LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 8706/2019 proposto da:
T.M., nato in *****, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma rappresentato e difeso dall’avv. Felice Patruno, del Foro di Bari;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 852/2019 del Tribunale di Bar depositata in data 11/2/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 09/04/2021 dal Consigliere Dott. RITA RUSSO.
RILEVATO
Che:
1.- Il ricorrente, cittadino pakistano ha chiesto la protezione internazionale dichiarando di essere musulmano sunnita, di non essersi mai occupato di politica e di essere fuggito dal Pakistan per paura di essere ucciso dai familiari del suo amico P.; ha dichiarato che entrambi volevano sposare due ragazze cristiane e che P. si era convertito al cristianesimo mentre egli aveva chiesto alla sua ragazza di convertirsi alla fede sunnita; era quindi scoppiata una lite sia con i suoi genitori che lo accusavano di essere diventato cristiano sia con i genitori dell’amico che lo ritenevano responsabile della conversione di P.; contro di lui era stata emessa una fatwa perchè i suoi erano convinti che si fosse convertito al cristianesimo. Il racconto è stato ritenuto privo di credibilità per una serie di contraddizioni interne, in particolare sulle date e per non aver esposto la ragione per cui il ricorrente non si è rivolto alle autorità locali; il Tribunale nega anche la protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c), dando atto che in base al Report EASO 2017 non può dirsi che nel Punjab vi sia una situazione di violenza indiscriminata; inoltre il Tribunale ritiene che non basta a ritenere l’integrazione sociale in Italia del richiedente la partecipazione a un corso di lingua italiana ed un’esperienza lavorativa ormai terminata, e nega di conseguenza anche la protezione umanitaria.
2.- Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il richiedente asilo affidandosi a due motivi. Il Ministero dell’Interno intimato non si è costituito in giudizio. La causa è stata trattata alla udienza camerale del 9 aprile 2021.
RITENUTO
Che:
3.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Deduce la “evidente violazione” dei principi relativi alla protezione internazionale e affermando che le fonti internazionali riconoscono la violenza indiscriminata nel distretto di provenienza.
Il motivo è infondato.
Il richiedente si limita a una generica allegazione della sussistenza di una condizione di violenza indiscriminata nel paese di provenienza, senza specificare null’altro a fronte di una motivata esclusione di questa condizione da parte del Tribunale. Il Tribunale ha infatti esaminato fonti informative qualificate (rapporto EASO 2017) riassumendone in sentenza il contenuto, citando la fonte e datandola, così attenendosi ai principi enunciati in materia da questa Corte (Cass., n. 4557/2021; Cass. n. 2466/2021). Ha quindi escluso la sussistenza della violenza indiscriminata, attenendosi alla nozione datane dalla CGUE nelle sentenze del 17 febbraio 2009 (Elgafaji, C-465/07) e del 30 gennaio 2014, (Diakitè C- 285/12), fatta propria anche dalla giurisprudenza di questa Corte. Secondo questo indirizzo ormai consolidato, il grado di violenza indiscriminata deve aver raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 13858/2018, Cass. n. 11103/2019).
4.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19. Deduce che nella fattispecie ricorrono i seri motivi per la protezione umanitaria in quanto egli aveva un contratto di lavoro a tempo parziale come aiuto cuoco; ha errato quindi il Tribunale perchè non ha valutato che la stipula di un contratto di lavoro in Italia determina una condizione di integrazione e che in confronto con la situazione che lo attende nel paese di origine vi è una situazione di vulnerabilità.
Il motivo è inammissibile.
La stipula del contratto di lavoro a tempo determinato e in genere della condizione attuale di vita in Italia del richiedente sono state esaminate dal giudice di merito che le ha ritenute insufficienti a configurare una vera e propria integrazione nel tessuto sociale italiano e ha quindi motivatamente escluso la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria. Si tratta di un giudizio di fatto di cui in questa sede non si può sollecitare la revisione.
Ne consegue il rigetto del ricorso; nulla sulle spese in difetto di costituzione della parte intimata.
PQM
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 9 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021