LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 34328-2019 proposto da:
D.C.A., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, rappresentato e difeso dall’Avvocato PIERFRANCO PUCCIO;
– ricorrente –
contro
UNIPOL SAI ASS.NI SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’Avvocato ENRICO GENTILE;
– controricorrente –
contro
C.S., DI.CA.AN., SERCOM SRL, R.V.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1732/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 04/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa PELLECCHIA ANTONELLA.
RILEVATO
che:
1. D.C.A. convenne in giudizio la Unipolsai Assicurazioni s.p.a., già Fondiaria Sai assicurazioni s.p.a., C.S. e Di.Ca.An. al fine di condannarli in solido al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza di un incidente stradale, quantificati nella complessiva somma di 536.938,00 Euro.
Espose che il giorno 26 aprile 2010 si trovava sul motociclo Honda, assicurato Unipol Sai, di proprietà di C.S. e condotto da Di.Ca.An., e nell’effettuare la manovra di sorpasso di un motociclo che lo precedeva, invase l’opposta corsia di marcia andando a collidere contro l’autovettura di proprietà della SERCOM s.r.l..
D.C.A. riportò, a seguito dell’incidente, gravi lesioni personali per le quali, soccorso dall’ambulanza, venne portato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Ingrassia di Palermo e, successivamente, al reparto di Ortopedia dell’Ospedale San Raffaele di Cefalù. A tali lesioni sono conseguiti postumi invalidanti a carattere permanente nella misura del 40% oltre ad un lungo periodo di invalidità temporanea totale e parziale. La società assicuratrice ha rilevato l’incompatibilità dei danni riscontrati sui veicoli coinvolti nel sinistro.
Il Tribunale accolse la domanda risarcitoria e, rigettò integralmente le richieste formulate dall’Unipolsai, essendo ritenuta raggiunta la prova del fatto storico sulla scorta della dichiarazione dell’unico testimone escusso in giudizio, conforme al modulo di constatazione amichevole sottoscritto tra i presunti conducenti dei veicoli coinvolti e delle dichiarazione resa dal convenuto in sede di interrogatorio formale. Il Tribunale ha condannato la società di assicurazioni a pagare all’attore la complessiva somma di 234.624 Euro oltre al rimborso delle spese in giudizio, compensate nella misura di un terzo e determinate nella misura di 7.022,50 Euro.
2. La Corte d’Appello di Palermo, in accoglimento dell’appello proposto da Unipolsai, con la sentenza n. 1732 del 4 settembre 2019, ha affermato che D.C.A. non ha assolto all’onere di dimostrare la propria qualità di terzo trasportato non avendo neppure chiarito la reale identità dell’altro occupante a bordo del mezzo.
3. Avverso tale decisione D.C.A. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso Unipolsai.
CONSIDERATO
che:
4. Con il primo motivo articolato in più censure il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c nonchè la violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, artt. 2733 e 2721 c.c. e violazione del D.lgs. n. 209 del 2005, art. 143.
Denuncia, innanzitutto, che la Corte d’Appello avrebbe ammesso un documento prodotto dalla controparte tardivamente, ovvero la dichiarazione della Carrefour dell’11 dicembre 2015.
Censura anche il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe erroneamente fondato la decisione su una sentenza non applicabile al caso di specie, in particolare Cass. Sezioni Unite n. 10311 del 2006, perchè nel caso esaminato dalla Corte territoriale vi sarebbe la confessione resa in giudizio ex art. 2733 dello stesso Di.Ca.An. responsabile del danno. Pertanto avrebbe dovuto applicare l’art. 2733 c.c., comma 2 e non, come erroneamente fatto, il comma 3. Inoltre la società Unipolsai non avrebbe fornito prova per superare la presunzione del modulo di contestazione amichevole sottoscritto dai conducenti dei mezzi coinvolti. La Corte, poi, avrebbe erroneamente ritenuto inattendibile il teste Albano in quanto la dichiarazione testimoniale resa in giudizio possiede un’efficacia probatoria maggiore rispetto a quella resa in via stragiudiziale.
5. La Corte rinvia la causa alla Pubblica Udienza della Terza Sezione, ritenendo che ne sussistono i presupposti di legge.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa alla Pubblica Udienza della Terza Sezione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021
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