LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 26537-2019 proposto da:
T.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO SCIULLO.
– ricorrente –
contro
REGIONE ABRUZZO, *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 55/2019 del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata il 05/02/2019.
RILEVATO
che:
con atto di citazione dell'*****, T.R. evocava in giudizio, davanti al Giudice di pace di Castel di Sangro, la Regione Abruzzo e l’amministrazione provinciale di L’Aquila, chiedendone la condanna, in via alternativa e/o solidale, al risarcimento dei danni da fermo tecnico subito in conseguenza dell’impatto dell’auto con un cervo. Si costituiva l’amministrazione provinciale eccependo l’incompetenza del giudice adito, in favore del Tribunale di Sulmona e la carenza di legittimazione passiva, individuando quale unica legittimata la Regione Abruzzo. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda. La Regione, inizialmente contumace, si costituiva eccependo il difetto di legittimazione passiva, ritenendo legittimata soltanto la Provincia o, comunque, l’ente proprietario della strada e contestando la fondatezza della pretesa attesa la insussistenza di una responsabilità aquiliana;
con sentenza parziale del 12 febbraio 2013 il Giudice di pace estrometteva l’Amministrazione provinciale dal giudizio, disponendo la prosecuzione della causa con la Regione e, con sentenza del 14 luglio 2014, accoglieva la domanda dell’attrice;
avverso tale decisione proponeva appello la Regione Abruzzo. Si costituiva la danneggiata deducendo l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del gravame;
il Tribunale di L’Aquila, con sentenza del 5 febbraio 2019, accoglieva l’appello, rigettando la domanda proposta da T.R. e compensando le spese di lite;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione T.R. affidandosi a quattro motivi. La Regione Abruzzo non svolge attività processuale in questa sede.
CONSIDERATO
che:
va preliminarmente rilevata la nullità della notifica del ricorso alle intimate Pubbliche Amministrazioni, già difese dall’Avvocatura erariale; infatti, i ricorsi per Cassazione avverso sentenze rese all’esito di processi in cui è stato assunto il patrocinio di una delle parti dall’Avvocatura dello Stato vanno notificati, a pena di nullità rilevabile di ufficio, all’Avvocatura generale e non a quella distrettuale che già aveva prestato i suoi uffici defensionali nel precedente grado di merito e, ove non vi abbia posto rimedio sua sponte il notificante e il destinatario della notifica non si sia altrettanto spontaneamente costituito (come nella specie), ne va ordinata la rinnovazione (per tutte, Cass. Sez. U., ord. 15/01/2015, n. 608, a composizione di un contrasto sul punto insorto tra le sezioni semplici; tra le molte successive: Cass. 18/01/2016, n. 710; Cass. ord. 28/10/2016, n. 21973; Cass. Sez. U. ord. 06/04/2018, n. 8569; Cass. 14/12/2018, n. 32394; Cass. ord. 17/12/2019, n. 33469; Cass. ord. 09/09/2020, n. 18673; in precedenza, per tutte: Cass. 17/10/2014, n. 22079; Cass. 04/10/2013, n. 22767; Cass. 27/04/2011, n. 9411);
a tanto deve allora prima di ogni altra cosa provvedersi come in dispositivo, in applicazione dell’art. 291 c.p.c..
P.Q.M.
ordina alla ricorrente la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo all’Avvocatura generale dello Stato entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 10 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021