LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12876/2017 proposto da:
B.S., in proprio e nella qualità di erede di V.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO n. 61, presso lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA PICCIANO, rappresentata e difesa dagli avvocati GABRIELE INELLA, MARIA ANTONIETTA DE SANTIS;
– ricorrente –
contro
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUI LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati EMILIA FAVATA, LUCIANA ROMEO, che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 308/2016 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 31/12/2016 R.G.N. 27/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/2021 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni, che ha concluso per accoglimento del ricorso;
uditi gli Avvocati MARIA ANTONIETTA DE SANTIS e GABRIELE INELLA.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Campobasso, in riforma della sentenza del Tribunale di Isernia, ha rigettato la domanda di B.S. volta ad ottenere la rendita ai superstiti per effetto dell’accertamento del nesso eziologico tra l’infortunio occorso al marito V.A. il ***** e la morte, verificatasi nel *****, a causa dell’epatopatia HCV, diagnosticata solo nel *****, contratta a seguito delle trasfusioni di sangue praticatigli in occasione dell’infortunio.
La Corte territoriale ha affermato che l’epatopatia era stata accertata oltre il termine decennale di cui all’art. 83 T.U. 1965 e che non vi era stata esposizione a rischio patogeno causa della patologia iniziale.
Ha rilevato che l’art. 83 citato fissava in 10 anni il termine entro il quale dovevano ritenersi stabilizzati i postumi da infortunio e che nella fattispecie l’epatopatia, accertata nel ***** e causa della morte nel *****, avrebbe potuto determinare l’insorgenza del diritto alla rendita solo se accertata entro i dieci anni dall’infortunio, ambito temporale entro il quale operava la presunzione assoluta di collegamento con l’infortunio.
2.Avverso la sentenza ricorre la B. con due motivi. Resiste l’Inail. La Procura generale ha depositato conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 2,83 e 112 T.U., artt. 40 e 41 c.p.; artt. 2697 e 2729 c.c.; artt. 90,100,112 e 324 c.p.c. e dei principi e pronunce n. 206 e 179 del 1988 della Corte Cost..
La ricorrente censura la sentenza per aver assoggettato alla presunzione di stabilizzazione ed alla procedura ed ai termini previsti per l’istituto della revisione per aggravamento ex art. 83 T.U., l’accertamento del nesso causale tra infortunio e decesso nell’ambito della domanda volta al conseguimento della rendita ai superstiti.
Osserva che l’art. 83, fa esclusivo riferimento alla sola rendita per inabilità, la rendita ai superstiti è distinta da questa,presuppone la morte e spetta agli eredi iure proprio. Nella specie si trattava di accertare il nesso tra la morte e l’infortunio ed il termine poteva decorrere solo dall’accertamento della conoscenza o conoscibilità della eziologia professionale tra la morte e l’infortunio, termine rispettato.
Deduce che la Corte aveva applicato le norme sulle presunzioni assolute non prevista dalla legge e fatto decorrere il termine quando il V. era ancora in vita.
4. Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 2,83,85 e 112 T.U., artt. 40,41 c.p.c., artt. 26972729 c.c., artt. 99,100,112,324 c.p.c. e dei principi delle sentenze n. 206 e 179 del 1988 della Corte Cost..
Afferma il formarsi del giudicato interno sul fatto storico,non oggetto di specifica contestazione, circa il nesso causale tra le trasfusioni, la morte e la malattia HCV, confermata anche dalla CTU svolta nel giudizio per l’indennizzo ex art. 210/1992. Nel ricorso in appello l’Inail non aveva posto in dubbio le conclusioni del Tribunale in ordine all’accertamento del nesso causale tra infortunio e morte per HCV e, del resto, queste trovavano conferma nella CTU svolta nel giudizio ex L. 1992 e nella circostanza che, solo nel 2009, era stato edotto per la prima volta della probabile riconducibilità della HCV alla trasfusione.
5. Va accolto il primo motivo restando assorbito il secondo.
6. La domanda della ricorrente ha ad oggetto la richiesta della rendita ai superstiti per effetto dell’accertamento del nesso eziologico tra l’infortunio occorso al marito V.A. il ***** e la morte, verificatasi nel *****, a causa dell’epatopatia HCV, diagnosticata solo nel *****, ma contratta, secondo la ricorrente, a seguito delle trasfusioni di sangue praticate al marito in occasione dell’infortunio.
La Corte territoriale, pur a fronte della chiara domanda della ricorrente volta ad ottenere la rendita ai superstiti, ha ritenuto di applicare alla stessa la normativa dell’art. 83 T.U., che disciplina la diversa fattispecie della revisione della rendita di inabilità in caso di diminuzione o di aumento dell’attitudine al lavoro ed,in genere, in seguito a modifiche nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purchè,quando si tratti di peggioramento,questo sia derivato dall’infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita.
Nella fattispecie in esame,invece, sulla base della domanda della ricorrente, la Corte avrebbe dovuto accertare la sussistenza del nesso causale tra l’infortunio e la morte, così come prevede l’art. 85 T.U.. Detta rendita “non è condizionata dal fatto che l’aggravamento della malattia che ha cagionato la morte del lavoratore sia avvenuto entro i termini fissati dall’art. 137 del cit. D.P.R., per la revisione della rendita erogata al “de cuius”, atteso che tale istituto è diretto all’adeguamento della rendita goduta in vita dal lavoratore, da non confondersi con la rendita ai superstiti, che, quale prestazione autonoma spettante iure proprio agli eredi, prescinde sia dalla circostanza che per quello stesso evento fosse già stata costituita adeguata in relazione all’aggravamento che ha cagionato la morte” (cfr. Cass. ord. 30879/2019).
7. Per le considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto. La causa va quindi rimessa alla Corte d’appello di Bari perchè provveda ad accertare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla rendita della B..
PQM
Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio alla Corte d’appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021