LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 12363/2019 proposto da:
A.I., nato in *****, elettivamente domiciliato in Roma via A. Riboty, 23, presso lo studio dell’avv. Valeria Gerace, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 694/2019 della Corte d’appello di Roma depositata in data 1/2/2019 udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 09/04/2021 dal Consigliere Dott. RITA RUSSO.
RILEVATO
Che:
1.- Il ricorrente, cittadino del Ghana ha chiesto la protezione internazionale dichiarando di essere fuggito in quanto accusato dell’omicidio di una ragazza il cui corpo era stato ritrovato nella sua automobile. La Corte d’appello ha confermato la sentenza di rigetto di primo grado, rilevando che si tratta di reato comune e dando atto che il tribunale ha ritenuto non credibile le dichiarazioni del richiedente; ha escluso il rischio d danno grave di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b), c), anche sulla base di quanto risulta dal Report di Amnesty 2017 ed esclusa altresì la sussistenza di una condizione di vulnerabilità.
2.- Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il richiedente asilo affidandosi a quattro motivi. Il Ministero dell’Interno intimato non si è costituito in giudizio. Fissata l’adunanza camerale per la trattazione, il ricorrente ha depositato rinuncia agli atti del giudizio. La causa è stata trattata alla udienza camerale del 9 aprile 2021.
3.- In considerazione dell’intervenuta rinuncia, regolarmente depositata dalla parte prima della udienza camerale, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex artt. 306,390 e 391 c.p.c.. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate in difetto di costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021