LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 9720-2019 proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.C.M.C.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 167/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata l’11/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.
RITENUTO
che:
il Dott. P.C.M.C., insieme ad altri tre medici, convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, chiedendo che fosse dichiarato il suo diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione all’espletato periodo di specializzazione;
che gli attori precisarono che i corsi di specializzazione erano cominciati in data precedente il 1 ottobre 1983 e si erano conclusi tra gli anni 1985 e 1987;
che si costituì in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto, e chiedendo nel merito il rigetto della domanda;
che il Tribunale accolse la domanda e condannò l’Amministrazione convenuta al pagamento di differenti somme in favore di ciascuno degli attori;
che la sentenza è stata impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e la Corte d’appello di Roma, con sentenza dell’H gennaio 2019, in parziale accoglimento del gravame, ha ridotto la condanna in favore di ciascuno degli appellati, in particolare riconoscendo il diritto del Dott. P. a percepire la somma di 24.320,80 Euro, con gli interessi dalla data della domanda al saldo, confermando nel resto la sentenza del Tribunale e compensando interamente le spese del giudizio di appello;
che la Corte territoriale ha osservato che, alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea del 24 gennaio 2018, anche gli iscritti ai corsi di specializzazione nel periodo antecedente l’anno 1982 – fra i quali rientra il Dott. P. – hanno diritto alla remunerazione, da liquidare in via equitativa ai sensi della L. 19 ottobre 1999, n. 370;
che contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propone ricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto affidato ad un unico motivo;
che il Dott. P.C.M.C. non ha svolto attività difensiva in questa sede;
che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.
CONSIDERATO
che:
l’unico motivo di ricorso pone all’esame di questa Corte la questione della spettanza o meno del diritto all’adeguata remunerazione anche in favore dei medici che hanno intrapreso il corso di specializzazione in epoca antecedente l’anno 1982;
che la Sezione Lavoro di questa Corte, con l’ordinanza interlocutoria 16 gennaio 2020, n. 821, ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione di massima di particolare importanza consistente nello stabilire se il principio che ha condotto a riconoscere l’obbligo risarcitorio in favore dei medici specializzandi nelle posizioni a cavallo dell’anno accademico 1982-1983, per il periodo successivo al 1 gennaio 1983, sia o meno applicabile anche in favore dei medici specializzandi che abbiano iniziato il corso antecedentemente al 1982 (come l’odierno ricorrente); che le Sezioni Unite, con l’ordinanza interlocutoria 29 ottobre 2020, n. 23901, hanno chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione Europea di stabilire “se il Trattato sull’Unione Europea, art. 189, comma 3, e la Dir. del Consiglio, del 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, artt. 13 e 16, che modifica la Dir. n. 75/362/CEE, e la Dir. n. 75/363/CEE, ostino ad un’interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dalla Dir. n. 82/76/CEE, art. 13, a favore dei sanitari che svolgano l’attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza Europea, spetta anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l’anno 1982, e che siano in corso a11 gennaio 1983”;
che la pronuncia che la Corte Europea assumerà avrà, quindi, importanza decisiva ai fini dell’odierno ricorso;
che, pertanto, la decisione del medesimo va rinviata a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia della Corte di Lussemburgo.
P.Q.M.
La Corte dispone che la decisione del ricorso sia rinviata a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 18 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021