Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.17582 del 18/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16884/2020 proposto da:

S.K., elettivamente domiciliato in Roma, via Alberico II n. 4, presso lo studio dell’Avvocato Maria Rosaria Farina, rappresentato e difeso dall’Avvocato Paolo Coseano, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Trieste depositato il 26/2/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/5/2021 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

RILEVATO

che:

1. S.K., cittadino del Pakistan, impugnava avanti al Tribunale di Roma il provvedimento emesso dall’unità Dublino presso il Ministero dell’Interno con cui era stato disposto il suo trasferimento in Germania, dove in precedenza il migrante aveva avanzato domanda di protezione internazionale, in esito a una richiesta di ripresa in carico presentata ai sensi dell’art. 18 Reg. CE 604/2013 ed accolta dallo Stato tedesco.

Il Tribunale di Trieste, avanti al quale il procedimento veniva riassunto dopo che il Tribunale di Roma aveva declinato la propria competenza, con decreto del 26 febbraio 2020 rigettava il ricorso e confermava il provvedimento amministrativo impugnato.

2. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso S.K. prospettando un unico motivo di doglianza.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

CONSIDERATO

che:

3. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso in esame, poichè risulta viziata la procura alle liti all’uopo conferita.

3.1 Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”, richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.

Nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed il difensore può certificare, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente (Cass., Sez. U., 15177/2021).

3.2 Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3-septies, nel regolare il procedimento introdotto dal migrante onde impugnare le decisioni di trasferimento adottate dall’Unità Dublino operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”.

Il tenore della norma, del tutto coincidente con quello del successivo art. 35-bis, comma 13, fa sì che il principio fissato dalle Sezioni Unite di questa Corte trovi applicazione anche nei procedimenti instaurati ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, commi 3 e segg., per contestare le decisioni di trasferimento.

3.3 Facendo applicazione di questo principio al caso di specie il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente risulta inammissibile.

La procura speciale conferita al difensore in calce al ricorso per cassazione indica, infatti, soltanto la data di rilascio (27 marzo 2020), risalente a epoca successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, ma non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che tale data fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, recando soltanto l’autenticazione della firma con la formula “è autentica”.

4. Il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame delle doglianze presentate.

L’applicazione dei principi appena fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno risolto il contrasto venutosi a creare sull’interpretazione da attribuire al disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, induce a compensare integralmente fra le parti le spese di lite, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, in data 28 maggio e, a seguito di riconvocazione, il 1 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021

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