LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 10557/2019 proposto da:
B.M., nato in *****, elettivamente domiciliato in Roma via della Giuliana 32, presso lo studio dell’avv. Antonio Gregorace, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia resa il 17 gennaio 2019 e depositata il 19 febbraio 2019 udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 09/04/2021 dal Consigliere Dott. RITA RUSSO.
RILEVATO
Che:
1.- Il ricorrente, cittadino gambiano, ha chiesto la protezione internazionale dichiarando di avere lasciato il paese in quanto appartenente al partito ***** e di avere ferito due giovani appartenenti al partito opposto mentre faceva proselitismo; è quindi fuggito per paura di ritorsioni.
Il Tribunale ha respinto il ricorso ritenendo non credibile la storia; in ogni caso ha osservato che attualmente il partito ***** è al potere, che il Gambia ha iniziato un percorso di normalizzazione democratica con la modifica di alcune leggi repressive già approvate nel precedente regime dittatoriale e che non vi è nel paese una situazione di violenza indiscriminata secondo i Report di Amnesty 2017/2018 ed EASO 2017; ha escluso la protezione umanitaria rilevando che il ricorrente non ha dato prova di integrazione sociale, nè di altre situazioni personali ostative all’allontanamento dal territorio nazionale.
2.- Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il richiedente asilo affidandosi a quattro motivi. Il Ministero dell’Interno intimato non si è costituito in giudizio. La causa è stata trattata alla udienza camerale del 9 aprile 2021.
RITENUTO
Che:
3.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione della Direttiva CE 2004/83, come recepita del D.Lgs.
n. 251 del 2007. Deduce la violazione del dovere di cooperazione istruttoria in quanto i giudici avrebbero omesso di svolgere un ruolo attivo nell’istruttoria della domanda limitandosi a dire che il ricorrente non ha dimostrato e allegato la condizione che lo ha portato ad espatriare. Secondo il ricorrente i giudici avrebbero dovuto indicargli quali documenti allegare e cosa avrebbe dovuto dimostrare, ovvero acquisire d’ufficio i mezzi di prova che ritenevano necessari al fine di decidere.
Il motivo è inammissibile.
La censura è generica e non coglie la ratio decidendi della sentenza, nè i termini in cui si adempie al dovere di cooperazione da parte del giudice.
Il Tribunale non ha ritenuto la domanda carente sotto il profilo della allegazione documentale, piuttosto ha ritenuto non credibile la vicenda narrata dal ricorrente perchè affetta da intrinseche contraddizioni.
Il dovere di cooperazione istruttoria (artt. 10/16 direttiva 2013/32/UE, già direttiva 2005/85/CE; D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27) inteso come attività di cooperazione dello Stato con il richiedente asilo per determinare gli elementi significativi della domanda, è generalmente inquadrato dalla giurisprudenza nazionale come una attenuazione dell’onere della prova, con correlativa valorizzazione dei poteri officiosi del giudice, il che non dispensa però il richiedente dall’onere di allegazione, ed in particolare di rendere un racconto circostanziato ed intrinsecamente attendibile della sua vicenda personale.
Il corretto svolgimento della attività di cooperazione presuppone che tutti i soggetti coinvolti assolvano i propri compiti, posto che anche il richiedente asilo ha il dovere di cooperare per una corretta istruzione della domanda compiendo ogni ragionevole sforzo per motivare e circostanziare la domanda (art. 13 Direttiva 2013/32/UE e Direttiva 2011/95/UE) mentre il compito del giudicante si esplica sia nella adeguata conduzione della audizione del richiedente (si veda, in particolare, art. 16 della Direttiva 2013/32/UE) che in termini di integrazione istruttoria (Cass. n. 16411/2019), trattandosi appunto di cooperazione con la parte e non sostituzione ad essa, sicchè le relative modalità di svolgimento devono essere improntate a criteri di trasparenza, di modo che la terzietà dell’organo giudicante non ne risulti compromessa (Cass. 29056/2019). Il giudice non può supplire ad eventuali carenze delle allegazioni (Cass. n. 2355/2020; Cass. 8819/2020), posto che il ricorrente è l’unico ad essere in possesso delle informazioni relative alla sua storia personale e quindi deve indicare gli elementi relativi all’età, all’estrazione, ai rapporti familiari, ai luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, alle domande di asilo eventualmente già presentate (v. CGUE 5 giugno 2014, causa C-146/14; nello stesso senso Cass. 8819/2020) Pertanto, se il racconto è intrinsecamente inattendibile, perchè affetto da estrema genericità o da importanti contraddizioni interne, come nella specie ritenuto dal primo giudice, il dovere di cooperazione istruttoria non ha modo di esplicarsi (Cass. n. 28862/2018, Cass. n. 33858/2019, Cass. n. 08367/2020; Cass. 6738/2021).
4.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente e delle allegazioni per la valutazione delle condizioni del paese di origine; lamenta che il giudice non abbia esaminato accuratamente le sue dichiarazioni e che non abbia esaminato le fonti in merito alle attuali condizioni del Gambia in particolare, come riporta il sito di Amnesty, che in Gambia sussiste ancora violazione dei diritti umani.
Il motivo è infondato.
Premesso quanto sopra esposto sull’onere del richiedente asilo di rendere un racconto circostanziato e non affetto da contraddizioni interne, si deve rilevare che il primo giudice ha comunque assunto informazioni aggiornate sul paese di origine, citandone le fonti e datandole, e da queste ha concluso che il rischio paventato dal ricorrente non è comunque attuale, posto che il partito di cui egli dichiaratamente faceva parte è oggi al potere e che il paese è avviato in un percorso democratico. La circostanza che sussistano ancora criticità nel paese di origine, genericamente enunciata o enunciata in maniera inconferente, è irrilevante: non ogni criticità del paese di origine giustifica il riconoscimento della protezione internazionale ma solo quelle specifiche criticità che in relazione ad una storia individuale circostanziata e attendibile disegnano il profilo di rischio persecutorio o del rischio di danno grave come descritti e regolati dal D.Lgs. n. 251 del 2007.
5.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria in ragione della la attuale sussistenza di una grave condizione di pericolo per la sicurezza individuale all’interno della regione di provenienza. Deduce che le preoccupanti condizioni del paese di origine determinano la necessità di riconoscere al ricorrente la protezione sussidiaria per la sussistenza di un grave pericolo per l’incolumità del richiedente, oggetto di persecuzione e soggetto ad essere lasciato alla mercè di un sistema giudiziario che non è garante dei diritti dei cittadini.
Il motivo è infondato.
La censura mossa dal ricorrente è estremamente generica e sovrappone indebitamente i profili di rischio considerati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. Esclusa la credibilità della storia narrata, e comunque l’attualità del rischio persecutorio politico il Tribunale ha considerato il rischio di cui dell’art. 14, lett. c) e ha esaminato in merito fonti informative qualificate, riassumendone in sentenza il contenuto, citando la fonte e datandola, così attenendosi ai principi enunciati in materia da questa Corte (Cass., n. 4557/2021; Cass. n. 2466/2021). Ha quindi escluso la sussistenza della violenza indiscriminata, affermando che anche se la situazione del Gambia è in fase di consolidamento e non completamente stabile non vi è una situazione di violenza generalizzata ma solo alcuni scontri localizzati e che in ogni caso la situazione di instabilità politico e violazione dei diritti umani non è assimilabile al concetto di conflitto armato. Il Tribunale si è quindi attenuto alla nozione di danno grave di cui dell’art. 14, lett. c), data dalla CGUE nelle sentenze del 17 febbraio 2009 (Elgafaji, C-465/07) e del 30 gennaio 2014, (Diakitè C- 285/12), fatta propria anche dalla giurisprudenza di questa Corte. Secondo questo indirizzo ormai consolidato, il grado di violenza indiscriminata deve aver raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 13858/2018, Cass. n. 11103/2019).
6.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in quanto il soggetto è meritevole della protezione umanitaria e il tribunale non ha preso in considerazione “la consolidata prassi di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari a tutti i soggetti stranieri integrati sul territorio dello Stato in possesso di contratto di lavoro e/o documentazione scolastica”. Deduce di avere dimostrato la integrazione sociale tramite la certificazione di un percorso scolastico.
Il motivo è infondato.
La protezione umanitaria si riconosce su base individuale secondo una valutazione resa caso per caso dal giudice di merito. Nella specie il Tribunale ha esaminato la situazione individuale del richiedente ed ha concluso che egli non ha dimostrato un livello di integrazione tale da porlo a rischio di situazioni di rischio di offesa alla dignità personale. Si tratta di una valutazione di fatto della quale in questa sede non può sollecitarsi al revisione, peraltro sulla base di una censura generica e fondata sulla erronea convinzione della sussistenza di una prassi generalizzata in ordine al rilascio del permesso di soggiorno a fronte di certificazione scolastica.
Ne consegue il rigetto del ricorso; nulla sulle spese in difetto di costituzione della parte intimata.
PQM
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 9 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021