LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 32643-2019 proposto da:
SOCIETA’ AGRICOLA P. e P., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via VARRONE n. 9, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VANNICELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIAN CARLA MOSCATTINI;
– ricorrente –
contro
AGEA – AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 485/2019 del TRIBUNALE di MODENA, depositata il 28/03/2019;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 03/02/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.
La ricorrente impugna nei confronti dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con unico motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, la sentenza del Tribunale di Modena n. 485, depositata il 28/03/2019, con la quale il detto giudice ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell’AGO a conoscere della controversia proposta dalla società agricola P. e P., mediante opposizione a cartella esattoriale per contributi per cd. quote latte, ritenendo che la questione debba ritenersi devoluta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo.
L’AGEA è rimasta intimata.
La proposta del consigliere relatore di definizione, in adunanza camerale non partecipata, è stata ritualmente comunicata.
Parte ricorrente ha depositato memoria nella quale ha ribadito la propria prospettazione in punto di sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
Il Collegio ritiene che della decisione del ricorso debbano essere investite le Sezioni Unite di questa Corte, trattandosi di questione di giurisdizione ad esse riservata (Sez. U n. 26249 del 18/10/2018 Rv. 650872 – 01).
P.Q.M.
rimette la causa alle Sezioni Unite.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 3 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021