Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.17555 del 18/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16582/2020 proposto da:

S.M., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’avvocato Sergio Biondino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, Via Oldrado da Tresseno n. 4;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, *****, Procuratore Repubblica Tribunale Milano;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4979/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 12/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/05/2021 da Dott. NAZZICONE LOREDANA.

RILEVATO

– che viene proposto ricorso, sulla base di quattro motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 12.12.2019, che ha respinto l’impugnazione avverso la decisione di primo grado, a sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che non svolge difese il Ministero intimato, il quale dichiara la mera intenzione di partecipare all’udienza eventuale di discussione.

CONSIDERATO

– che il ricorso deduce:

1) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, non avendo il giudice del merito osservato i criteri di valutazione della credibilità del richiedente, avendo il giudice l’obbligo di acquisiste altri canali informativi sui fatti narrati;

2) violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 11 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), oltre a vizio di motivazione assente, in quanto il giudice del merito non ha valutato l’esistenza di un conflitto armato in Senegal;

3) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., artt. 1 e 2 Conv. Ginevra 28.7.1951, con riguardo alla domanda di attribuzione dello status di rifugiato, dove il richiedente ha l’onere di allegare i fatti costitutivi, ma il giudice doveva valutarle dettagliate allegazioni del richiedente e motivare al riguardo;

4) violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e difetto di motivazione, non essendo stata compiuta la valutazione della situazione comparativa dei due paesi;

– che la corte d’appello, al pari del Tribunale e della Commissione, ha ritenuto, anzitutto, il richiedente – cittadino senegalese, il quale narra di essere fuggito per timore di essere ucciso in quanto creduto omosessuale, sol per avere egli un amico in tale situazione, mentre egli è sposato ed ha lasciato in loco la moglie – non è credibile, ampiamente argomentandone le ragioni, in primis la circostanza che il richiedente nega di essere omosessuale, mentre egli stesso ha narrato che il preteso responsabile dell’uccisione dell’amico è in galera, nè dichiara affatto essere stato aperto un procedimento per presunta omosessualità a suo carico; ed ha rilevato come il richiedente, per il resto, non abbia allegato neppure in astratto alcuna situazione, riconducibile alle fattispecie della protezione sussidiaria;

– che il giudice del merito ha, dunque, ritenuto insussistenti i presupposti normativi per il rifugio e la protezione sussidiaria, ritenendo il racconto, da un lato, non credibile, e dall’altro lato, non idoneo, dato il narrato, a rivelare la sussistenza dei presupposti previsti per la concessione delle forme di protezioni richieste, evidenziando come dalle stesse dichiarazioni rese risultino insussistenti, già in astratto, i presupposti giuridici richiesti per riconoscere lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria;

– che, infine, il giudice ha rilevato l’assenza di ogni deduzione di profili di vulnerabilità integranti il presupposto della protezione umanitaria, in quanto non è sufficiente l’inserimento in un percorso lavorativo, non sussistendo il rischio di vedere nel suo paese scarificati i diritti fondamentali, nè egli è partito dal Senegal perchè in una situazione di vulnerabilità che si ricreerebbe in caso di rimpatrio, avendo al contrario egli lasciato ivi l'”amata moglie” e non avendo al contrario nessun legame affettivo in Italia, onde piuttosto verrebbe ivi ricostituito il suo nucleo familiare;

– che, ciò posto, il primo motivo è manifestamente infondato, avendo il giudice del merito adeguatamente motivato il convincimento di non credibilità sulla situazione di rischio, in quanto erroneamente creduto omosessuale, narrata dal richiedente, neppure indicando il motivo quali “canali informativi” avrebbero potuto essere attivati per accertare tale asserita opinione altrui sulle tendenze del richiedente;

– che, al riguardo, il giudice del merito adeguatamente motivato le ragioni di ritenuta non credibilità del richiedente: e, al riguardo, questa Corte ha ormai chiarito come “In tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati; la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate” (Cass., ord. 30 ottobre 2018, n. 27503) e che “In materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona; qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. 27 giugno 2018, n. 16925; v. pure Cass., ord. 5 febbraio 2019, n. 3340); ed il giudizio di attendibilità del richiedente è giudizio sul fatto, non riproponibile in sede di legittimità;

– che, in particolare, il giudice del merito, nell’apprezzamento della credibilità del racconto del richiedente, si è attenuto di fatto al principio di procedimentalizzazione legale della decisione avendo operato la propria valutazione, alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, prendendo in considerazione, con delibazione non atomistica ma complessiva, tutte le circostanze dedotte in giudizio, mentre le censure mosse con il ricorso (che non mettono in rilievo ulteriori e decisivi elementi di fatto la cui valutazione sarebbe stata pretermessa) sono orientate piuttosto a criticare l’apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, costituente però quaestio facti;

– che il secondo motivo è inammissibile, in quanto deduce un elemento – il conflitto armato in Senegal – che non risulta mai dedotto prima, di cui la sentenza impugnata non parla (anzi, escludendo essa persino l’allegazione di una delle ragioni D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, per la protezione sussidiaria), ed è manifestamente infondato quanto al preteso vizio di motivazione assente, avendo al contrario il giudice del merito esposto le ragioni del suo convincimento;

– che va altresì ribadito il principio consolidato, secondo cui è manifestamente inammissibile la doglianza concernente il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), atteso che, in presenza delle dichiarazioni inattendibili dello straniero, neppure occorre un approfondimento istruttorio officioso in riferimento all’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alle citate disposizioni (cfr. Cass. n. 6897/2020; Cass. n. 7912/2021; Cass. n. 27503/2018 e Cass. n. 21142/2019); mentre il giudice del merito, in mancanza della deduzione di qualsiasi situazione oggettiva del paese di provenienza, integrante la fattispecie di riconoscimento della protezione di cui del citato art. 14, lett. c), correttamente può compiere una valutazione circa la stessa assenza, in astratto, di tale allegazione del richiedente;

– che il terzo motivo è manifestamente infondato, esponendo la sentenza impugnata, per quanto sopra esposto, una idonea motivazione delle conclusioni raggiunte;

– che, del pari, il giudice del merito ha puntualmente esaminato le condizioni del richiedente, puntualizzando come il medesimo non ebbe a dedurre nessuna situazione particolare di sua specifica vulnerabilità (cfr. Cass. n. 9304/19), nè tale allegazione sussiste oggi;

– che questa Corte (Cass. 5 novembre 2020, n. 24679; 19 giugno 2020, n. 11936; 3 luglio 2019, n. 17832; 27 giugno 2019, n. 17287), infatti, ha ripetutamente affermato che lo svolgimento di attività lavorativa nel nostro Paese, da solo, non costituisce una ragione sufficiente per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, per più ragioni: a) perchè la legge non stabilisce alcun automatismo tra lo svolgimento in Italia di attività lavorativa e la sussistenza di una condizione di “vulnerabilità”; b) perchè il permesso di soggiorno per motivi umanitari è una misura temporanea, mentre lo svolgimento di attività lavorativa, in particolare a tempo indeterminato, legittimerebbe un permesso di soggiorno sine die; c) perchè la “vulnerabilità” richiesta ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non può ravvisarsi nel mero rischio di regressione a condizioni economiche meno favorevoli;

– che, avendo il giudice del merito compiutamente approfondito l’esame in fatto della situazione nel rispetto dei principi enunciati da questa Corte in materia ed esponendo le ragioni per le quali ha reputato il richiedente privo dei requisiti idonei al riconoscimento dello status o della protezione sussidiaria o umanitaria, nessuna censura può essere promossa in questa sede, trattandosi, per l’appunto, di valutazioni fattuali non sindacabili dinanzi al giudice di legittimità (cfr., in termini, Cass. n. 4053, 4054 e 4055 del 2020; n. 1777 e 1778 del 2020; n. 21283 del 2019);

– che non occorre provvedere sulle spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021

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