Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17592 del 21/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCITO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 14211 del ruolo generale dell’anno 2014, proposto da:

C.V., rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’avv.to Salvatore Mascolo, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.to Ciro Cafiero (studio Martone) in Roma, Via della Conciliazione n. 44;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore;

– resistente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 160/1/13, depositata in data 26 novembre 2013, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2021 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 160/1/13, depositata in data 26 novembre 2013, la Commissione tributaria regionale della Liguria, previa riunione, accoglieva parzialmente gli appelli (R.G. n. 1076/2012; 1248/2012; 1249/2012; 1535/2012; 2/2013; 3/2013; 40/2013; 446/2013; 453/2013; 451/2013; 454/2013; 1/2013;447/2013) proposti dall’Agenzia delle dogane, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di D.P.A., Murano s.p.a., Murano s.p.a., F.E.S.B.A. s.r.l., Fruttital Distribuzione s.r.l., Simba s.p.a., P.S. e F.lli in liquidazione e altri, G.G. s.a.s. di G.V. & C., C.B., F.lli C. di F.C. & C. s.n.c. e altri, Simba France s.a., Fresco Ship’s Agency & Forwarding, F.lli C. di Francesco C. & C. s.n.c. e altri, avverso le rispettive sentenze di primo grado della Commissione tributaria provinciale di Savona che avevano accolto i ricorsi proposti dai suddetti contribuenti avverso diversi inviti di pagamento con i quali l’Ufficio delle dogane, in relazione a varie operazioni di importazione di banane del 1997-1998, aveva revocato il riconoscimento dell’agevolazione daziaria derivante dall’impiego dei titoli AGRIM dei quali questi ultimi erano titolari e recuperato nei loro confronti maggiori diritti doganali, per avere aggirato il contingentamento delle banane imposto dalla disciplina dell’Unione Europea, attraverso un meccanismo fraudolento;

– in punto di fatto, dalla sentenza impugnata, per quanto di interesse, si evince che la CTR ha riunito, per connessione oggettiva, gli appelli (R.G. n. 1076/2012; 1248/2012; 1249/2012; 1535/2012; 2/2013; 3/2013; 40/2013; 446/2013; 453/2013; 451/2013; 454/2013; 1/2013; 447/2013) proposti dall’Agenzia delle dogane nei confronti di D.P.A., Murano s.p.a., Murano s.p.a., F.E.S.B.A. s.r.l., Fruttital Distribuzione s.r.l., Simba s.p.a., P.S. e F.lli in liquidazione e altri, G.G. s.a.s. di G.V. & C., C.B., F.lli C. di F.C. & C. s.n.c. e altri, Simba France s.a., Fresco Ship’s Agency & Forwarding, F.lli C. di F.C. & C. s.n.c. e altri, avverso le rispettive sentenze di primo grado della Commissione tributaria provinciale di Savona, escludendo dalla riunione gli appelli R.G. n. 1345/12 nei confronti di Acerbisud di G.N. & C. s.a.s. in fallimento e RG n. 445/13 nei confronti di C.V., nel quale era impugnata la cartella anzichè l’invito a pagamento;

– in punto di diritto, la CTR ha accolto parzialmente gli appelli dell’Ufficio delle dogane e, per l’effetto, ha confermato le ingiunzioni di pagamento impugnate, tranne che nella parte riferita ad operazioni svoltesi oltre tre anni addietro rispetto al deposito della notitia criminis, in quanto emesse fuori termine;

– avverso la sentenza della CTR, C.V. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo cui ha resistito, con “atto di costituzione” l’Agenzia delle dogane;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., commi 3, 4, e 5, la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c., degli artt. 132 e 101 c.p.c., error in procedendo, violazione del diritto alla difesa, e omessa pronunzia, per avere la CTR creato una assoluta incertezza in ordine alle effettive parti del giudizio, da un lato, indicando in epigrafe C.V., socio accomandante della F.lli C. s.a.s., e, dall’altro, escludendo dal provvedimento di riunione degli altri appelli quello (RG 445/13) – concernente la cartella di pagamento – proposto dall’Agenzia delle dogane nei confronti del medesimo (sebbene, al contempo, citandolo nella “tabella riassuntiva delle parti” come “parte non costituita”); con ciò, in violazione del diritto di difesa e al contraddittorio, peraltro, confondendo la posizione di C.V., incluso erroneamente nel giudizio relativo alla sentenza impugnata n. 160/1/2013 (mentre era il reale destinatario di altra sentenza n. 162/2013 di rigetto in toto del gravame concernente l’impugnativa della medesima cartella esattoriale, rubricata – come evidenziato dallo stesso contribuente a pagg. 6-7 del presente ricorso – per palese errore materiale, con il nominativo di C.B. e riportante il nome di C.V. in dispositivo e, pertanto, “riferibile per contenuto e forma a C.V. e non già a C.B. “) con quella di C.B., altro socio della F.lli C. s.a.s. (indicato nella tabella riassuntiva ma non incluso tra le parti in epigrafe della sentenza n. 160/1/2013);

– in disparte la formulazione del motivo che cumula più sub motivi senza distinguere chiaramente le ragioni delle singole censure, incorrendo nel difetto di specificità – nel merito, il motivo è infondato;

– l’art. 156 c.p.c., stabilisce che “non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge”. L’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 2, prevede che la sentenza deve contenere, tra l’altro, “l’indicazione delle parti e dei loro difensori”, ma nessuna norma sancisce con la nullità la omessa o inesatta indicazione, nell’intestazione della sentenza, del nome di alcuna delle parti. Al riguardo questa Corte ha più volte affermato il principio di diritto, che qui si condivide secondo cui “L’omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell’intestazione della sentenza ne comporta la nullità, se riveli l’irregolarità del contraddittorio o generi incertezza circa i soggetti ai quali si riferisce la decisione, e mero errore materiale, se dal contesto della decisione e dagli atti processuali e dai provvedimenti da essa richiamati o, comunque, compiuti o intervenuti nel corso del processo sia inequivocamente individuabile la parte pretermessa o inesattamente indicata e sia, pertanto, possibile stabilire che la pronuncia è stata emessa anche nei suoi confronti”(Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 16195 del 17/06/2019; Sez. 2, Sentenza n. 5660 del 20/03/2015);

– nella sentenza impugnata, in epigrafe risultano indicate tredici parti, tra cui l’appello n. 445/13 proposto dall’Agenzia delle dogane nei confronti di C.V.; nella parte relativa allo svolgimento del processo della decisione, è poi chiaramente evidenziata la volontà del giudice di appello di riunione, per connessione oggettiva, di tredici (dei quindici) processi indicati nella tabella riassuntiva (incluso quello RG n. 453/2013 nei confronti di C.B., benchè non riportato in epigrafe), ad eccezione di quello RG 1345/12 nei confronti di Acerbisud, e di quello RG 445/13 nei confronti di C.V. – risultanti entrambi non costituiti -con l’indicazione anche delle ragioni del sostanziale stralcio di tali posizioni, la prima, essendo parte del relativo giudizio la curatela fallimentare e la seconda, essendo impugnata una cartella esattoriale anzichè l’invito a pagamento e con la precisazione della riferibilità della decisione esclusivamente ai fascicoli riuniti (pag. 11); nella parte motiva della sentenza, nella disposta riunione, benchè si faccia riferimento anche all’appello R.G. n. 445/13, alla luce di quanto chiarito nella parte in fatto della medesima decisione, è chiaro l’errore materiale del richiamo all’appello RG n. 445/13 nei confronti di C.V. in luogo che all’appello RG n. 453/13 nei confronti di C.B. (che viene pretermesso), errore che si riflette anche nell’intestazione della sentenza medesima; il che è confermato anche dal contenuto della motivazione- che concerne esclusivamente l’impugnativa degli inviti di pagamento e non già della cartella esattoriale – e dal dispositivo della sentenza che è limitato alla parziale conferma delle sole ingiunzioni; pertanto, avuto riguardo al contesto della decisione e alla chiara volontà della CTR di estromettere dal processo che ha condotto alla pronuncia della sentenza impugnata n. 160/1/2013, oltre che l’appello R.G. n. 1345/2012 nei confronti di Acerbisud (correttamente non presente nell’intestazione) anche quello RG n. 445/2013 nei confronti di C.V., in quanto involgente l’impugnativa di una cartella e non già di un invito di pagamento, risulta evidente che l’inesatta indicazione del nome di una delle parti – nella specie RG n. 445/2013 nei confronti di C.V. in luogo che RG n. 453/2013 nei confronti di C.B. – nell’intestazione della sentenza si è concretata in un mero errore materiale emendabile ai sensi degli artt. 287-288 c.p.c., non avendo inciso sulla regolarità del contraddittorio (essendo lo stesso risultato all’udienza del 4.11.2013 “non costituito” come indicato nella tabella riassuntiva pagg. 11-12 della sentenza) nè tantomeno avendo generato incertezza circa i soggetti ai quali si riferisce la decisione;

– in conclusione il ricorso va rigettato;

– nulla sulle spese del giudizio di legittimità, essendo rimasta intimata l’Agenzia delle dogane.

PQM

la Corte rigetta il ricorso;

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021

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