Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.17599 del 21/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 992/2020 proposto da:

A.H.M.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANBATTISTA SCORDAMAGLIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, anche per la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE presso la PREFETTURA

– UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CROTONE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 955/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 03/05/2019 R.G.N. 1866/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/12/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO.

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza n. 995/2019 la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato la domanda di protezione internazionale e umanitaria avanzata da A.H.M.S., cittadino del Pakistan. 2. La sentenza ha evidenziato, in sintesi, per quanto qui rileva, che:

a) il ricorrente ha riferito di “avere aperto, previa autorizzazione, un negozio nel mese del Ramadan; che per tale motivo aveva litigato con un suo vicino, mussulmano sunnita; che nella stessa giornata, si era recato con alcuni suoi amici presso la sede del movimento sunnita, ove un suo amico uccideva un sunnita, sicchè per timore di subire ritorsioni era fuggito, avendo il M. presentato denuncia contro di lui”;

b) la narrazione non è credibile, in quanto non sufficientemente circostanziata in merito alle persone coinvolte, alle vicende narrate e alla tempistica degli eventi (l’istante non ha indicato il nome della vittima, nè dell’assassino), come pure sono poco plausibili il contesto descritto e le motivazioni che avrebbero originato la lite; il ricorrente non ha spiegato perchè abbia rinunciato a difendere le sue posizioni, limitandosi a dire che “la Polizia non gli aveva creduto”;

c) alla luce della non credibilità del narrato del richiedente, deve essere rigettata la domanda diretta al riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b);

d) non è riconoscibile la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (nel testo ratione temporis vigente) per difetto di allegazioni circa fattori di particolare vulnerabilità, non potendo a tal fine essere valorizzati i motivi di salute addotti dal ricorrente; dalle fonti consultate emerge che in Pakistan esistono presidi ospedalieri in grado di fornire cure adeguate alle patologie del ricorrente, nonchè numerose strutture private di qualità e la possibilità anche di accedere a strutture pubbliche, tra cui le Unità Sanitarie di Base che forniscono i servizi essenziali, i Centri sanitari rurali che forniscono prestazioni più ampie e prestazioni ospedaliere e infine gli Ospedali di Tehsil che forniscono prestazioni ambulatoriali e ospedaliere in vari ambiti specialistici.

3. Tale sentenza è stata impugnata da A.H.M.S. con ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

4. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

5. Il P.G. non ha rassegnato conclusioni scritte.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 (con riferimento ai profili di credibilità), errata e illogica valutazione in merito alle dichiarazioni del ricorrente.

Si duole della mancata rinnovazione dell’audizione personale per colmare eventuali lacune e del mancato esercizio del potere istruttorio ufficioso per la contestualizzazione dei fatti narrati, di cui ribadisce la veridicità, anche per mancata adeguata indagine della situazione socio-politica del Paese di provenienza. Ribadisce che eventuali discrepanze della narrazione sono marginali, rispetto al dato centrale: il suo vicino, il sunnita M.K., credendolo miscredente, aveva iniziato a perseguitarlo fino ad arrivare ad attaccare la casa e ad uccidere la figlia di esso ricorrente.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,8 e 14.

Deduce che, unicamente per motivi religiosi, era stato vittima di ingiusti attacchi, da parte del sunnita M. e di altri mussulmani sunniti, che avevano sporto denuncia contro di lui, per cui, in caso di rientro in Pakistan, verrebbe sottoposto a processo per omicidio e condannato a possibili torture per un atto del quale in realtà non è responsabile. Ribadisce di essersi indotto alla fuga per l’impossibilità di dimostrare la propria innocenza, manifestando un atteggiamento di sfiducia verso il sistema pakistano, particolarmente corrotto e inefficace, come dimostrato da più fonti informative.

3. Con il terzo motivo denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, erronea valutazione delle condizioni di salute.

Lamenta l’omesso esame della copiosa documentazione medica prodotta, atta a comprovare la patologia epatica (epatite C), che lo obbliga a sottoporsi a continue cure e controlli medici frequenti, debitamente espletati in Italia, di cui non potrebbe beneficiare in Pakistan, come si evince dalle fonti informative indicate nell’atto di appello e non specificamente esaminate.

4. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

5. In merito alla audizione del ricorrente, la sentenza impugnata ne ha ritenuto superflua la rinnovazione affermando contraddittoriamente che il ricorrente aveva già esposto “con chiarezza le ragioni del suo espatrio”, per poi dichiarare che le stesse dichiarazioni erano lacunose e non sufficientemente circostanziate. Il giudizio espresso non verte su una intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, ma su una ritenuta carenza di dettagli e di particolari della vicenda narrata che ben avrebbe potuto (e dovuto) essere colmata mediante il compimento di approfondimenti officiosi, cui il giudice di merito è tenuto in forza del dovere di cooperazione istruttoria.

6. Difatti, non può darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento, sicchè è compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda (cfr. Cass. n. 26921 del 2017, v. pure Cass. 19716 del 2018).

7. Ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente inottemperanza al regime dell’onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate alle lettere da a) ad e) della citata norma (Cass. n. 15782 del 2014 e, in precedenza, Cass. n. 4138 del 2011, secondo cui, ove il richiedente non abbia fornito prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova devono essere ritenuti comunque veritieri se ricorrano le richiamate condizioni; v. pure, da ultimo, Cass. n. 2458 del 2019, in motivazione).

8. Inoltre, il giudizio sulla credibilità del racconto del richiedente è sindacabile in sede di legittimità nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, oltre che per motivazione assolutamente mancante, apparente o perplessa (cfr. Cass. n. 13578 del 2020, n. 3340 del 2019). Nel caso in esame, il ricorrente ha denunciato l’omesso esame di due fatti prospettati come decisivi ai fini della formulazione di un valido giudizio sulla credibilità: la morte della figlia, asseritamente attuata per vendetta del vicino sunnita e documentata attraverso due denunce sporte dalla moglie del richiedente all’autorità giudiziaria locale; la partecipazione a manifestazioni religiose sciite, di cui alla documentazione fotografica pure allegata in atti, a comprova della aderenza del ricorrente alla minoranza sciita.

9. Alla stregua di quanto sopra esposto, deve concludersi che non sia assistita da un valido iter logico-giuridico la conclusione secondo cui “il timore di subire ritorsioni è collegato ad un evento specifico avente esclusivo rilievo penalistico, seppur calato in un contesto di conflitti religiosi non dimostrato”, dovendosi ricordare che la valutazione effettuata dal giudice del merito in ordine al giudizio di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, non solo deve rispondere ai criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, ma deve essere anche argomentata in modo idoneo a rivelare la relativa ratio decidendi, senza essere basata, invece, su elementi irrilevanti o su notazioni, che, essendo prive di riscontri processuali, abbiano la loro fonte nella mera opinione del giudice cosicchè il relativo giudizio risulti privo della conclusione razionale (Cass. n. 13944 del 2020).

10. Anche il terzo motivo è fondato.

11. La protezione umanitaria, nella disciplina ratione temporis applicabile alla fattispecie, è una misura atipica e residuale nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (“status” di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. n. 23604 del 2017, conf. Cass. 14005 del 2018, Cass. n. 28990 del 2018).

12. La circostanza cui sarebbe esposto il richiedente in caso di rimpatrio riguarda l’impossibilità di sostenere le appropriate cure mediche per la patologia documentata. Il fatto dedotto attiene pur sempre, strettamente, alla condizione soggettiva ed oggettiva del richiedente (età, salute, radici relazionali e parentali, condizione personale, appartenenza ad un gruppo sociale ecc.) e attiene ad una compressione dei diritti umani correlati al suo profilo (cfr. Cass. n. 16119 del 2020, in motivazione).

13. E’ stato affermato da questa Corte che, secondo la normativa vigente ratione temporis i “seri motivi” di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5, comma 6, cit.) al ricorrere dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass. Sez. Unite n. 19393 del 2009 e Cass. Sez. Unite n. 5059 del 2017) costituiscono un catalogo aperto (Cass. n. 26566 del 2013), sono tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità attuali o accertate, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal rimpatrio dello straniero, in presenza di un’esigenza qualificabile come umanitaria, cioè concernente diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionale (cfr. Cass., Sez. Unite n. 19393 del 2019).

14. La Corte di appello ha falsamente applicato i parametri normativi propri della protezione umanitaria, per cui è fondata la censura relativa alla sostanziale assenza – e, quindi, all’apparenza – della motivazione relativa alla insussistenza della vulnerabilità. Il provvedimento è motivato in modo apodittico in merito alla personalizzazione della vulnerabilità in rapporto alla tutela di diritti fondamentali (nel caso in esame, la tutela della salute).

15. Sostituito al radicamento sociale la vulnerabilità, giacchè questa al pari di quello richiede di procedere ad una comparazione tra la situazione attuale e quella che si prefigura per il richiedente in caso di rimpatrio, il ragionamento operato nella fattispecie dal giudice di merito risulta viziato: la Corte di appello non ha operato il giudizio di comparazione sulla base di un generico riferimento alle possibilità di cura in Pakistan, non meglio precisate, senza che il provvedimento impugnato consenta di far comprendere in quale modo, in concreto, la cura sarebbe garantita attraverso strutture pubbliche, in raffronto alle terapie che il ricorrente ha in corso in Italia.

16. Per tutte le indicate ragioni, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione, la quale procederà ad un nuovo esame della domanda di protezione sussidiaria e umanitaria sulla base dei principi di diritto innanzi richiamati e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021

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