LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 35207-2019 proposto da:
PALAU GIOVANNETTI PIETRO MAURO, in proprio nonchè legale rappresentante dell’Associazione MOVIMENTO PER LA GIUSTIZIA ROBIN HOOD, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORTONA 4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO LATELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato ENRICO DELEHAYE;
– ricorrente –
contro
B.M., EDITORIALE LIBERO SRL, S.A., LIBERO QUOTIDIANO;
– intimati –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 21290/2019 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 06/11/2019.
RILEVATO
che:
con atto di citazione del ***** P.P., in proprio e quale legale rappresentante della associazione Movimento per la Giustizia Robin Hood evocava in giudizio B.M., l’editoriale Libero S.r.l, S.A. e Libero Quotidiano, davanti al Tribunale di Milano per sentir dichiarare che le informazioni e i giudizi riferiti negli articoli pubblicati da “Libero” costituivano lesione della reputazione, dell’onore e dell’immagine degli attori, con conseguente condanna, per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa, al risarcimento dei danni quantificati in complessivi Euro 100.000, oltre alla riparazione pecuniaria prevista dalla L. n. 47 del 1948, art. 12, la pubblicazione della sentenza e, nel caso di costituzione, la condanna per lite temeraria. Aggiungeva che, con ricorso ai sensi degli artt. 669-quater e 700 c.p.c., nonchè della L. n. 47 del 1948, art. 8, aveva precedentemente chiesto la pubblicazione della rettifica sul quotidiano;
i convenuti si costituivano ad eccezione del direttore responsabile del quotidiano “Libero”;
con ordinanza del 6 novembre 2019 il Tribunale di Milano sospendeva il giudizio, ritenendo sussistente l’ipotesi pregiudizialità del procedimento penale relativo alla rilevanza diffamatoria degli articoli pubblicati dal giornale e rigettava anche la richiesta cautelare, con provvedimento del 14 gennaio 2020;
con ricorso per regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., P.G.P.M., nella predetta qualità, impugna l’ordinanza di sospensione emessa dal Tribunale di Milano;
le parti intimate non svolgono attività processuale in questa sede. Il Procuratore generale conclude per il rigetto.
CONSIDERATO
che:
preliminarmente va rilevato che non è in atti la prova della notifica del ricorso per cassazione eseguita nei confronti di Libero Quotidiano, in persona del direttore pro tempore e tale parte non si è costituita in giudizio. Pertanto è necessario acquisire tale documentazione.
P.Q.M.
ordina al ricorrente di produrre la prova del perfezionamento della notifica del ricorso indirizzata a Libero Quotidiano, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 10 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021