LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5924/2015 proposto da:
C.T., F.E., F.G., tutti domiciliati in RMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avvocato MAURO SOLINAS;
– ricorrenti –
contro
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati RAFFAELA FABBI, LORELLA FRASCONA’, che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 513/2013 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 19/02/2014 R.G.N. 662/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/2021 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;
il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. GIACALONE Giovanni, visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazione nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva rigettato la domanda di C.T., F.E. e F.G. volta ad accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa tra il loro dante causa, Fr.Ev. e la società da lui amministrata Elia srl, con conseguente diritto dei ricorrenti alla rendita ai superstiti, stante il decesso del de cuius a seguito di infortunio sul lavoro.
La Corte, in riforma della sentenza del Tribunale, ha accolto la domanda dei ricorrenti volta ad ottenere la condanna dell’Inail a restituire agli appellanti i premi assicurativi versati dal dante causa all’Inail, considerata la mancanza dei presupposti per l’apertura della posizione Inail.
La Corte,infine, ha compensato per 1/3 le spese di entrambi i gradi giudizio e condannato gli appellanti al pagamento all’Inail dei restanti 2/3.
2. Avverso la sentenza ricorrono la C. ed i figli con due motivi. Resiste l’Inail. La Procura generale ha depositato conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 3,24,111 Cost., artt. 91 e 92 c.p.c.. Lamentano una grave incongruenza in quanto,pur ritenendo fondata la domanda subordinata, la Corte li aveva condannati a pagare all’Inail 2/3 delle spese processuali.
4. Con il secondo motivo denunciano violazione dell’art. 97 c.p.c., art. 152 disp. att.. Rilevano che F.E. e G. avevano dichiarato di avere un reddito rientrante nei limiti stabiliti dall’art. 152 disp. att., avendo allegato idonee certificazioni.
5. Il primo motivo è fondato ed il secondo motivo resta assorbito.
Con riferimento al primo motivo la Corte territoriale, in violazione dell’art. 91 c.p.c., ha emesso una pronuncia di condanna dei ricorrenti a pagare le spese di lite a favore dell’Inail, sebbene la loro domanda fosse stata accolta, sia pure in parte.
Va qui ribadito il principio in base al quale “in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte” (cfr. Cass. ord. n. 26918/2018, n. 1572/2018).
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ponendo a carico dell’Inail 2/3 delle spese di lite, restando compensate per la restante parte.
PQM
accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito, compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l’Inail a pagare i restanti 2/3 liquidati per il giudizio di cassazione in Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge nonchè Euro 200,00 per esborsi; per il giudizio d’appello in Euro 3500,00 per compensi professionali oltre 15% per spese generali ed accessori di legge nonchè Euro 180,00 per esborsi; per il giudizio di Tribunale in Euro 2500,00 per compensi professionali oltre 15% per spese generali ed accessori di legge nonchè Euro 160,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021