LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 10432/2019 proposto da:
D.D., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato Valentina Ferri, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano, Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;
– intimati –
avverso il decreto del Tribunale di Milano depositato il 26/2/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/5/2021 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Milano, con decreto del 26 febbraio 2019, rigettava il ricorso proposto da D.D., cittadino del Gambia, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale.
2. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso D.D. prospettando due motivi di doglianza.
L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
CONSIDERATO
che:
3. Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso è stato introdotto in virtù di una procura speciale apposta in calce al ricorso per cassazione su foglio congiunto.
Tale procura alle liti riporta espressamente la data del 17 aprile 2018 ed è dunque stata rilasciata in epoca antecedente alla pubblicazione del decreto impugnato in questa sede (tanto che al suo interno non si fa alcuno specifico riferimento alla statuizione impugnata).
Ne discende l’inammissibilità del ricorso.
In vero la procura per proporre ricorso per cassazione deve essere speciale e non può essere rilasciata in via preventiva, dal momento che il requisito della specialità implica l’esigenza che questa riguardi espressamente il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione della decisione impugnata.
La procura non può quindi considerarsi speciale se è stata rilasciata in data precedente a quella della statuizione da impugnare, sicchè è inammissibile un ricorso sottoscritto da difensore che si dichiari legittimato da procura conferita in epoca anteriore (Cass. 27540/2017).
4. Il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame delle doglianze presentate.
La mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021