Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.17550 del 18/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21531/2020 proposto da:

S.J., domiciliato in Roma Viale Delle Milizie 76, presso lo studio dell’avvocato Di Tullio Marta, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 565/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/12/2019 udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 09/04/2021 dal Consigliere Dott. RITA RUSSO.

RILEVATO

Che:

1.- Il ricorrente, cittadino del Gambia, dichiara di essere fuggito dal suo paese perchè è stato condannato per avere sottratto una somma di denaro dalla cassa della società dove lavorava, e di non volere tornare per paura di essere incarcerato.

Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso avverso la decisione di rigetto della competente Commissione territoriale. La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado, rilevando che si tratta di fatti reato rimessi alla giurisdizione del paese di provenienza del tutto avulsi dalle ipotesi di persecuzione e che il rapporto di Amnesty International 2016/2017 riferisce di violenze e maltrattamenti in carcere ma soltanto per ragioni politiche e ideologiche, diverse cioè da quelle prospettate dal ricorrente; ha escluso altresì la protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), non ricorrendo nel paese una situazione di violenza indiscriminata come emerge dal rapporto Amnesty e da altre fonti attendibili; esclude la protezione umanitaria deducendo che l’inserimento lavorativo in assenza di condizioni di vulnerabilità non è sufficiente.

2.- Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il richiedente asilo affidandosi a quattro motivi. Il Ministero dell’Interno non si è tempestivamente costituito in giudizio. La causa è stata trattata alla udienza camerale del 9 aprile 2021.

RITENUTO

Che:

3.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3. Il ricorrente deduce che la Corte ha fondato il diniego della protezione sulla base di un preliminare e indimostrato giudizio di non credibilità delle dichiarazioni, mentre egli non è stato posto nella condizione di chiarire le contraddizioni rilevate dal Tribunale, in quanto non sono state poste le domande rilevanti durante l’interrogatorio libero e non assunte informazioni pertinenti alla situazione da lui descritta, così non assolvendo al dovere di cooperazione istruttoria. Rileva inoltre che non è corretta la valutazione della natura privatistica della vicenda esposta dal ricorrente in quanto non sorretta da una verifica operata attraverso il dovere di cooperazione da parte del giudice.

Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5, 7 e art. 14, lett. b). Deduce che il giudice di merito ha omesso di utilizzare i poteri istruttori ufficiosi e di acquisire o informazioni sul paese di origine per accertare se le autorità siano in grado di offrire protezione al richiedente e ha omesso di citare le fonti consultate.

Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Deduce che il giudice avrebbe dovuto esaminare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, e invece ha omesso di prendere in considerazione la forte integrazione sociale raggiunta dal ricorrente in Italia Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), atteso che il giudice avrebbe dovuto esaminare la situazione del paese di provenienza e in particolare assumere informazioni per verificare l’assenza di situazioni di violenza indiscriminata e conflitto armato interno.

Il primo motivo è infondato.

La protezione internazionale è stata negata non perchè il racconto difetti di credibilità ma perchè relativo a una vicenda di natura privata, sottoposta alla giurisdizione del paese di provenienza ed è stato escluso il rischio di trattamenti inumani e degradanti in carcere, in base alle informazioni assunte tramite fonte qualificata che è stata indicata in sentenza con la relativa data (Report Amnesty 2016/2017). La parte lamenta che il ricorrente non è stato posto nella condizione di chiarire le contraddizioni rilevate dal giudice perchè non gli sono state rivolte domande di approfondimento o richieste di chiarimento, ma senza specificare quali punti avrebbe voluto chiarire ed in che termini. Non può dirsi quindi che la Corte abbia violato il dovere di cooperazione istruttoria posto che l’onere probatorio attenuato e il dovere di cooperazione istruttoria concernono “la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati”, come precisa inequivocabilmente del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e non già la allegazione, il cui onere incombe sul richiedente. Il giudice non può e non deve supplire ad eventuali carenze delle allegazioni (Cass. n. 2355/2020; Cass. 8819/2020), posto che il ricorrente è l’unico ad essere in possesso delle informazioni relative alla sua storia personale e quindi deve indicare gli elementi relativi all’età, all’estrazione, ai rapporti familiari, ai luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, alle domande di asilo eventualmente già presentate (v. CGUE 5 giugno 2014, causa C-146/14; nello stesso senso Cass. 8819/2020).

I motivi secondo terzo e quarto possono esaminarsi congiuntamente e sono inammissibili, posto che si risolvono in generiche affermazioni sulla sussistenza del diritto protezione internazionale, ma senza investire di specifiche censure le motivazioni della sentenza della Corte d’appello e senza tenere conto di quanto effettivamente emerge dalla sentenza impugnata.

Esclusa la sussistenza del rischio individuale di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), la Corte ha valutato il rischio che prescinde dal riscontro individuale e cioè quello derivante da violenza indiscriminata derivante da conflitto armato ex art. 14, lett. c), e lo ha escluso indicando le fonti qualificate dalla quale ha tratto le informazioni e ciò contrariamente a quanto affermato nel motivo di censura. Quanto alla protezione umanitaria, la Corte d’appello ha espresso un giudizio di fatto, di cui in questa sede non si può sollecitare la revisione, sull’assenza di condizioni di particolare vulnerabilità nonchè di una effettiva integrazione nel tessuto sociale italiano.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 9 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021

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