Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.17543 del 18/06/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 13420/2019 proposto da:

I.V., nato in *****, elettivamente domiciliato in Civitanova Marche via E. Fermi 3, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Lufrano, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 19/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 09/04/2021 dal Consigliere Dott. RITA RUSSO.

RILEVATO

Che:

1.- Il ricorrente, cittadino nigeriano, ha chiesto la protezione internazionale narrando di essere stato aggredito in quanto appartenente al partito *****. Il giudice di merito ha ritenuto non credibile la affiliazione al partito e comunque il carattere episodico e occasionale dell’evento; ha escluso quindi la persecuzione e il rischio di danno grave del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b); ha escluso altresì il rischio ex art. 14, lett. c), sulla base del quadro generale del paese ricostruito secondo le informazioni sui paesi di origine tratte da diverse fonti citate in provvedimento ed ha infine escluso la protezione umanitaria ritenendo che il soggetto non versa in una condizione di vulnerabilità e non ha compiuto sforzi al fine di un’effettiva integrazione nel tessuto economico sociale nazionale limitandosi a partecipare a corsi di formazione.

2.- Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il richiedente asilo affidandosi a tre motivi. Il Ministero dell’Interno intimato non tempestivamente costituito in giudizio, ha presentato istanza per la partecipazione ad eventuale discussione orale. La causa è stata trattata alla udienza camerale del 9 aprile 2021.

RITENUTO

Che:

3.- Con il primo motivo del ricorso il ricorrente lamenta ai sensi dell’art. 360, n. 3, la violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3. Deduce che il giudice di merito è venuto meno al dovere di un ruolo attivo nell’istruzione della domanda; la valutazione di credibilità non è stata effettuata correttamente e non può essere esclusa solo sulla base di mere discordanze o contraddizioni.

Il motivo è infondato.

Secondo quanto dispone del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, l’esame della domanda avviene su base individuale e il punto di partenza sono le dichiarazioni rese dal richiedente asilo di cui il giudice è tenuto a vagliare la credibilità secondo una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi secondo la griglia predeterminata di criteri offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (v. Cass. 26921/2017, Cass. n. 08282/2013; Cass. n. 24064/2013; Cass. n. 16202/2012) In particolare sulla valutazione di credibilità del racconto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, indica quattro principali criteri di valutazione e cioè: a) la coerenza interna, che riguarda le eventuali incongruenze, discrepanze o omissioni presenti nelle dichiarazioni, rilevabili direttamente dal racconto; b) la coerenza esterna, che si si riferisce alla coerenza tra il resoconto del richiedente e prove di altro tipo ottenute dalle autorità competenti, comprese le informazioni sul paese di origine, c) la sufficienza dei dettagli, poichè di regola il dettaglio è indicativo di una vicenda effettivamente vissuta; d) la plausibilità o verosimiglianza, e cioè che si tratti di un fatto possibile, nonchè apparentemente ragionevole, verosimile o probabile.

Il giudice di merito ha effettuato la valutazione di credibilità del racconto sulla base dei criteri previsti al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, valorizzando in particolare le componenti intrinseche del racconto che riguardano la sia completezza che la coerenza interna; ha rilevato che si tratta di un racconto generico, non circostanziato nel tempo e nel luogo e connotato da incongruenze interne.

Mancando l’allegazione di storia individuale intrinsecamente credibile, il cui onere incombe sul richiedente, il dovere di cooperazione da parte del giudice non può esplicarsi, se non con riferimento a quella tipologia di rischio in cui la storia individuale perde di importanza (Cass. n. 8819/2020; Cass. n. 24575/2020; Cass. 6738/202). Il giudice non può e non deve supplire ad eventuali carenze delle allegazioni (Cass. n. 2355/2020; Cass. 8819/2020), posto che il ricorrente è l’unico ad essere in possesso delle informazioni relative alla sua storia personale e quindi deve indicare gli elementi relativi all’età, all’estrazione, ai rapporti familiari, ai luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, alle domande di asilo eventualmente già presentate (v. CGUE 5 giugno 2014, causa C-146/14; nello stesso senso Cass. 8819/2020). Nel caso di specie mentre il giudice di merito ha applicato i criteri legali di valutazione della credibilità la censura del ricorrente si limata a generiche affermazioni, prive di collegamento con la storia individuale.

Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, avendo il giudice escluso l’esistenza nel paese di provenienza di una situazione di “violenza indiscussa e incontrollata”. Deduce che le minacce riferite integrano gli estremi del danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e non possono essere considerate un fatto di natura meramente privata, poichè il giudice avrebbe dovuto assumere informazioni sulla effettività del divieto legale di simili minacce e accertare se le autorità nigeriane sono effettivamente in grado di offrire adeguata protezione al ricorrente. Inoltre per quanto riguarda l’ambito di applicazione dell’art. 14, lett. c), la protezione non è subordinata alla prova che il ricorrente dimostri di essere interessato da un rischio a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale; il giudice avrebbe dovuto tenere presente che con riferimento al Delta State regione di provenienza del ricorrente, le informazioni sul paese d’origine riferiscono della operatività di società segrete e culti.

Il motivo è infondato.

Il ricorrente sovrappone indebitamente il rischio di danno grave di cui all’art. 14, lett. b), con quello descritto dalla stessa norma alla lett. c.

Il rischio di danno grave da trattamento inumano e degradante è un rischio individuale, e pertanto mancando la allegazione di una vicenda personale credibile, è del tutto inutile assumere informazioni sulle “riferite minacce” e sulla capacità di protezione dello Stato. Nei processi di protezione internazionale, infatti, non si giudica in astratto l’efficienza dell’ordinamento dello Stato di provenienza, ma soltanto in relazione ad una specifica vicenda individuale ritenuta credibile e che possa inquadrarsi nello spazio e nel tempo. Quanto al rischio di danno grave da violenza indiscriminata derivante dal conflitto di cui dell’art. 14, lett. c), le informazioni esposte in ricorso sulle sette segrete sono del tutto inconferenti poichè non si valuta in questo caso il rischio di aggressioni da parte di gruppi privati o di ingiusti trattamenti da parte della polizia, ma il rischio da conflitto che rileva se possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria (CGUE 17 febbraio 200, Elgafaji, C-465/07 e 30 gennaio 2014, Diakitè C- 285/12). Secondo questo indirizzo ormai consolidato, il grado di violenza indiscriminata deve aver raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 13858/2018, Cass. n. 11103/2019). La Corte Europea ha infatti precisato che tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinchè egli possa beneficiare della protezione sussidiaria (Elgafaji, cit., p. 39).

Con la conseguenza, a contrario, che se il riscontro individuale, come nel caso di specie, è del tutto assente, per beneficiare della protezione ex art. 14, lett. c), è richiesto l’accertamento di un grado molto elevato di violenza indiscriminata, situazione che il giudice di merito ha escluso sulla base di informazioni di cui riporta la fonte e la data.

Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Deduce che il rigetto della protezione umanitaria non è frutto di automatismo, e che questa misura di protezione non può essere esclusa solo del difetto di credibilità sulle condizioni per ottenere il rifugio politico o la protezione sussidiaria; lamenta che il tribunale non avrebbe argomentato sulle ragioni di rigetto della domanda e che non abbia valutato l’entità della lesione del diritto di cui all’art. 8 CEDU.

Il motivo è inammissibile in quanto si concreta in una generica esposizione delle condizioni per ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari senza alcun riferimento alla vicenda individuale, mentre di contro il giudice del merito ha espresso un giudizio di fatto non sindacabile in questa sede sul difetto di integrazione e la mancanza di condizione di vulnerabilità.

Ne consegue il rigetto del ricorso; nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione della parte intimata

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 9 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472