Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.17545 del 18/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17303/2019 proposto da:

E.E., nato in *****, elettivamente domiciliato in Civitanova Marche via E. Fermi 3, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Lufrano, del Foro di Macerata che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 03/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 09/04/2021 dal Consigliere Dott. RITA RUSSO.

RILEVATO

Che:

1.- Il ricorrente, cittadino nigeriano, ha chiesto la protezione internazionale narrando di essere fuggito dal suo paese perchè vittima di un tentativo di affiliazione forzata da parte del gruppo denominato cult, i cui adepti lo hanno aggredito e anche ferito. Il Tribunale ha ritenuto le dichiarazioni inattendibili perchè non circostanziate, non precisandosi tempi e luoghi dei fatti, e connotate da incongruenze. Rileva inoltre che in base alle informazioni reperite tramite consultazione del Report EASO 2017 sui campus cult, il racconto del ricorrente non appare compatibile con il modus operandi della setta ed in particolare con la selettività del reclutamento. Il Tribunale ha inoltre escluso la sussistenza dei presupposti per la protezione del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), sulla base di informazioni tratte dai Report EASO e UNHCR ed altre fonti indicate in sentenza; ha escluso altresì la protezione umanitaria in difetto di prova di una elevata condizione di vulnerabilità individuale e di un intrapreso percorso di integrazione sociale e lavorativa.

2.- Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il richiedente asilo affidandosi a tre motivi. Il Ministero dell’Interno non tempestivamente costituito in giudizio, ha presentato istanza per la partecipazione alla eventuale udienza di discussione orale. La causa è stata trattata alla udienza camerale del 9 aprile 2021.

RITENUTO

Che:

3.- Con il primo motivo del ricorso il ricorrente lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nonchè dell’art. 115 c.p.c..

Il ricorrente deduce che il giudice non ha assunto informazioni attendibili e che non ha tenuto conto di un riscontro oggettivo al suo racconto e cioè le cicatrici che egli ha sul torace.

Il motivo è infondato.

Secondo quanto dispone del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, l’esame della domanda avviene su base individuale e il punto di partenza sono le dichiarazioni rese dal richiedente asilo di cui il giudice è tenuto a vagliare la credibilità secondo una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi secondo la griglia predeterminata di criteri offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (v. Cass. 26921/2017, Cass. n. 08282/2013; Cass. n. 24064/2013; Cass. n. 16202/2012).

In particolare sulla valutazione di credibilità del racconto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, indica quattro principali criteri di valutazione e cioè: a) la coerenza interna, che riguarda le eventuali incongruenze, discrepanze o omissioni presenti nelle dichiarazioni, rilevabili direttamente dal racconto; b) la coerenza esterna, che si riferisce alla coerenza tra il resoconto del richiedente e prove di altro tipo ottenute dalle autorità competenti, comprese le informazioni sul paese di origine, c) la sufficienza dei dettagli, poichè di regola il dettaglio è indicativo di una vicenda effettivamente vissuta; d) la plausibilità o verosimiglianza, e cioè che si tratti di un fatto possibile, nonchè apparentemente ragionevole, verosimile o probabile.

Il giudice di merito ha utilizzato in primo luogo i criteri di valutazione della attendibilità intrinseca del narrato, evidenziando che il racconto è poco circostanziato, non collocato nello spazio e nel tempo e connotato da contraddizioni interne. Inoltre ha correttamente utilizzato anche i criteri b) e d) i quali richiedono che il giudice assolva al dovere di cooperazione istruttoria previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, assumendo appropriate, aggiornate e pertinenti informazioni sul paese di origine (COI), poichè la coerenza esterna, la verosimiglianza e plausibilità del racconto devono valutarsi nel contesto o culturale, sociale, religioso e politico del paese di provenienza. (Cass. 6738/2021). In base a queste informazioni, di cui si indica la fonte datandole, il Tribunale ha escluso la coerenza esterna del racconto, rilevando in primo luogo che le cicatrici del ricorrente sono riconducibili a ritualità diverse da quelle alla affiliazione alla setta cult (Refugee Board 91-Canada 2002) ed in ogni caso che la predetta setta recluta i propri membri nelle classi sociali e più ricche e più colte, in particolare tra gli studenti universitari (Report EASO 2017) ed ha concluso per la inverosimiglianza del racconto, posto che il richiedente ha frequentato la scuola solo per sei anni. Si tratta di un giudizio di fatto che, una volta accertato il rispetto delle regole di procedimentalizzazione poste dall’art. 3, è insindacabile in questa sede.

4.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Deduce che nel paese di origine del ricorrente si rileva una situazione di violenza diffusa e indiscriminata che coinvolge l’intero territorio dal nord al sud del paese, teatro di plurimi conflitti interni quali l’attività criminosa del gruppo terroristico del Niger Delta Avengers composto da militanti che attaccano le infrastrutture petrolifere nella regione del Delta del Niger.

Il motivo è infondato.

Il ricorrente non coglie il significato e l’esatta portata del rischio descritto dall’art. 14, lett. c), sovrapponendolo con un rischio diverso, quello da attacchi mirati, che non ha peraltro pertinenza con le vicende individuali da lui dedotte. La nozione di violenza indiscriminata da conflitto armato proposta dal ricorrente non collima con quella rigorosa data dalla CGUE nelle sentenze del 17 febbraio 2009 (Elgafaji, C-465/07) e del 30 gennaio 2014, (Diakitè C- 285/12), fatta propria anche dalla giurisprudenza di questa Corte.

La determinazione del significato e della portata del concetto di conflitto armato va stabilita sulla base del significato abituale nel linguaggio corrente, prendendo in considerazione il contesto nel quale sono utilizzati e gli obiettivi perseguiti dalla normativa in materia di protezione internazionale (Diakitè, cit. p.27) e quindi “senza che l’intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione” (Diakitè, cit. p.35).

Ai fini della protezione internazionale il conflitto rileva se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Secondo questo indirizzo ormai consolidato, il grado di violenza indiscriminata deve aver raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 13858/2018, Cass. n. 11103/2019). La Corte Europea ha infatti precisato che tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinchè egli possa beneficiare della protezione sussidiaria (Elgafaji, cit., p. 39). Con la conseguenza, a contrario, che se il riscontro individuale, come nel caso di specie, è del tutto assente, per beneficiare della protezione ex art. 14, lett. c), è richiesto l’accertamento di un grado molto elevato di violenza indiscriminata.

La violenza indiscriminata derivante da conflitto, intesa in questi termini, è dunque cosa ben diversa dalle limitazione delle libertà individuali, dalle tensioni sociali ed economiche, dalla povertà, dalla diffusione della criminalità comune e dal rischio di attacchi terroristici.

5.- Con il terzo motivo di ricorso si lamenta ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Deduce che il difetto di credibilità sui presupposti per ottenere il rifugio politico e la protezione sussidiaria non esclude l’obbligo di fornire una motivazione non meramente apparente alla domanda di protezione umanitaria e che è necessario valutare l’esistenza e l’entità dei diritti contenuti nell’art. 8 CEDU, considerando la situazione oggettiva del paese di provenienza in relazione alla condizione personale del soggetto. Afferma che è evidente come l’odierno ricorrente meriti tale forma di tutela rispetto alla provenienza da un paese ove è impedito nei fatti l’esercizio della libertà democratiche mentre di contro il ricorrente ha dato prova di essersi integrato nel territorio italiano.

Il motivo è inammissibile, in quanto consiste in generiche enunciazioni sui presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, a fronte di un giudizio di fatto reso dal Tribunale sulla mancanza di una effettiva integrazione nel tessuto sociale italiano.

Ne consegue il rigetto del ricorso. Nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 9 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021

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