Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17594 del 21/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. PIRARI Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19879/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

S.F., rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Osnato e, disgiuntamente, dall’avv. Alessandro Alessandri, presso il cui studio in Roma, piazza Carracci n. 1, è elettivamente domiciliata;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 36/13/13 della Commissione tributaria regionale per l’Emilia Romagna, depositata il 4/06/2013 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dalla Dott.ssa Valeria Pirari.

RILEVATO

che:

1. In seguito alla vendita di un terreno, in parte edificabile e in parte agricolo, con soprastante rudere fatiscente, effettuata da S.F. in data ***** e alla successiva notifica ad essa, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di un questionario volto a conoscere i motivi della mancata dichiarazione della plusvalenza realizzata, quest’ultima, in data 1/12/2008, notificò alla contribuente avviso di accertamento col quale le contestò la mancata dichiarazione della plusvalenza, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67, comma 1, lett. b), derivante dalla cessione della porzione immobiliare ricadente nella sottozona ***** e perciò suscettibile di edificazione, il cui valore riferì all’accertamento svolto ai fini dell’imposta di registro.

Impugnato il predetto atto dalla contribuente, che riteneva inedificabile la porzione ricadente in zona *****, in quanto gli unici interventi che si sarebbero potuti realizzare avrebbero potuto riguardare il solo recupero e intervento conservativo di preesistenti e fatiscenti fabbricati con area colonica pertinenziale, la C.T.P. di Ferrara accolse il ricorso con sentenza n. 26/04/10 del 22/1/2010, la quale fu confermata dalla C.T.R. dell’Emilia Romagna, adita dall’Ufficio, con la sentenza oggi impugnata.

2. Avverso questa sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Il contribuente si è difeso con controricorso e deposito di memoria con la quale ha proposto istanza D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, chiedendo la sospensione del giudizio fino al 31/12/2020 e, al ricorrere della condizione prevista dal successivo comma 13, primo periodo, l’emissione del decreto di estinzione del giudizio, corredata della domanda di definizione agevolata, notificata all’Agenzia delle Entrate via PEC in data 1/07/2019, e della ricevuta di pagamento della prima rata.

Alla luce della documentazione prodotta, deve quindi dichiararsi l’estinzione del giudizio.

Per giurisprudenza di questa Corte il pagamento a seguito di definizione agevolata comprende le spese processuali, atteso che, per espressa previsione di legge, “le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate” (D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma, 13; conf. Art. 46 proc. trib., comma 3) (in tal senso, Cass., Sez. 5, 9/10/2020, n. 21826).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 13, convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136. Spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021

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