Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.17554 del 18/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20717-2020 proposto da:

C.T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CASALE STROZZI n. 31, presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7459/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;

viste le conclusioni scritte del P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, il quale ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo del ricorso, o in subordine per il suo rigetto.

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del Tribunale di Roma depositata il 14.12.2015 veniva rigettato il ricorso proposto da C.T.M. avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che aveva respinto l’istanza di protezione, internazionale ed umanitaria, dallo stesso avanzata.

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame interposto dal C. avverso la richiamata decisione di prima istanza.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione C.T.M., affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Il P.G., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI, ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo del ricorso, o in subordine per il suo rigetto.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’erronea applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 16, comma 1, lett. b), nonchè l’omessa istruttoria, perchè la Corte di Appello avrebbe applicato, in suo danno, la clausola ostativa contenuta nella disposizione sopra richiamata, in assenza della prova della commissione, da parte sua, dei gravi reati contemplati dalla norma.

La censura è fondata.

Il ricorrente, cittadino iraniano, aveva dichiarato di aver operato come informatore della polizia e di aver fatto parte di una formazione paramilitare denominata “Base, della quale era entrato a far parte nel 2004, rivestendo il ruolo di addetto al comando di un gruppo motorizzato. Aveva inoltre riferito di aver preso parte alle repressioni delle proteste antigovernative del 2009 indette dal cd. “Movimento verde”, procedendo all’arresto dei partecipanti alle stesse. Nel 2010 aveva poi ricevuto l’incarico di indagare sul decesso di un alto esponente della formazione B. ed aveva accertato che lo stesso, prima di essere ucciso, si era reso responsabile di traffico di armi, droga ed esseri umani; si era dunque infiltrato nella compagine dei trafficanti, ma nonostante la sua opera i suoi superiori avevano rifiutato di procedere all’arresto dei membri dell’organizzazione criminale. Era allora stato destinato in Siria per combattere al fianco delle forze leali al presidente A., ma temendo per la sua vita non aveva ottemperato all’ordine, fuggendo dal Paese. Il racconto era stato verificato, e ritenuto credibile, dalla Commissione, che aveva disposto la trasmissione degli atti al Questore per l’eventuale concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. A seguito del ricorso proposto dal C. avverso il diniego delle forme di protezione internazionale, il Tribunale aveva a sua volta ritenuto credibile il racconto e, valorizzando la dissociazione dell’odierno ricorrente dalla formazione paramilitare della quale egli aveva fatto parte, gli aveva riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria. Su impugnazione del Ministero, la Corte di Appello di Roma ha invece ritenuto che, “… sulla base della gravità degli atti commessi in Iran dall’odierno appellato, conformemente a quanto già ritenuto sia dalla Commissione territoriale che dal giudice di prime cure, si deve reputare che gli stessi rientrino pienamente nella categoria dei crimini indicati dal comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 261 del 2007, integrando fattispecie di reato che, anche sulla scorta della pena prevista dalla legge italiana, non possono che essere valutate estremamente gravi. Ciò premesso, questa Corte deve rilevare che, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale, l’art. 16 del citato D.Lgs., in riferimento all’applicazione delle cause di esclusione della protezione sussidiaria, non prevede la possibilità di operare deroghe di sorta, come confermato anche dal chiaro e perentorio tenore del comma 1 dello stesso articolo, che stabilisce che “lo status di protezione sussidiaria è escluso quando sussistono fondati timori per ritenere che lo straniero” abbia commesso i fatti indicati dalle lettere da a) a d)” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

In realtà, la disposizione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 16, comma 1 recita testualmente: “Lo status di protezione sussidiaria è escluso quando sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero:

a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;

b) abbia commesso, al di fuori del territorio nazionale, prima di esservi ammesso in qualità di richiedente, un reato grave. La gravità del reato è valutata anche tenendo conto della pena, non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni, prevista dalla legge italiana per il reato;

c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli artt. 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite;

d) costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato;

d-bis) costituisca un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall’art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), ovvero dagli artt. 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell’ipotesi aggravata di cui all’art. 625 c.p., comma 1, n. 3), e art. 624-bis c.p., comma 1. I reati di cui all’art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), nn. 2), 6) e 7-bis), sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate.

Il successivo comma 2 del richiamato art. 16 prevede invece che “Il comma 1 si applica anche alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esso menzionati”.

La disposizione, dunque, non fa alcun riferimento al concetto di “fondati timori” circa la commissione di uno dei gravi reati previsti dalle lett. a), b), c), d) e d-bis) previste dal comma 1 -indicato nella sentenza impugnata-, ma richiede invece la sussistenza di “fondati motivi” per ritenere che lo straniero possa essersi macchiato di uno dei crimini indicati dal comma 1, ovvero che possa averne istigato la commissione o concorso alla stessa. E’ pertanto richiesta la verifica in concreto circa la sussistenza effettiva dei presupposti previsti per l’applicazione della clausola ostativa, all’esito della quale si possa ragionevolmente ritenere che lo straniero si sia reso responsabile, direttamente o in concorso con altri, ovvero possa aver istigato, la commissione di uno dei crimini di cui al comma 1.

In termini, questa Corte ha ritenuto che “In tema di protezione internazionale, la commissione di un grave reato all’estero, rilevante, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 10, comma 2, lett. b), e art. 16, comma 1, lett. b), quale causa ostativa al riconoscimento dello “status” di rifugiato e della protezione sussidiaria, non può essere ritenuta sussistente sulla base di una mera prospettazione di parte, ma dev’essere concretamente accertata dal giudice, tenuto a verificare, anche previo utilizzo dei poteri di accertamento ufficiosi di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, da un lato se la contestata violazione di norme di legge nel paese di provenienza provenga dagli organi a ciò istituzionalmente deputati e abbia avuto ad oggetto la legittima reazione dell’ordinamento all’infrazione commessa, non costituendo piuttosto una forma di persecuzione razziale, di genere o politico-religiosa verso il denunciante, dall’altro il tipo di trattamento sanzionatorio previsto nel Paese di origine per il reato commesso dal richiedente, in quanto il rischio di subire torture o trattamenti inumani o degradanti nelle carceri può avere rilevanza per l’eventuale riconoscimento sia della protezione sussidiaria, in base al combinato disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), con l’art. 14, lett. b), dello stesso D.Lgs., sia, in subordine, della protezione umanitaria, in base all’art. 3 CEDU e al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6" (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 26604 del 23/11/2020, Rv. 659628).

Nello stesso senso, si è affermato che la clausola ostativa in esame “… richiede l’accertamento dell’avvenuta commissione di reati fuori del territorio italiano, da qualificarsi gravi alla luce del parametro della pena edittale prevista dalla legge italiana per quel medesimo illecito”, non essendo sufficiente il mero mandato di arresto, nè la pendenza di un procedimento penale (cfr. Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 25073 del 23/10/2017, Rv. 646244).

Va inoltre considerato il concorrente principio secondo cui “In tema di riconoscimento di sentenze straniere, nel vigore della disciplina introdotta dalla L. 31 maggio 1995, n. 218, artt. 64 e ss., sebbene la mancanza della motivazione della sentenza straniera non costituisca causa ostativa al riconoscimento stesso, tuttavia tale vizio diviene rilevante quando la motivazione stessa sia indispensabile ai fini del riconoscimento di una sentenza, per valutarne la compatibilità con l’ordine pubblico interno” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1781 del 08/02/2012, Rv. 621333, che ha cassato una sentenza che aveva riconosciuto effetti in Italia ad una sentenza pronunciata da un giudice statunitense, priva di motivazione, la quale aveva liquidato un’ingente somma a titolo di risarcimento del danno, senza precisare i criteri legali in concreto applicati per qualificare la responsabilità, nè individuare le voci di pregiudizio risarcibile e la causa giustificatrice dell’attribuzione e senza ripartire le conseguenze riparatorie fra i più responsabili, onde evitare indebite duplicazioni e locupletazioni).

Il giudice della protezione, dunque, anche in presenza di una sentenza di condanna pronunciata da una autorità straniera per uno dei reati gravi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 16, comma 1, non potrebbe comunque limitare la propria disamina del fatto alla mera verifica della sussistenza, o meno, di detta decisione estera, ma dovrebbe apprezzarne il contenuto, al fine di valutare se la stessa sia, o meno, corrispondente ai principi di ordine pubblico interno previsti dall’ordinamento italiano. Da ciò si ricava che, per potersi applicare la clausola ostativa in danno del richiedente asilo, è comunque necessario un accertamento in concreto circa la sussistenza dei “gravi motivi” richiesti dal comma 1, non potendosi ritenere sufficiente la mera esistenza di un “timore”, sia pure grave, circa la possibilità che lo straniero effettivamente commesso uno degli illeciti indicati dalla norma in commento.

Sotto questo profilo, del resto, è opportuno evidenziare che tutta la normativa in tema di protezione internazionale impone che la pericolosità del soggetto sia valutata in concreto, e non in termini meramente astratti o ipotetici.

In tal senso, questa Corte ha affermato, in materia di espulsione dello straniero ritenuto socialmente pericoloso, che la valutazione relativa alla sussistenza della pericolosità sociale dello straniero “… non può limitarsi alla valutazione dei suoi precedenti penali, ma deve compiere il suo esame in base ad un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, estendendo il suo giudizio anche all’esame complessivo della personalità dello straniero, desunta dalla sua condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest’ultima si articola, verificando in concreto l’attualità della pericolosità sociale” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20692 del 31/07/2019, Rv. 654673, relativa ad un’espulsione disposta sulla base dei presupposti di cui all’art. 13, c. 2, lett. c), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

Nello stesso senso, si è affermato che l’apprezzamento sulla pericolosità del richiedente asilo va condotto -allo stesso modo di quanto previsto nel giudizio per l’applicazione delle misure di prevenzione- sulla base di elementi oggettivi idonei a fondare la presunzione di attualità della pericolosità del soggetto ed in modo tale da apprezzare globalmente la personalità del soggetto (cfr. Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 18482 del 08/09/2011, Rv. 618978). Infatti “… la valutazione della sussistenza del requisito della pericolosità sociale dello straniero va effettuata in concreto ed all’attualità, non prevedendo il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 4, comma 3 una presunzione idonea a precludere automaticamente il soggiorno sul territorio nazionale” (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 29148 del 21/12/2020, Rv. 660125), non incontrando il giudice di merito, in detto accertamento, alcun limite, posto che la cognizione del giudice ordinario “… ha ad oggetto l’accertamento, in concreto, delle condizioni necessariamente predeterminate dalla legge -nella specie l’accertamento della pericolosità sociale dell’espellendo- sulla base delle quali è stata disposta la misura, non determinando il carattere vincolato e non discrezionale dell’esercizio della potestà amministrativa alcuna limitazione a tale cognizione” (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 11466 del 14/05/2013, Rv. 626614).

Analogo principio è stato affermato con riferimento:

– alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17289 del 27/06/2019, Rv. 654421 e Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 24084 del 25/11/2015, Rv. 637703);

– alla richiesta di autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero che si trovi nel territorio italiano, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 15750 del 12/06/2019, Rv. 654215);

– alla proroga del trattenimento presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio ai sensi del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6, comma 2, lett. c), (cfr. Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 27739 del 31/10/2018, Rv. 651150);

– alla richiesta di permesso di soggiorno per coesione familiare (cfr. Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 17070 del 28/06/2018, Rv. 649646 e Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 6666 del 15/03/2017, Rv. 643648);

– al respingimento alla frontiera dello straniero decretato ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 286 del 1998 (cfr. Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 18133 del 21/07/2017, Rv. 645060);

– alla domanda il rilascio, o rinnovo, del permesso di soggiorno in qualità di marito convivente con una cittadina italiana, con conseguente condizione di inespellibilità di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14159 del 07/06/2017, Rv. 644451 e Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 19337 del 29/09/2016, Rv. 641860).

Si ravvisa quindi un principio generale, alla luce del quale ogni qualvolta il legislatore preveda che lo straniero ritenuto pericoloso o indesiderabile, alla luce del suo personale vissuto o della sua condotta, non possa entrare, soggiornare o rimanere, sul territorio nazionale, o debba essere allontanato dallo stesso, la sussistenza del requisito della pericolosità, ovvero delle condizioni che l’ordinamento abbia predeterminato per fondare il giudizio di indesiderabilità, vada accertata in concreto ed all’attualità, anche quando la norma individui specifiche condotte, o precedenti, che il legislatore abbia ritenuto ex se indicativi ai fini del predetto giudizio. Dal che consegue che la ricorrenza di una o più delle ipotesi che, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 16, comma 1, costituiscono causa ostativa al riconoscimento della protezione sussidiaria deve essere accertata in concreto, in base ad elemento di fatto che siano idonei a fondare un giudizio probabilistico o presuntivo che non trasmodi in mera ipotesi.

L’espressione “gravi motivi” utilizzata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 16, comma 1 va pertanto interpretata in coerenza con il richiamato filone interpretativo, che attraversa l’intera materia della protezione internazionale.

Merita, dunque, essere affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini della configurabilità della clausola ostativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 16, il giudice di merito è chiamato non già a verificare l’esistenza di un timore, sia pure grave, o della possibilità, che il richiedente asilo si sia macchiato dei gravi reati previsti dal comma 1 della sopra richiamata disposizione, bensì ad accertare in concreto, sulla base di un apprezzamento completo della fattispecie esteso a tutti i suoi elementi fattuali, la sussistenza di “gravi motivi” per ritenere, se del caso anche all’esito di un giudizio presuntivo da condurre nel rispetto dei principi all’uopo previsti dall’ordinamento, che lo straniero si sia reso responsabile, o sia stato attivamente coinvolto, in fatti idonei ad essere inquadrati in una delle ipotesi previste dal comma 1 del già richiamato art. 16".

L’accoglimento del primo motivo implica l’assorbimento del secondo, con il quale si contesta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nonchè il vizio della motivazione, perchè il giudice di merito non avrebbe adeguatamente apprezzato il contesto esistente in Iran e non avrebbe proceduto ad una ulteriore audizione del richiedente asilo; e del terzo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32,D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19, perchè il giudice di merito non si sarebbe pronunciato sulla domanda di riconoscimento della protezione umanitaria.

La sentenza va quindi cassata, in relazione alla censura accolta, ed il giudizio rinviato alla Corte di Appello di Roma, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 23 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021

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