LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13910/2020 proposto da:
A.S.D., alias S.D.B., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Saverio Dal Forno, in forza di procura speciale allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;
– resistente –
avverso la sentenza n. 4558/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/04/2021 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, depositato il 12/5/2016, A.S.D., alias S.D.B., cittadino del Senegal, ha adito il Tribunale di Venezia, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
Il ricorrente, cittadino del Senegal, originario di *****, aveva riferito di aver lasciato il proprio Paese per timore di essere arrestato perchè la polizia, nel corso di una indagine anti-corruzione aveva concentrato le attenzioni su di lui, capo cantiere, non riuscendo a rintracciare gli amministratori della società per cui lavorava.
Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.
2. L’appello proposto da A.S.D. è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Venezia, con aggravio di spese, con sentenza del 23/10/2019.
3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso A.S.D., con atto notificato il 23/4/2020, svolgendo tre motivi.
L’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita solo con memoria del 12/5/2020 al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4, il ricorrente denuncia falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c..
1.1. Il ricorrente sostiene che a fronte della succinta motivazione dell’ordinanza resa dal giudice di primo grado, essenzialmente basata sulla non credibilità del suo coinvolgimento nell’inchiesta penale per i fatti di corruzione riguardante la società per cui lavorava come capo-cantiere con mansioni esclusivamente esecutive, il suo atto di appello aveva individuato la motivazione censurata e aveva esposto diffusamente le sue ragioni di contestazione critica, con argomentazioni volte, da un lato, a evidenziare le possibili figure penalistiche che potevano giustificare il suo coinvolgimento nell’indagine, nonostante le mansioni prettamente esecutive (concorso morale, connivenza, possibili persistenti contati con gli amministratori latitanti), dall’altro, e solo in funzione integrativa, aveva invocato una chiave di lettura relativistica e meno occidentale della sua narrativa e dei suoi timori di esposizione a pericolo collegati al sistema di giustizia senegalese.
1.2. La Corte di appello ha ritenuto inammissibile il gravame, lamentando la mancata proposizione di separati e specifici motivi di impugnazione, la mancata individuazione delle parti della pronuncia appellata e l’omesso puntuale confronto delle statuizioni impugnate con le opposte argomentazioni critiche; ha sostenuto che il ricorrente non aveva provveduto a indicare quali fatti raccontati rendessero credibile e verosimile il racconto; ha affermato che il ricorrente non aveva indicato l’impresa per cui lavorava, nè quali fossero gli indizi e i motivi di sospetto che lo avessero fatto ritenere coinvolto nell’attività illecita; ha ritenuto che il riferimento alla lettura meramente occidentale della casistica fosse un mero artificio dialettico privo di contenuti, capace di superare il difetto di logica e coerenza della narrazione; ha osservato che non si comprendeva che cosa fosse l’ipotizzata “connivenza” a suo carico e che non era stato dimostrato che la connivenza fosse legalmente perseguibile in Senegal; in punto violenza indiscriminata le affermazioni del Tribunale erano contrastate solo in modo eccentrico con riferimento alle irrilevanti condizioni della giustizia in Senegal; ha infine sostenuto che la mancata concessione della protezione umanitaria era stata contestata con ricorso a concetti vaghi come “il timore concretamente sentito” e un percorso integrativo del tutto generico.
1.3. Il motivo è fondato e va accolto.
Il ricorrente sintetizza adeguatamente il contenuto della motivazione della sentenza di primo grado, articolata dal Tribunale a sostegno del giudizio di non credibilità del suo racconto, del resto riportata anche nella sentenza impugnata, essenzialmente basata sul fatto che il richiedente asilo, per le sue funzioni meramente esecutive non avrebbe potuto essere coinvolto nelle indagini penali avviate nei confronti degli amministratori della società per cui lavorava per fatti di corruzione.
Il ricorrente riporta inoltre alle pagine 3-4 e ancora alla pagina 5 del ricorso il testo del suo motivo di appello, così ottemperando all’onere di autosufficienza del ricorso.
Infatti il ricorrente che in sede di legittimità impugna la decisione del giudice di appello che ha dichiarato inammissibile un motivo di gravame da lui proposto per difetto di specificità deve necessariamente trascrivere, o almeno sintetizzare adeguatamente, tanto il contenuto del provvedimento di primo grado impugnato, quanto il contenuto del motivo di appello proposto avverso tale provvedimento, per mettere così in condizione la Corte di cassazione di rivalutare la correttezza della decisione in rito assunta dal giudice di appello.
1.4. La Corte di Cassazione, qualora venga dedotto un error in procedendo, è giudice anche del fatto processuale e può esercitare il potere-dovere di esame diretto degli atti purchè la parte ricorrente li abbia compiutamente indicati, non essendo legittimata a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo alla loro verifica (Sez. L, n. 20924 del 05/08/2019, Rv. 654799-01; nella specie, è stato ritenuto che la censura di inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi di impugnazione avrebbe potuto essere esaminata solo se nel ricorso per cassazione fossero stati riportati, nelle parti essenziali, la motivazione della sentenza di primo grado e l’atto di appello).
E ciò ben si spiega perchè, quando la parte censura la sentenza con la quale il giudice di merito ha affermato l’inammissibilità dell’appello per mancanza di specificità dei motivi, oggetto del giudizio di legittimità non è la sola argomentazione della decisione impugnata, bensì sempre e direttamente l’invalidità denunciata e la decisione che ne dipenda, anche quando si censuri la non congruità della motivazione; di talchè in tali casi spetta al giudice di legittimità accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l’esame diretto degli atti, indipendentemente dall’esistenza o dalla sufficienza e logicità dell’eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (Sez. 5, n. 27368 del 01/12/2020, Rv. 659696 – 01).
1.5. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. U., n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991-01).
1.6. Nella fattispecie il Tribunale aveva ritenuto inverosimile il racconto del richiedente perchè costui rivestiva funzioni solo esecutive (capo cantiere) per la società coinvolta nelle indagini e non era quindi credibile che la polizia si fosse concentrata sulla sua persona, estranea all’amministrazione e alla gestione della società in una indagine per corruzione.
Il ricorrente ha contestato tale valutazione, sia invocando una valutazione contestualizzata alla realtà senegalese e al relativo sistema di giustizia del rischio da lui paventato, così dolendosi della lettura occidentalizzata della vicenda, sia proponendo le proprie considerazioni per suffragare i pericoli a lui prospettati in una situazione in cui gli amministratori si erano dileguati e le forze dell’ordine potevano ragionevolmente sospettare di lui come soggetto complice, concorrente materiale o anche solo connivente ex post nel proteggere i responsabili della società dalle indagini della polizia.
Il ricorrente aveva riferito delle pressioni della polizia e delle accuse di reticenza e aveva comunque delineato un quadro in cui la sua posizione era attinta da sospetti di favoreggiamento a posteriori, se non di complicità ex ante, nei reati di cui erano accusati gli amministratori latitanti.
Inoltre – diversamente da quanto inspiegabilmente assunto dalla Corte lagunare – il ricorrente non solo aveva indicato il nome della società operante nel settore dei pubblici appalti per cui lavorava (Njang), ma aveva citato lo scandalo in cui era stata coinvolta (affair W.K.) e aveva prodotto documentazione relativa al rapporto di impiego e alle sue mansioni.
In altri termini, e con specifico riferimento al nucleo centrale di motivazione del provvedimento di primo grado posto a sostegno della valutazione di non credibilità, il ricorrente aveva sostenuto che era ben possibile che egli potesse essere sospettato di complicità connivenza, favoreggiamento e reticenza, specie con riferimento alla realtà della giustizia senegalese e alle garanzie da questa offerte ai suoi cittadini.
1.7. Nel ritenere inammissibile il motivo la Corte di appello ha confuso il piano dell’ammissibilità con quello del merito.
Parafrasando l’incedere del dictum del massimo consesso nomofilattico l’impugnazione conteneva:
a) una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata (rigetto della richiesta di protezione internazionale e giudizio di non credibilità del racconto del richiedente asilo);
b) la prospettazione delle relative doglianze;
c) una parte volitiva (richiesta di riforma della sentenza e concessione della protezione);
d) una parte argomentativa diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice.
Beninteso: quest’ultimo requisito argomentativo va necessariamente verificato in senso astratto e potenziale, onde non incorrere nella confusione fra ammissibilità e merito.
In altri termini, l’argomentazione critica per essere ammissibile deve essere solo potenzialmente idonea, se accertata fondata, a confutare la ragione addotta dal giudice di primo grado.
Non occorre infine l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado; il giudizio di appello ha pur sempre natura di merito e di revisio prioris instantiae e conserva la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Spettava quindi alla Corte di Venezia valutare, nel merito, la fondatezza delle argomentazioni, non prive di contenuto critico e di potenzialità confutatoria delle ragioni addotte dal Tribunale; e ciò non senza esercitare il proprio dovere di cooperazione istruttoria sia circa la disciplina penalistica vigente in Senegal, in tema di reati contro la pubblica amministrazione, di concorso morale, complicità a posteriori nel reato e favoreggiamento, nonchè in tema di reticenza e falsa testimonianza, al cui riguardo la Corte di appello ha attribuito all’appellante oneri che non gli competevano, sia circa il sistema di garanzie colà vigente, al cui riguardo la Corte di appello ha reputato non pertinenti le deduzioni del ricorrente, commisurandole solo al pericolo di esposizione a violenza indiscriminata di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in luogo delle altre figure di protezione sussidiaria a cui si riferivano (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b)).
1.8. Poichè la Corte di appello non si è attenuta a questi principi la sentenza impugnata deve essere cassata.
2. Gli altri motivi attinenti al merito non esaminato restano assorbiti.
2.1. Ciò vale per il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, con cui il ricorrente ha denunciato violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 1, lett. b), artt. 7 e 14 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, con riferimento al rischio di esposizione a violenza indiscriminata, configurabile anche in caso di rischio per una categoria vulnerata.
2.2. Lo stesso vale per il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, con cui il ricorrente ha denunciato violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 4 e 5, lett. a) e b), in considerazione del principio dell’onere probatorio attenuato e della cooperazione prestata dal ricorrente che aveva dimostrato di essere effettivamente stato alle dipendenze della società Njang, effettivamente coinvolta nel c.d. affair W..
3. In ragione dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con il rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte;
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021