Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.17544 del 18/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14548/2019 proposto da:

E.M., nato in *****, elettivamente domiciliato in Verona presso lo studio dell’avv. Paolo Tacchi Venturi, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 01/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 09/04/2021 dal Consigliere Dott. RITA RUSSO.

RILEVATO

Che:

1.- Il ricorrente, cittadino nigeriano, ha chiesto la protezione internazionale, esponendo di essere arrivato in Italia nel luglio 2016 e di avere lasciato la Nigeria a causa delle minacce ricevute dagli appartenenti a una setta cui aveva aderito un suo amico, che egli aveva tentato di convincere a lasciare la setta e a convertirsi al cristianesimo. Trasferitosi a Lagos per sfuggire alla setta è stato rintracciato e aggredito nel suo appartamento e l’amico è stato ucciso.

Il giudice di merito ha ritenuto il racconto inattendibile sia per le contraddizioni interne sia per le contraddizioni tra il racconto reso alla Commissione e quello reso al Tribunale; ha inoltre escluso la sussistenza dei presupposti per la protezione del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), sulla base di informazioni tratte dal Report di EASO 2017 e dal Report di Human Right Watch del 2017. Il Tribunale ha escluso altresì la protezione umanitaria sulla base della ritenuta inattendibilità ed anche perchè il soggetto non ha allegato documento idonei a dimostrare la sua integrazione in Italia, non ritenendo a tal fine sufficiente la documentazione sulla frequenza di corsi di lingua italiana.

2.- Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il richiedente asilo affidandosi a quattro motivi. Il Ministero dell’Interno non tempestivamente costituito in giudizio, ha presentato istanza per la partecipazione alla eventuale udienza di discussione orale. La causa è stata trattata alla udienza camerale del 9 aprile 2021.

RITENUTO

Che:

3.- Con il primo motivo del ricorso il ricorrente lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione del D.Lgs. n. 265 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8. Secondo il ricorrente la ritenuta inattendibilità non osta al riconoscimento della protezione umanitaria, poichè configura una fattispecie autonoma e distinta rispetto alle altre forme di protezione internazionale, necessitando quindi di una specifica e completa motivazione da parte del Tribunale; deduce che il percorso di integrazione è dimostrato dagli attestati dei corsi di lingua italiana e non è stata valutata la sua condizione personale in rapporto alla condizione del paese di origine, dove il richiedente ritornerebbe privo di una rete parentale; lamenta che le modalità di conduzione dell’esame libero non sono state sufficienti – in violazione del principio di cooperazione istruttoria – per approfondire le circostanze personali che avrebbero dovuto costituire termine di paragone.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale ha motivato in punto di fatto ritenendo che, in ragione della inattendibilità della storia non è stato rappresentato un rischio specifico in caso di rimpatrio e che il ricorrente non ha fornito prova sufficiente della dedotta integrazione sociale.

Nè può dirsi che il Tribunale abbia violato il dovere di cooperazione istruttoria posto che l’onere probatorio attenuato e il dovere di cooperazione istruttoria concernono “da situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati”, come precisa inequivocabilmente del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e non già la allegazione, il cui onere incombe sul richiedente. Il giudice non può e non deve supplire ad eventuali carenze delle allegazioni (Cass. n. 2355/2020; Cass. 8819/2020), posto che il ricorrente è l’unico ad essere in possesso delle informazioni relative alla sua storia personale e quindi deve indicare gli elementi relativi all’età, all’estrazione, ai rapporti familiari, ai luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, alle domande di asilo eventualmente già presentate (v. CGUE 5 giugno 2014, causa C-146/14; nello stesso senso Cass. 8819/2020).

Il dovere di cooperazione istruttoria si fonda su specifiche esigenze di protezione del richiedente – al fine di garantirgli il diritto ad un ricorso effettivo – collegate alla condizione di estrema difficoltà se non anche impossibilità ad offrire prova di quanto avviene o è avvenuto nel paese di origine (Corte EDU, Bahaddar c. Paesi Bassi, 19 Febbraio 1998, p. 45). Pertanto, alla luce della sua stessa ratio ispiratrice, non opera sul piano probatorio in relazione a quelle circostanze per le quali il richiedente asilo non si trova in situazione di “minorata difesa”, come quelle attinenti la sua integrazione sociale e lavorativa in Italia, rilevante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria in regime transitorio o della nuova protezione speciale introdotta dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173 (Cass. s.u. n. 29459/2019 e 29460/2019) 4. – Con il secondo motivo del ricorso il ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, art. 116 c.p.c. e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nonchè dell’art. 116 c.p.c.. Deduce che il Tribunale ha desunto in modo apodittico la non credibilità senza dare applicazione degli indici di affidabilità di cui all’art. 3. Secondo il ricorrente il Tribunale non ha valutato la non contraddittorietà del racconto e la sua verosimiglianza, rilevando tra l’altro che gli accadimenti narrati si legano alle vicende della Nigeria per la presenza di sette religiose criminali e alle conseguenti difficoltà che una adepto che ne rifiuta l’adesione può incontrare.

Il motivo è infondato.

Secondo quanto dispone del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, l’esame della domanda avviene su base individuale e il punto di partenza sono le dichiarazioni rese dal richiedente asilo di cui il giudice è tenuto a vagliare la credibilità secondo una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi secondo la griglia predeterminata di criteri offerta del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (v. Cass. 26921/2017, Cass. n. 08282/2013; Cass. n. 24064/2013; Cass. n. 16202/2012).

In particolare sulla valutazione di credibilità del racconto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, indica quattro principali criteri di valutazione e cioè: a)la coerenza interna, che riguarda le eventuali incongruenze, discrepanze o omissioni presenti nelle dichiarazioni, rilevabili direttamente dal racconto; b) la coerenza esterna, che si riferisce alla coerenza tra il resoconto del richiedente e prove di altro tipo ottenute dalle autorità competenti, comprese le informazioni sul paese di origine, c) la sufficienza dei dettagli, poichè di regola il dettaglio è indicativo di una vicenda effettivamente vissuta; d) la plausibilità o verosimiglianza, e cioè che si tratti di un fatto possibile, nonchè apparentemente ragionevole, verosimile o probabile.

La corretta utilizzazione dei criteri b) e d) richiede che il giudice assolva al dovere di cooperazione istruttoria previsto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, assumendo appropriate, aggiornate e pertinenti informazioni sul paese di origine (COI), poichè la coerenza esterna, la verosimiglianza e plausibilità del racconto devono necessariamente valutarsi nel contesto o culturale, sociale, religioso e politico del paese di provenienza. Tuttavia è necessario che il richiedente alleghi fatti circostanziati ed intrinsecamente coerenti perchè ciò consente al giudice di indirizzare le ricerche assumendo informazioni pertinenti alla vicenda narrata, che si esamina su base individuale, mentre se il racconto è affetto da estrema genericità o da importanti contraddizioni interne, la ricerca delle COI è inutile, perchè manca alla base una storia individuale rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la plausibilità ed il livello di rischio (Cass. 6738/2021).

Nella fattispecie il giudice di merito ha evidenziato contraddizioni interne e genericità del racconto, in particolare rilevando che in una prima occasione il ricorrente ha riferito di un’aggressione in casa mentre era da solo per poi cambiare versione e riferire che era presente anche l’amico; ha rilevato altresì che non sono stati allegati elementi sufficienti a far ritenere che la persecuzione fosse diretta contro il richiedente e non contro l’amico. Nell’odierno ricorso il ricorrente censura il provvedimento con riferimento a taluni elementi marginali del racconto e alla relativa valutazione da parte del giudice di merito, ma non chiarisce i fatti principali. Non chiarisce ad esempio da quali elementi il giudice di merito avrebbe dovuto desumere che la persecuzione era diretta verso di lui e non soltanto verso l’amico deceduto, non spiega le ragioni delle due differenti versioni dei fatti e non ha indicato gli specifici elementi che avrebbero dovuto sorreggere il giudizio di verosimiglianza, limitandosi ad affermare che la sua storia è verosimile perchè tali accadimenti si legano alle vicende della Nigeria in cui operano sette religiose e criminali, ma senza specificare sufficienti dettagli per individuare la setta ovvero l’organizzazione criminale, sulla quale il giudice avrebbe dovuto assumere informazioni. Pertanto pur se il giudice di merito ha valorizzato anche alcuni elementi di incoerenza del racconto che possono considerarsi marginali (il fatto che il nome del richiedente fosse scritto in modo di verso nell’articolo di giornale e che egli non abbia saputo spiegare come era stato rintracciato dalla setta) le valutazioni negative restano sorrette e giustificate dal rilievo di contraddizioni su elementi importanti e sulla genericità del racconto che il ricorrente non censura adeguatamente.

5.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 35 bis, 10 e 11, nonchè dell’art. 50 bis c.p.c.. Si deduce che l’audizione del richiedente è stata delegata da un giudice onorario non facente parte del Collegio decidente.

Il motivo è infondato.

L’assunzione dell’audizione del richiedente asilo rientra tra i compiti delegabili al giudice onorario ai sensi del D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, commi 10 e 11, in considerazione della analogia con l’assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo dell’elencazione ivi contenuta, nè la validità del processo è inficiata dalla circostanza che il giudice onorario, delegato all’attività istruttoria, non faccia poi parte del collegio giudicante (Cass. sez. un., n. 5425/2021).

6.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ex art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Deduce che il giudice di merito ha assunto informazioni parziali tramite il Report EASO, inserendo in provvedimento un link non funzionante e non ha preso in considerazione altre fonti autorevoli e sicure che descrivono una situazione differente da quella rappresentata; lamenta che tutte le informazioni hanno attinenza con l’ipotesi prevista del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e non con le altre due ipotesi di rischio; lamenta ancora che le fonti risalgono all’anno 2017, mentre la sentenza è stata deliberata nel marzo 2019.

Il motivo è infondato.

Si tratta di una generica contestazione sul contenuto delle fonti utilizzate dal giudice che le ha indicate esplicitamente nel provvedimento unitamente alla loro datazione (Cass. 4557/2021); il giudice non deve inserire in sentenza anche un collegamento ipertestuale funzionante poichè si tratta di informazioni comunque accessibili tramite i comuni motori di ricerca. Le informazioni riguardano il rischio previsto dell’art. 14, lett. c), è poichè – come sopra si è detto – una volta esclusa la credibilità della storia individuale il giudice è dispensato dal dovere di cercare informazioni pertinenti al rischio individuale, mentre permane il dovere di ricercare informazioni rispetto a quelle vicende e condizioni del paese di origine, come lo stato di violenza indiscriminata derivante dal conflitto, che determinano un rischio anche a prescindere dalla storia individuale narrata e per la sola presenza del soggetto sul territorio (Cass. n. 13858/2018, Cass. n. 11103/2019). Le informazioni devono essere aggiornate, ma quelle utilizzate dal Tribunale non sono eccessivamente risalenti nel tempo rispetto alla data della sentenza, considerando anche che la pubblicazione dei rapporti delle principali agenzie richiede tempi tecnici e comunque non sono state contestate se non genericamente.

Ne consegue il rigetto del ricorso. Nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 9 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021

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