Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.17556 del 18/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18558/2020 proposto da:

K.M.L., rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Lucia Frisenda, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4226/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 21/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/05/2021 da Dott. NAZZICONE LOREDANA.

RILEVATO

– che viene proposto ricorso, sulla base di un motivo, avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 21.10.2019, che ha respinto l’impugnazione avverso la decisione di primo grado, a sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che non svolge difese il Ministero intimato, il quale dichiara la mera intenzione di partecipare all’udienza eventuale di discussione.

CONSIDERATO

– che il ricorso deduce un unico motivo, con il quale censura la violazione dell’art. 1 Conv. Ginevra 28.7.1951 e l’omesso esame di fatto decisivo, in quanto – in relazione alla ritenuta non credibilità del richiedente – la corte del merito non ha motivato affatto con riguardo all’arresto subito ed alla sua attendibilità, sebbene invece egli fosse del tutto credibile e la minaccia provenisse dalla stessa autorità;

– che la corte d’appello, al pari del Tribunale e della Commissione, ha ritenuto, dopo averlo nuovamente ascoltato in udienza, anzitutto il richiedente – cittadino del Gambia, il quale narra di essere fuggito per timore della carcerazione, in quanto aveva aggredito e ferito la seconda moglie del padre, per una lite familiare, mentre egli è sposato ed ha lasciato in loco la moglie con i due bambini – non è credibile, ampiamente argomentandone le ragioni;

– che la corte, con riguardo dell’art. 14 citato, lett. c), ha escluso che sussistano lo stato di guerra conclamato o il conflitto generalizzato, tali da integrare i presupposti di legge, dopo ampissimo esame delle fonti aggiornate sul paese di origine;

– che, infine, il giudice ha rilevato l’assenza di ogni deduzione di profili di vulnerabilità integranti il presupposto della protezione umanitaria, in quanto il richiedente allega mere attività di volontariato, non ha inteso inserirsi mediante corsi di alfabetizzazione nella lingua italiana, ha lasciato la famiglia in patria e non ha in sostanza in nessun modo allegato e provato una condizione di vulnerabilità o il rischio di vedere nel suo paese scarificati i diritti fondamentali;

– che il motivo è manifestamente infondato, avendo il giudice del merito adeguatamente motivato il convincimento di non credibilità del richiedente: e, al riguardo, questa Corte ha ormai chiarito come “In tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati; la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate” (Cass., ord. 30 ottobre 2018, n. 27503) e che “in materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona; qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. 27 giugno 2018, n. 16925; v. pure Cass., ord. 5 febbraio 2019, n. 3340); ed il giudizio di attendibilità del richiedente è giudizio sul fatto, non riproponibile in sede di legittimità;

– che, in particolare, il giudice del merito, nell’apprezzamento della credibilità del racconto del richiedente, si è attenuto di fatto al principio di procedimentalizzazione legale della decisione avendo operato la propria valutazione, alla stregua dei criteri indicati del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, prendendo in considerazione, con delibazione non atomistica ma complessiva, tutte le circostanze dedotte in giudizio, mentre le censure mosse con il ricorso (che non mettono in rilievo ulteriori e decisivi elementi di fatto la cui valutazione sarebbe stata pretermessa) sono orientate piuttosto a criticare l’apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, costituente però quaestio facti;

– che va altresì ribadito il principio consolidato, secondo cui è manifestamente inammissibile la doglianza concernente il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), atteso che, in presenza delle dichiarazioni inattendibili dello straniero, neppure occorre un approfondimento istruttorio officioso in riferimento all’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alle citate disposizioni; mentre è compiuta ed ampia la valutazione, da parte del giudice del merito, della situazione oggettiva del paese di provenienza, in rapporto ai presupposti di riconoscimento della protezione di cui del citato art. 14, lett. c), in base a COI aggiornate e attendibili (cfr. Cass. n. 6897/2020; Cass. n. 7912/2021; Cass. n. 27503/2018 e Cass. n. 21142/2019);

– che, del pari, il giudice del merito ha puntualmente esaminato le condizioni del richiedente, puntualizzando come il medesimo non ebbe a dedurre nessuna situazione particolare di sua specifica vulnerabilità (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 9304/19), nè tale allegazione sussiste oggi;

– che, avendo il giudice del merito compiutamente approfondito l’esame in fatto della situazione nel rispetto dei principi enunciati da questa Corte in materia ed esponendo le ragioni per le quali ha reputato il richiedente privo dei requisiti idonei al riconoscimento dello status o della protezione sussidiaria o umanitaria, nessuna censura può essere promossa in questa sede, trattandosi, per l’appunto, di valutazioni fattuali non sindacabili dinanzi al giudice di legittimità (cfr., in termini, Cass. n. 4053, 4054 e 4055 del 2020; n. 1777 e 1778 del 2020; n. 21283 del 2019);

– che non occorre provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021

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