Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17589 del 21/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet T – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5760/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.R.G. Società Cantieristica s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Porru, con domicilio eletto presso lo studio in Roma, via Paolo Emilio 34;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 6792/2015,depositata in data 17/12/2015, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28/1/2021 dal Consigliere Adet Toni Novik.

RITENUTO

che:

– la Commissione tributaria provinciale di Roma (CTP), con sentenza n. 16.205/2014, ha accolto il ricorso, proposto nel 2011, della società M.R.G. Società Cantieristica S.r.l. (di seguito, la contribuente o la società) avverso il diniego di disapplicazione della disciplina delle società non operative della L. n. 724 del 1994, ex art. 30, comma 4 bis, emesso il 23 maggio 2011 – una precedente istanza era stata dichiarata inammissibile -, ed ha annullato il provvedimento; ha rigettato l’istanza di rimborso dell’Iva;

– in fatto, si è esposto che la società nel 2006 si era aggiudicata dal Tribunale fallimentare i Cantieri Navali ***** al prezzo di Euro 6.100.000,00, applicando il reverse charge sull’Iva di Euro 1.220.000;

– l’agenzia delle entrate aveva motivato il provvedimento di diniego perchè: a) per il periodo d’imposta dal 2007 al 2009 era assente il requisito della preventività dell’interpello rispetto alle dichiarazioni dei redditi presentate in quegli anni, b) per il periodo di imposta 2010 la società era in condizione di operare;

– la CTP, in adesione alla tesi dell’impugnabilità del provvedimento di diniego, ha ritenuto il ricorso ammissibile per non avere il diniego valore interlocutorio, in quanto aveva dichiarato l’istanza improcedibile per carenza degli elementi prescritti; nel merito, riteneva che l’interesse della contribuente ad ottenere la risposta all’interpello fosse sorta solo con riferimento alla dichiarazione del 2010 con cui era stato chiesto il rimborso del credito Iva;

– la sentenza della CTP è stata impugnata dall’agenzia delle entrate;

– la Commissione tributaria regionale del Lazio (CTR), con sentenza n. 6792/2015, depositata il 17 dicembre 2015, ha rigettato l’appello dell’ufficio adottando, quanto alla impugnabilità del diniego, una motivazione in linea con quella del giudice di primo grado; sul punto, ha richiamato a sostegno della tesi la previsione del D.Lgs. n. 212 del 2000, art. 10 bis, comma 10;

– nel merito, la CTR ha rilevato che – a) la preventività della istanza doveva essere valutata in relazione al deposito della dichiarazione dei redditi del 2011 atteso che, negli anni precedenti, il credito Iva era stato soltanto riportato in dichiarazione, senza che ne fosse chiesto il rimborso o portato in compensazione; b) la società aveva “dimostrato di non avere potuto operare nel cantiere per circa quattro anni e non vi sono dunque elementi per ritenere che l’intera operazione fosse destinata alla rivendita del cantiere per riavere indebitamente quanto versato per l’Iva”;

– la sentenza è stata impugnata dall’agenzia delle entrate sulla base di quattro motivi;

– la contribuente resiste con controricorso, illustrato con memoria.

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso, l’agenzia deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 4 bis, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c, comma 1, n. 3): in sintesi, si ribadisce la tesi della non impugnabilità dell’interpello, stante l’assenza di una pretesa tributaria definita ed attuale e la possibilità per gli uffici tributari di provvedere in difformità del parere;

– con il secondo motivo di ricorso, l’agenzia deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10-bis, in relazione all’art. 36 c.p.c., comma 1, n. 3): si esclude che, come ritenuto dalla CTR, la possibilità dell’impugnazione della risposta all’interpello negativo trovi la fonte normativa nella L. n. 212 del 2000, art. 10-bis;

– i due motivi, concernendo sotto profili diversi la medesima questione, possono essere esaminati congiuntamente e vanno dichiarati inammissibili;

– questa Corte ha avuto modo di affermare, in maniera ormai piuttosto costante nel tempo (quanto meno da sez. V, n. 8663 del 2011 e sez. V. n. 17010 del 2012) che la risposta negativa all’interpello disapplicativo, nel regime anteriore alla riforma del 2015, è atto impugnabile autonomamente, ed il principio è stato confermato successivamente (si veda al riguardo, ancora di recente, sez V n. 12150 del 2019, sez. V n. 18605 del 2019 ed ancora sez. V, n. 5574 del 2019, n. 32962, n. 16120, n. 12353, n. 7497, n. 6466, n. 3775 del 2018, n. 28180, n. 25498, n. 23469, n. 23464, n. 16962, n. 13963 del 2017). Il principio espresso, molto sinteticamente dalla CTR, con pertinente il richiamo di giurisprudenza, a torto criticato dall’agenzia, sul punto è, quindi, corretto.

– Con il terzo motivo di ricorso, l’agenzia deduce violazione della L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 4 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3): si contesta che la CTR abbia rigettato l’eccezione dell’ufficio circa la carenza di preventività dell’interpello affermando erroneamente che la tempestività dovesse essere valutata rispetto alla presentazione della dichiarazione dei redditi in cui veniva formulata istanza di rimborso del credito Iva;

– la censura è infondata;

– pur in assenza di una norma che chiarisca il concetto della “preventività”, ritiene questo collegio che l’interpello è preventivo quando è presentato prima che il contribuente ponga in essere il comportamento oggetto dell’istanza, per cui, se il comportamento trova attuazione nella dichiarazione, l’interpello è preventivo se proposto prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione;

– pertanto, nella fattispecie, atteso che, come si legge nella sentenza impugnata, la società ha rivenduto nel giugno 2010 il cantiere acquistato nel 2006, è solo con riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata nel 2011 che è divenuto attuale l’interesse ad ottenere la risposta all’interpello antielusivo.

– Con il quarto motivo di ricorso, l’agenzia deduce violazione della L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 4 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sul rilievo che la CTR avrebbe omesso di “verificare le cause dell’inoperatività anche nel 2010, e senza considerare che la decisione di cedere il cantiere proprio quando la società era finalmente in grado di iniziare l’attività imprenditoriale non poteva non gettare luce sulla vicenda nel suo insieme. In definitiva, infatti, non esisteva alcun elemento oggettivo in grado di confermare l’intenzione della società intimata di utilizzare cantiere per svolgere attività di impresa”;

– la censura è inammissibile, là dove si scontra con l’accertamento di fatto contenuto in sentenza relativo alla sussistenza di vicende societarie idonee a giustificare l’inattività del cantiere per quattro anni;

– la CTR, infatti, sul punto della non operatività del cantiere ha compiuto un accertamento di fatto – riportato a pag. 5: lo scalo era occupato da tre pescherecci industriali che fu necessario spostare; ci fu la sopravvenienza di un procedimento penale per deposito incontrollato di rifiuti, chiuso nel 2008; fu necessaria la bonifica del sito -, che non può essere più messo in discussione sotto il vizio della violazione di legge, che può essere formulato solo assumendo l’accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile, del sillogismo tipico del paradigma dell’operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbero ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass., ord., 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715); infatti, l’errore di diritto” nell’attività di giudizio consiste esclusivamente nella inesatta o errata individuazione od interpretazione della norma (o della fattispecie astratta in essa considerata) che deve essere applicata al rapporto come esattamene cognito nei suoi elementi fattuali, ovvero in un errore di sussunzione (che sì verifica quando i fatti come oggettivamente rilevati non appaiono riconducibili alla fattispecie astratta contemplata dalla norma, ovvero pur essendo a quella riconducibili vengono tuttavia regolati dal Giudice sulla base di effetti giuridici diversi da quelli considerati dalla norma applicata).

– Il ricorso va pertanto respinto; le spese seguono la soccombenza e vengono quantificate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della società che liquida in Euro 6.000,00, oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge, da liquidarsi in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021

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