LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26449/2020 proposto da:
T.M., rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Lucia Frisenda, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno, *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 66/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 09/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/05/2021 da Dott. NAZZICONE LOREDANA.
RILEVATO
– che viene proposto ricorso, sulla base di un motivo, avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 9.1.2020, che ha respinto l’impugnazione avverso la decisione di primo grado, a sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;
– che non svolge difese il Ministero intimato, il quale dichiara la mera intenzione di partecipare all’udienza eventuale di discussione.
CONSIDERATO
– che il ricorso deduce un unico motivo, con il quale censura la violazione dell’art. 1 Conv. Ginevra 28.7.1951 e l’omesso esame di fatto decisivo, in quanto – in relazione alla ritenuta non credibilità del richiedente – la corte del merito non ha motivato affatto con riguardo ai problemi giudiziari del richiedente ed alla sua attendibilità, sebbene invece egli fosse del tutto credibile e la minaccia provenisse dalla stessa autorità;
– che la corte d’appello, al pari del Tribunale e della Commissione, ha ritenuto anzitutto il richiedente – cittadino del Gambia, il quale narra di essere fuggito in quanto ricercato dalla polizia, dopo una rissa con un militare nell’albergo in cui egli lavora adsl 2007 – non è credibile, ampiamente argomentandone le ragioni;
– che la corte del merito ha aggiunto come, in ogni caso, i fatti narrati neppure in astratto integrano la fattispecie di legge, restando comunque del tutto generico il riferimento ad una non precisata rissa e non essendo esposta nessuna più precisa circostanza sull’accaduto;
– che, infine, il giudice ha rilevato l’assenza di ogni deduzione di profili di vulnerabilità integranti il presupposto della protezione umanitaria, in quanto il richiedente allega solo di essersi limitato a vivere nel centro di accoglienza, e non ha in sostanza in nessun modo allegato e provato una condizione di vulnerabilità o il rischio di vedere nel suo paese scarificati i diritti fondamentali;
– che il motivo è manifestamente infondato, avendo il giudice del merito adeguatamente motivato il convincimento di non credibilità del richiedente: e, al riguardo, questa Corte ha ormai chiarito come “In tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati; la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate” (Cass., ord. 30 ottobre 2018, n. 27503) e che “In materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona; qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. 27 giugno 2018, n. 16925; v. pure Cass., ord. 5 febbraio 2019, n. 3340); ed il giudizio di attendibilità del richiedente è giudizio sul fatto, non riproponibile in sede di legittimità;
– che, in particolare, il giudice del merito, nell’apprezzamento della credibilità del racconto del richiedente, si è attenuto di fatto al principio di procedimentalizzazione legale della decisione avendo operato la propria valutazione, alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, prendendo in considerazione, con delibazione non atomistica ma complessiva, tutte le circostanze dedotte in giudizio, mentre le censure mosse con il ricorso (che non mettono in rilievo ulteriori e decisivi elementi di fatto la cui valutazione sarebbe stata pretermessa) sono orientate piuttosto a criticare l’apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, costituente però quaestio facti;
– che va altresì ribadito il principio consolidato, secondo cui è manifestamente inammissibile la doglianza concernente il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), atteso che, in presenza delle dichiarazioni inattendibili dello straniero, neppure occorre un approfondimento istruttorio officioso in riferimento all’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alle citate disposizioni (cfr. Cass. n. 6897/2020; Cass. n. 7912/2021; Cass. n. 27503/2018 e Cass. n. 21142/2019); mentre il giudice del merito, in mancanza della deduzione di qualsiasi situazione oggettiva del paese di provenienza, integrante la fattispecie di riconoscimento della protezione di cui del citato art. 14, lett. c), correttamente può compiere una valutazione circa la stessa assenza, in astratto, di tale allegazione del richiedente;
– che, del pari, il giudice del merito ha puntualmente esaminato le condizioni del richiedente, puntualizzando come il medesimo non ebbe a dedurre nessuna situazione particolare di sua specifica vulnerabilità (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 9304/19), nè tale allegazione sussiste oggi;
– che, avendo il giudice del merito compiutamente approfondito l’esame in fatto della situazione nel rispetto dei principi enunciati da questa Corte in materia ed esponendo le ragioni per le quali ha reputato il richiedente privo dei requisiti idonei al riconoscimento dello status o della protezione sussidiaria o umanitaria, nessuna censura può essere promossa in questa sede, trattandosi, per l’appunto, di valutazioni fattuali non sindacabili dinanzi al giudice di legittimità (cfr., in termini, Cass. n. 4053, 4054 e 4055 del 2020; n. 1777 e 1778 del 2020; n. 21283 del 2019);
– che non occorre provvedere sulle spese.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021