violenza generalizzata e indiscriminata esistente in Bangladesh, di ripetuta violazione del diritti umani; in subordine ha chiesto l’applicazione della misura della protezione umanitaria.

2.- Il Tribunale ha negato lo status di rifugiato rilevando che non sussistono le ragioni persecutorie; ha negato altresì la protezione sussidiaria rilevando che dalle informazioni assunte dai Report Amnesty 2018 e EASO 2017 non emergono profili di inefficienza generale del sistema giudiziario bengalese se non per i casi che hanno un qualche interesse politico mentre per i reati comuni gli imputati godono delle garanzie di difesa; che il paese non è interessato da violenza indiscriminata nei termini indicati dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea; ha infine escluso una condizione di elevata vulnerabilità e quindi la ricorrenza dei presupposti per la protezione umanitaria.

3.- Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il richiedente asilo affidandosi a quattro motivi. Il Ministero dell’Interno intimato non si è costituito in giudizio. La causa è stata trattata alla udienza camerale del 9 aprile 2021.

RITENUTO

Che:

4.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e apparente in quanto il giudicante, pur avendo rilevato le criticità del sistema giudiziario del paese, risultante da rapporti informativi, ha negato la protezione sussidiaria. Deduce che anche sulla protezione umanitaria la motivazione è redatta “in ciclostile” con motivazioni generiche ripetitive e non riporta gli elementi di fatto.

Il motivo è fondato.

Ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, l’esame della domanda di protezione internazionale è effettuato su base individuale e prevede tra l’altro l’esame della dichiarazione resa e della documentazione presentata dal richiedente, della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare la condizione sociale, il sesso e l’età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave. Pertanto, l’esame della situazione del paese di origine deve fare da cornice ad una storia individuale di cui il giudice deve tenere conto in tutte le sue specifiche caratteristiche, poichè è attraverso questo procedimento, normativamente regolamentato, che si disegna il profilo di rischio concreto cui il richiedente è (in ipotesi) esposto, salvo nel caso in cui si deduca il rischio da violenza indiscriminata da conflitto armato, ove l’importanza del riscontro individuale si affievolisce, da momento che in questi casi il civile è esposto per la sua sola presenza sul territorio al rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 13858/2018, Cass. n. 11103/2019).

L’ordinanza del Tribunale di Ancona non esamina la storia individuale del richiedente asilo che non è neppure riassunta in sentenza; sono esposte una serie di informazioni generiche sulla situazione giudiziaria nel paese di origine non rapportate alla storia individuale se non per escludere, con affermazioni apodittiche, che sussistano i presupposti della invocata protezione. Si tratta quindi di un caso di motivazione apparente, cioè quella motivazione che pur graficamente esistente e riempendo diverse pagine descrittive in astratto di norme e generiche informazioni sul paese di origine, anche sovrabbondanti, non consente però alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, e non rende percepibili in concreto le ragioni della decisione perchè non vi è nessun esame della situazione individuale (Cass. n. 22528/2020; Cass., n. 13248/2020).

5.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per non avere il giudice valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri legali e ritenuto non credibile il racconto.

Il motivo è inammissibile perchè il Tribunale non esclude la credibilità della storia, ma si limita ad affermare che le dichiarazioni (senza specificare quali) “anche laddove credibili, restano confinate nei limiti di una vicenda di vita privata e giustizia comune”. Il motivo non coglie pertanto la ratio decidendi.

6.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non avere il Tribunale ritenuto sussistente una situazione di violenza indiscriminata. Il ricorrente deduce che le esigenze di protezione internazionale derivanti da violenza indiscriminata non sono limitate a situazioni di guerra o a conflitti ma sono altresì estese alle ipotesi di situazione di violenza generalizzata non altrimenti controllabile dalle locali autorità. Deduce che nel suo caso la esposizione a rischio è dimostrata dal fatto che egli è stato sottoposto a minacce e ritorsioni molto gravi e che in Bangladesh vi sono violazioni di diritti umani, sparizioni forzate, detenzioni arbitrarie attacchi alla libertà di espressione e di informazione.

Il motivo è inammissibile perchè non coglie il significato del rischio di danno grave di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

La nozione di violenza indiscriminata da conflitto armato proposta dal ricorrente non collima affatto con quella rigorosa data dalla CGUE nelle sentenze del 17 febbraio 2009 (Elgafaji, C-465/07) e del 30 gennaio 2014, (Diakitè C- 285/12), fatta propria anche dalla giurisprudenza di questa Corte.

La determinazione del significato e della portata del concetto di conflitto armato va stabilita sulla base del significato abituale nel linguaggio corrente, prendendo in considerazione il contesto nel quale sono utilizzati e gli obiettivi perseguiti dalla normativa in materia di protezione internazionale (Diakitè, cit. p.27) e quindi “senza che l’intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione” (Diakitè, cit. p.35).

Ai fini della protezione internazionale il conflitto rileva se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Secondo questo indirizzo ormai consolidato, il grado di violenza indiscriminata deve aver raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 13858/2018, Cass. n. 11103/2019). La Corte Europea ha infatti precisato che tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinchè egli possa beneficiare della protezione sussidiaria (Elgafaji, cit., p. 39). Con la conseguenza, a contrario, che se il riscontro individuale, come nel caso di specie, è del tutto assente, per beneficiare della protezione ex art. 14, lett. c), è richiesto l’accertamento di un grado molto elevato di violenza indiscriminata.

La violenza indiscriminata derivante da conflitto, intesa in questi termini, è dunque cosa ben diversa dalle limitazione delle libertà individuali, dalle tensioni sociali ed economiche, dalla povertà, dalla diffusione della criminalità comune o dedita alle vendette private e dal rischio di attacchi terroristici.

7.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Deduce che ha errato il tribunale non riconoscere la protezione umanitaria considerando che il Bangladesh estremamente povero, vi sono violazioni dei diritti umani e che il ricorrente è integrato in Italia, come dimostrato a documenti da lui prodotti.

Il motivo è fondato in relazione a quanto già esposto sul motivo primo. La sentenza non esamina la vicenda individuale del richiedente e pertanto la affermazione della insussistenza di una condizione di vulnerabilità è apodittica e non correlata alla concreta situazione personale del ricorrente.

Ne consegue in accoglimento del primo e quarto motivo di ricorso, dichiarati inammissibili il secondo ed il terzo, la cassazione del provvedimento impugnato ed il rinvio al Tribunale di Ancona in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo e quarto motivo di ricorso, dichiara inammissibili il secondo ed il terzo, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Ancona in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 9 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021

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