Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17560 del 18/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26507-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MELLA 2000 SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 102, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO FRANSONI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE CORASANITI, VICTOR UCKMAR ed ELISA BONZANI;

AUCHAN SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIAN GIACOMO PORRO N. 8, presso lo studio dell’avvocato ST. LEGALE E TRIBUTARIO CGP, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO FALCITELLI e GIUSEPPE CAMOSCI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 144/2012 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA SEZ. DIST. di BRESCIA, depositata il 25/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere Dott. CIRESE MARINA.

RITENUTO

che:

con ricorso notificato in data 20.11.2013 articolato in due motivi la Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Lombardia in data 25 ottobre 2012 che rigettava l’appello dalla medesima proposto ritenendo che l’area di cui agli avvisi di rettifica e di liquidazione avesse natura agricola e non già edificabile.

Le parti resistenti Auchan s.p.a. e Mella s.r.l. si costituivano con controricorso.

CONSIDERATO

che:

In data 30 dicembre 2019 parte ricorrente dava atto che la Direzione Provinciale di Brescia aveva comunicato che parte contribuente aveva presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, provvedendo altresì al pagamento previsto;

la intervenuta definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3, comporta l’effetto della estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, per cui la Corte provvede alla relativa declaratoria.

Le spese del presente giudizio devono essere compensate in considerazione della intervenuta definizione agevolata della controversia (vedi in termini: Sez. 5, n. 10198/2018; Sez. 6 – L, n. 28311 /2018).

Quanto, infine, al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Sez. 6 – 1, n. 23175/2015; Sez. 6-2, n. 6888 /2015 e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale effettuata da remoto, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021

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