LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 17953/2019 proposto da:
J.S., elettivamente domiciliato in Roma Via Della Giuliana, 32, presso lo studio dell’avvocato Gregorace Antonio, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, presentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato nel cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è domiciliato;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 30/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 09/04/2021 dal Consigliere Dott. RITA RUSSO.
RILEVATO
Che:
1.- Il ricorrente, cittadino gambiano, ha chiesto la protezione internazionale narrando di essere fuggito dal suo paese perchè il padre era un membro del partito di opposizione, l'*****, ed è arrestato durante una manifestazione; egli ne ha chiesto la liberazione ed è stato picchiato con un manganello dalla polizia. La vicenda è stata ritenuta poco credibile perchè priva di dettagli e non contestualizzata; il Tribunale rileva inoltre che dal 2017 al governo vi è proprio il partito *****. Inoltre, sulla base di informazioni tratte dai Report EASO 2017 e Amnesty 2017/2018, il Tribunale esclude la sussistenza nel paese di una situazione di violenza indiscriminata ed esclude altresì la protezione umanitaria perchè non sono stati allegati gli elementi atti a far ritenere una condizione di vulnerabilità e la integrazione sociale.
2.- Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il richiedente asilo affidandosi a quattro motivi. Il Ministero dell’Interno si è costituito depositando controricorso. La causa è stata trattata alla udienza camerale del 9 aprile 2021.
RITENUTO
Che:
3.- Con il primo motivo del ricorso il ricorrente lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio in relazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 18 e della L. n. 241 del 1990, art. 10 bis. Deduce di avere richiesto al Tribunale di dichiarare la nullità del provvedimento di diniego emesso dalla Commissione territoriale, in quanto non era stato preceduto dalla comunicazione del preavviso di rigetto.
Il motivo è infondato.
Il fatto dedotto dal ricorrente non è decisivo, poichè anche ove esaminato non avrebbe condotto ad un diverso esito della controversia, atteso che il preavviso di rigetto non è dovuto. In tal senso la Corte di giustizia UE ha precisato che non può ritenersi compreso nel dovere di cooperazione gravante sugli Stati membri alcun obbligo di comunicare un preavviso di rigetto della domanda, con indicazione degli argomenti sui quali essa intende basare il rigetto così da consentire al richiedente di far valere il suo punto di vista a proposito (CGUE, C-277/11, 22 novembre 2012, punti 65 e 66). In ogni caso non si è determinata alcuna violazione del diritto di difesa perchè oggetto del giudizio introdotto innanzi al Tribunale non è l’impugnazione in sè del provvedimento negativo della Commissione territoriale quanto, piuttosto, l’accertamento del diritto soggettivo del richiedente alla protezione invocata, pienamente esaminato dal giudice di merito.
4.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame fatto decisivo, e cioè delle dichiarazioni rese dal ricorrente, e delle allegazioni da lui portate in giudizio al fine di far constatare il rischio. Deduce che queste allegazioni non sarebbero state valutate correttamente dal primo giudice, poichè le notizie e le informazioni utilizzate dagli organi giudiziari sono smentite dalle notizie pubblicate nel sito ufficiale del Ministero degli esteri che attestano di una grave violazione dei diritti umani in Gambia imputabili alle autorità di governo.
Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, ricorrendo una grave condizione di pericolo per la sicurezza individuale all’interno della regione di provenienza del ricorrente. Deduce che ricorre l’ipotesi di cui all’art. 14, lett. c), poichè la situazione nel paese di origine non è sicura Questi motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati.
Il primo motivo è peraltro intrinsecamente contraddittorio, poichè si rubrica come omesso esame decisivo, ma si sollecita in realtà una revisione del giudizio di fatto, deducendo che il giudice ha mal valutato le dichiarazioni del richiedente ed il rischio. In questa sede tuttavia, ove siano rispettate le regole di valutazione poste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non può rivedersi il giudizio di merito.
Secondo quanto dispone del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, l’esame della domanda avviene su base individuale e il punto di partenza sono le dichiarazioni rese dal richiedente asilo di cui il giudice è tenuto a vagliare la credibilità secondo una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi secondo la griglia predeterminata di criteri offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (v. Cass. 26921/2017, Cass. n. 08282/2013; Cass. n. 24064/2013; Cass. n. 16202/2012).
In particolare sulla valutazione di credibilità del racconto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, indica quattro principali criteri di valutazione e cioè: a) la coerenza interna, che riguarda le eventuali incongruenze, discrepanze o omissioni presenti nelle dichiarazioni, rilevabili direttamente dal racconto; b) la coerenza esterna, che si riferisce alla coerenza tra il resoconto del richiedente e prove di altro tipo ottenute dalle autorità competenti, comprese le informazioni sul paese di origine; c) la sufficienza dei dettagli, poichè di regola il dettaglio è indicativo di una vicenda effettivamente vissuta; d) la plausibilità o verosimiglianza, e cioè che si tratti di un fatto possibile, nonchè apparentemente ragionevole, verosimile o probabile.
Il giudice di merito ha utilizzato in primo luogo i criteri di valutazione della attendibilità intrinseca del narrato, evidenziando che il racconto è poco circostanziato, non contestualizzato nel tempo. Ha inoltre rilevato la non attualità del rischio dedotto poichè legato ad un momento storico ben definito in cui il partito ***** era all’opposizione in un regime dittatoriale, facendo riferimento ad informazioni tratte da fonti attendibili regolarmente indicate nel provvedimento (Cass. 6738/2021; Cass. 4557/2021; Cass. 2466/2021).
A fronte di ciò è irrilevante che si deduca genericamente la violazione dei diritti umani perchè non se ne specifica la pertinenza con la vicenda individuale. Esclusa infatti da parte del giudice del merito l’attendibilità e in ogni caso l’attualità del rischio individuale dedotto, è stato valutato il rischio che prescinde dal riscontro individuale e cioè quello derivante da violenza indiscriminata derivante da conflitto armato ex art. 14, lett. c). Tuttavia, la nozione di violenza indiscriminata da conflitto armato proposta dal ricorrente, che parla di violazione dei diritti umani, sparizioni forzate e di situazione non sicura, non collima affatto con quella rigorosa data dalla CGUE nelle sentenze del 17 febbraio 2009 (Elgafaji, C-465/07) e del 30 gennaio 2014, (Diakitè C- 285/12), fatta propria anche dalla giurisprudenza di questa Corte.
La determinazione del significato e della portata del concetto di conflitto armato va stabilita sulla base del significato abituale nel linguaggio corrente, prendendo in considerazione il contesto nel quale sono utilizzati e gli obiettivi perseguiti dalla normativa in materia di protezione internazionale (Diakitè, cit. p.27) e quindi “senza che l’intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione” (Diakitè, cit. p.35).
Ai fini della protezione internazionale il conflitto rileva se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Secondo questo indirizzo ormai consolidato, il grado di violenza indiscriminata deve aver raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 13858/2018, Cass. n. 11103/2019). La Corte Europea ha infatti precisato che tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinchè egli possa beneficiare della protezione sussidiaria (Elgafaji, cit., p. 39). Con la conseguenza, a contrario, che se il riscontro individuale, come nel caso di specie, è del tutto assente, per beneficiare della protezione ex art. 14, lett. c), è richiesto l’accertamento di un grado molto elevato di violenza indiscriminata.
La violenza indiscriminata derivante da conflitto, intesa in questi termini, è dunque cosa ben diversa dalle limitazione delle libertà individuali, dalle tensioni sociali ed economiche, dalla povertà, dalla diffusione della criminalità comune e dal rischio di attacchi terroristici.
5.- Con il quarto motivo di ricorso si lamenta ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.
Deduce che i giudici di prime cure non hanno preso in considerazione il grado di integrazione sociale del ricorrente che ha prodotto in giudizio un contratto di lavoro a tempo determinato e degli attestati di frequenza scolastica.
Il motivo è inammissibile, in quanto consiste in generiche enunciazioni sui presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, a fronte di un giudizio di fatto reso dal Tribunale sulla mancanza di condizione di vulnerabilità e di una effettiva integrazione nel tessuto sociale italiano.
Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio che liquida in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate un debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 9 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021