LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 15504/2020 proposto da:
N.L., elettivamente domiciliato in Roma Viale Delle Milizie 76, presso lo studio dell’avvocato Di Tullio Marta, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso sentenza n. 5972/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 09/04/2021 dal Consigliere Dott. RITA RUSSO.
RILEVATO
Che:
1.- Il ricorrente, cittadino gambiano, ha chiesto la protezione internazionale dichiarando di essere fuggito dal suo paese perchè il suo datore di lavoro – titolare di una pompa di benzina – è scappato prelevando una ingente somma di denaro ed egli era stato sospettato e quindi correva il rischio di essere arrestato. Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso avverso la decisione negativa della competente Commissione territoriale e la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello perchè privo di motivi specifici, in quanto la parte si è limitata a riproporre le ragioni e le conclusioni formulate in primo grado.
2.- Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il richiedente asilo affidandosi a quattro motivi. Il Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio. La causa è stata trattata alla udienza camerale del 9 aprile 2021.
RITENUTO
Che:
3.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3. Il ricorrente deduce che la Corte ha fondato il diniego della protezione sulla base di un preliminare e indimostrato giudizio di non credibilità delle dichiarazioni, mentre egli non è stato posto nella condizione di chiarire le contraddizioni rilevate dal Tribunale, in quanto non sono state poste le domande rilevanti durante l’interrogatorio libero e non assunte informazioni pertinenti alla situazione da lui descritta.
Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5, 7 e art. 14, lett. b). Deduce che il giudice di merito ha omesso di utilizzare i poteri istruttori ufficiosi acquisendo informazioni sul paese di origine per accertare se le autorità siano in grado di offrire protezione la richiedente dalla ingiuste accuse subite.
Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.
Deduce che il giudice avrebbe dovuto esaminare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, e il collegamento tra la situazione soggettiva e la condizione generale del paese in rapporto alle minacce ricevute.
I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono inammissibili, posto che si risolvono in generiche affermazioni sulla sussistenza del diritto protezione internazionale non correlate alla ratio decidendi della sentenza.
La Corte d’appello non ha infatti esaminato il merito della questione, perchè ha ritenuto l’appello inammissibile per genericità ed assenza di censure specifiche alla decisione di primo grado.
4.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.. Deduce che il legislatore non ha posto a carico delle parti per l’atto di appello un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio; ciò che viene richiesto è che la parte ponga il giudice in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta senza particolari formule sacramentali; i giudici di secondo grado sono chiamati esercitare i poteri tipici del giudizio di merito ed il giudice è investito di tutte le questioni già formulate in prime cure indipendentemente dal fatto che esse siano state o meno trascritte specificamente in atto di appello.
Il motivo è inammissibile per difetto di specificità ed autosufficienza. A fronte infatti di un giudizio di inammissibilità dell’appello reso dalla Corte di merito, la parte si limita genericamente ad affermare che nell’appello non sono necessarie formule sacramentali e che il giudice di secondo grado può essere investito di tutte le questioni già proposte in primo grado; ciò è vero, ma a condizione che l’atto di appello contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (ex multis: Cass. 24262/2020; 23781/2020; 13403/2019).
Il ricorrente avrebbe quindi dovuto esporre in concreto in che termini ha proposto l’appello e trascriverne almeno le parti salienti per consentire alla Corte di verificare la correttezza del giudizio di inammissibilità; si limita invece alle generiche affermazioni di cui sopra si è detto.
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 9 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021