LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 8043/2021 proposto da:
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
V.D.;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 2749/2021 della Corte Suprema di Cassazione di Roma, depositata il 5/2/2021;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/5/2021 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.
RILEVATO
che:
L’ordinanza n. 2749/2021 di questa Corte afferma, a pag. 5:
“Il procedimento volto alla dichiarazione di incandibabilità degli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento del consiglio comunale o provinciale è regolato, a mente del D.Lgs. n. 267 del 2001, art. 143, comma 11, ultimo periodo, dalle regole dei procedimenti camerali.
Questi procedimenti, tuttavia, non hanno natura cautelare, mancando del carattere di strumentalità che caratterizza questo tipo di giudizi, nè rientrano nel loro complesso nel novero delle cause tassativamente elencate dalle norme sopra menzionate (v. Cass. 1094/2005, Cass. 2772/1999), sicchè va escluso che gli stessi, in mancanza di una specifica e individualizzata dichiarazione di urgenza correlata alla constatazione del grave pregiudizio che si produrrebbe per la loro ritardata trattazione, rientrino nell’ambito dei procedimenti non ricompresi, in linea generale, nell’applicazione della disciplina comune della sospensione dei termini”.
Ciò nonostante, a pag. 6, primo capoverso, è stato fissato il seguente principio:
“il procedimento volto alla dichiarazione di incandibabilità degli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento del consiglio comunale o provinciale, di cui al D.Lgs. n. 267 del 2001, art. 143, comma 11, ultimo periodo, non è soggetto alla sospensione feriale dei termini prevista dalla L. n. 742 del 1969, art. 3 e R.D. n. 12 del 1941, art. 92, poichè queste norme non contemplano, nella loro tassativa elencazione, tale procedimento nè, in linea generale, i procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt. 737 c.p.c. e segg.”.
Il provvedimento, in quest’ultimo periodo, è affetto da un evidente errore materiale, essendo stata inserita una negazione chiaramente incongrua rispetto alle affermazioni immediatamente precedenti.
La redazione del principio sopra indicato integra così un errore materiale, ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., rilevabile ictu oculi dal testo del provvedimento (Cass. n. 12185/2020) e da correggere d’ufficio.
PQM
La Corte dispone la correzione dell’ordinanza n. 2749/2021 resa da questa Corte di Cassazione all’adunanza del 2/12/2020 nel procedimento iscritto al numero di ruolo generale 15877/2020 e depositata in data 5 febbraio 2021, nel senso che, a pagina 6, rigo 4, dopo le parole “di cui al D.Lgs. n. 267 del 2001, art. 143, comma 11, ultimo periodo” sia eliminata la parola “non”.
Dispone che la correzione sia annotata sull’originale del provvedimento corretto.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021