Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17587 del 21/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8889/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

COSTRUZIONI L.A. s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. prof. Francesco De Santis e con domicilio eletto in Roma, presso quest’ultimo in viale Cortina d’Ampezzo n. 269.

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 242/47/13 depositata il 07/10/2013, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 18/01/2021 dal Consigliere Roberto Succio.

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata la CTR partenopea dichiarava inammissibile l’appello dell’Ufficio e pertanto confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarata la illegittimità degli atti impugnati, avviso di accertamento per IRES, IVA, IRAP 2004 e conseguente cartella di pagamento emessa a titolo di esecuzione provvisoria del ridetto atto;

– ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; resiste con controricorso la società contribuente; il Concessionario della Riscossione non ha svolto attività difensiva in questa sede di Legittimità.

CONSIDERATO

che:

– è in atti istanza per la cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata della controversia D.L. n. 119 del 2018, ex artt. 6 e 7, comma 2, lett. b), e comma 3, convertito in L. n. 136 del 2018;

– inoltre, dalla documentazione allegata a detta istanza risultano sussistenti le condizioni per la definizione di cui sopra;

– pertanto, va dichiarata l’estinzione del processo;

– le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate, D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6.

P.Q.M.

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021

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