LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13906/2020 proposto da:
H.R., alias A.R.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Saverio Dal Forno, in forza di procura speciale allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;
– resistente –
avverso la sentenza n. 4452/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/04/2021 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, depositato il 12/4/2016, H.R., alias A.R.A., cittadino del Bangladesh, ha adito il Tribunale di Napoli impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
Il ricorrente aveva riferito di aver lasciato il proprio Paese per motivi economici, spinto dalla povertà, non avendo un terreno da coltivare sufficiente a soddisfare i bisogni della famiglia.
Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.
2. L’appello proposto dal richiedente asilo è stato rigettato dalla Corte di appello di Napoli, a spese compensate, con sentenza del 13/9/2019.
3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il richiedente asilo, con atto notificato il 13/3/2020, svolgendo tre motivi.
L’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita solo con memoria dell’8/5/2020 al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4, il ricorrente denuncia nullità della sentenza per omessa pronuncia a fronte delle allegazioni della parte e pronuncia parziale.
1.1. La Corte di appello – secondo i ricorrente – non aveva considerato integralmente il racconto del richiedente che aveva riferito di aver visto distrutta la casa per effetto di una alluvione, che la barca con cui aveva tentato di salvare i pochi beni rimasti era stata portata via dal fiume, che aveva contratto un debito con un creditore presso cui sua madre era stata costretta ad andare a lavorare come domestica a tempo pieno, senza possibilità di estinguere il debito neppure lavorando tre o quattro vite.
1.2. Il vizio dedotto con il mezzo di ricorso non sussiste.
La Corte partenopea non ha affatto omesso di pronunciare, nè in tutto, nè in parte, sulle domande proposte dal richiedente volte a vedersi riconoscere in via gradata lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e la protezione umanitaria, ancorchè motivando piuttosto sinteticamente ma comunque ampiamente nei limiti del c.d. “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost..
Nè certamente può essere equiparata all’omissione di pronuncia la stringata sintesi operata dalla Corte territoriale nel riferire il racconto personale del richiedente e le motivazioni del suo viaggio migratorio, che pur nell’omessa menzione di tutte le specifiche vicende oggetto di narrazione (alluvione, naufragio della barca, contrazione del prestito, asservimento domestico della madre), le riassume in modo sostanzialmente non inesatto nel bisogno economico, non avendo il richiedente asilo in patria di che soddisfare i bisogni della famiglia.
2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e lamenta la nullità della sentenza, affetta da motivazione apparente e violazione dell’art. 24 Cost., con riferimento alla richiesta protezione sussidiaria.
Il motivo è infondato poichè la Corte ha escluso che la situazione di povertà, ancorchè estrema, potesse legittimare la richiesta di protezione sussidiaria e ha altresì considerato, con il corredo della debita consultazione e della citazione di fonti informative, la situazione di esposizione a violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno.
3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 4 e 5, lett. a), in considerazione della plausibilità del racconto e del rischio di sradicamento del richiedente dalla realtà italiana e del suo respingimento in contesto di intollerabile deprivazione dei diritti umani al di sotto della soglia di tollerabilità.
Il riferimento alla plausibilità del racconto è del tutto eccentrico e defocalizzato rispetto alla ratio decidendi, perchè la sentenza impugnata non ha affatto dubitato della credibilità del racconto reso dal ricorrente.
Quanto alla realtà di grave deprivazione tratteggiata ai fini della protezione umanitaria il ricorrente non conduce la critica alla sentenza impugnata alla stregua degli insegnamenti delle Sezioni Unite (n. 29459 e 29460 del 2019) e del necessario giudizio comparativo tra il contesto di reinserimento nel Paese di origine in caso di rimpatrio e la situazione attuale di integrazione sociale e lavorativa sul territorio italiano, neppure allegata e considerata con il mezzo di ricorso.
4. Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Nulla sulle spese in difetto di rituale costituzione dell’Amministrazione.
PQM
La Corte:
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021