LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 17984/2020 proposto da:
S.Q., domiciliato in Roma Viale Delle Milizie 76, presso lo studio dell’avvocato Di Tullio Marta, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso sentenza n. 396/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 09/04/2021 dal Consigliere relatore Dott. RITA RUSSO.
RILEVATO
Che:
1.- Il ricorrente, cittadino pakistano, ha chiesto la protezione internazionale dichiarando di essere fuggito dal suo paese in quanto la polizia ha rinvenuto armi nel locale sovrastante la sua bottega, che egli aveva locato a persone di cui non aveva annotato i documenti e che erano in realtà terroristi; di conseguenza egli era sospettato dalle forze dell’ordine e al contempo era considerato una spia dai terroristi. Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso avverso la decisione di rigetto della competente Commissione territoriale. La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado, rilevando che il racconto è generico e vago in quanto il soggetto non ha neppure precisato mese e anno del fatto, nè ha emendato in appello questa carenza. La Corte ha escluso il rischio di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sulla base del rapporto di Amnesty 2017/2018 e dell’UNHCR 2018; ha escluso altresì la protezione umanitaria rilevando che il ricorrente svolge attività lavorativa ma non ci sono specifiche situazioni di vulnerabilità ravvisabili nè dimostrate.
2.- Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il richiedente asilo affidandosi a quattro motivi. Il Ministero dell’Interno non si è tempestivamente costituito in giudizio. La causa è stata trattata alla udienza camerale del 9 aprile 2021.
RITENUTO
Che:
3.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3. Il ricorrente deduce che la Corte ha fondato il diniego della protezione sulla base di un preliminare e indimostrato giudizio di non credibilità delle dichiarazioni, mentre egli non è stato posto nella condizione di chiarire le contraddizioni rilevate dal Tribunale, in quanto non sono state poste le domande rilevanti durante l’interrogatorio libero e non assunte informazioni pertinenti alla situazione da lui descritta, così non assolvendo al dovere di cooperazione istruttoria.
Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5, 7 e art. 14, lett. b). Deduce che il giudice di merito ha omesso di utilizzare i poteri istruttori ufficiosi e di acquisire o informazioni sul paese di origine per accertare se le autorità siano in grado di offrire protezione al richiedente e ha omesso di citare le fonti consultate.
Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Deduce che il giudice avrebbe dovuto esaminare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, e invece ha omesso di prendere in considerazione la forte integrazione sociale raggiunta dal ricorrente in Italia dove vivo unitamente alla moglie e alle loro quattro figlie.
Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), atteso che il giudice avrebbe dovuto esaminare la situazione del paese di provenienza e in particolare assumere informazioni per verificare l’assenza di situazioni di violenza indiscriminata e conflitto armato interno.
Il primo motivo è infondato.
Secondo quanto dispone del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, l’esame della domanda avviene su base individuale e il punto di partenza sono le dichiarazioni rese dal richiedente asilo di cui il giudice è tenuto a vagliare la credibilità secondo una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi secondo la griglia predeterminata di criteri offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (v. Cass. 26921/2017, Cass. n. 08282/2013; Cass. n. 24064/2013; Cass. n. 16202/2012).
Nella fattispecie il giudizio negativo di credibilità è conforme sia in primo che in secondo grado ed è stato reso valorizzando i criteri di coerenza intrinseca poichè Corte ha rilevato in particolare che il racconto è privo di dettagli e non collocato nello spazio e nel tempo. Nell’ipotesi di racconto intrinsecamente inattendibile alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva, in cui il racconto è affetto da estrema genericità o da importanti contraddizioni interne, la ricerca delle informazioni è inutile, perchè manca alla base una storia individuale rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la plausibilità ed il livello di rischio (Cass. 6738/2021).
La parte lamenta che il ricorrente non è stato posto nella condizione di chiarire le contraddizioni rilevate dal giudice perchè non gli sono state rivolte domande di approfondimento o richieste di chiarimento, ma senza specificare quali punti avrebbe voluto chiarire ed in che termini. Non può dirsi quindi che la Corte abbia violato il dovere di cooperazione istruttoria posto che l’onere probatorio attenuato e il dovere di cooperazione istruttoria concernono “la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati”, come precisa inequivocabilmente del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e non già la allegazione, il cui onere incombe sul richiedente. Il giudice non può e non deve supplire ad eventuali carenze delle allegazioni (Cass. n. 2355/2020; Cass. 8819/2020), posto che il ricorrente è l’unico ad essere in possesso delle informazioni relative alla sua storia personale e quindi deve indicare gli elementi relativi all’età, all’estrazione, ai rapporti familiari, ai luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, alle domande di asilo eventualmente già presentate (v. CGUE 5 giugno 2014, causa C-146/14; nello stesso senso Cass. 8819/2020).
I motivi secondo, terzo e quarto possono esaminarsi congiuntamente e sono inammissibili, posto che si risolvono in generiche affermazioni sulla sussistenza del diritto protezione internazionale, ma senza investire di specifiche censure le motivazioni della sentenza della Corte d’appello e senza tenere conto di quanto effettivamente emerge dalla sentenza impugnata.
Esclusa la sussistenza del rischio individuale dedotto la Corte ha valutato il rischio che prescinde dal riscontro individuale e cioè quello derivante da violenza indiscriminata derivante da conflitto armato ex art. 14, lett. c), e lo ha escluso indicando le fonti qualificate dalla quale ha tratto le informazioni (Report Amnesty e UNHCR) con la relativa datazione e ciò contrariamente a quanto affermato nel motivo di censura. Quanto alla protezione umanitaria, la Corte d’appello ha espresso un giudizio di fatto, di cui in questa sede non si può sollecitare la revisione sull’assenza di condizioni di particolare vulnerabilità rilevando peraltro che il ricorrente, in sede di audizione ha escluso di avere con sè figli minori.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione.
PQM
Rigetta il ricorso Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 9 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021