LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo – Presidente –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita Bianca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 6125/2017 promosso da:
S.I.I. s.p.a. (Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via F. Paulucci Dè Calboli 1, presso lo studio dell’avv. Dante Grossi, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Francesco Pollini in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
I.R.T.E.L. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone 28, presso lo studio dell’avv. Pietro di Benedetto, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
E contro
Comune di Fontanetto Po, in persona del sindaco pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 15/1/17 della CTR del Piemonte, depositata il 12/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2021 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 154/01/17, depositata il 12/01/2017, la CTR del Piemonte ha confermato il rigetto del ricorso proposto dalla S.I.I. s.p.a. contro l’avviso di accertamento relativo alla Tosap dovuta per gli anni 2007-2013.
In particolare, la ricorrente aveva prospettato la ricorrenza, in primo luogo, dell’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 47, comma 2 bis e, comunque, quella di cui al D.Lgs. cit., art. 49, lett. e), che la CTR ha escluso.
Avverso la sentenza di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, svolgendo sei motivi di impugnazione.
L’intimata I.R.T.E.L. s.r.l. ha resistito con controricorso, anche eccependo l’inammissibilità del ricorso avversario, mentre il Comune di Fontanetto Po è rimasto intimato.
La ricorrente e la controricorrente hanno depositato entrambe memoria illustrativa delle rispettive difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per avere la CTR omesso di pronunciarsi sul primo motivo di appello, con il quale la ricorrente aveva prospettato l’operatività dell’esenzione di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 47, comma 2 bis.
Con il secondo motivo di ricorso, è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che era stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), sempre per avere la CTR omesso di pronunciarsi sul primo motivo di appello o, comunque, adottando una motivazione del tutto apparente.
Con il terzo motivo di ricorso, è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 47, comma 2 bis, per non avere la CTR ritenuto operante l’esenzione ivi prevista.
Con il quarto motivo di ricorso, è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per avere la CTR omesso di pronunciarsi sul secondo motivo di appello, con il quale la ricorrente aveva prospettato l’operatività dell’esenzione di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, lett. e).
Con il quinto motivo di ricorso, è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che era stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), sempre per avere la CTR omesso di pronunciarsi sul secondo motivo di appello o, comunque, adottando una motivazione del tutto apparente.
Con il sesto motivo di ricorso, è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, lett. e), per non avere la CTR ritenuto operante l’esenzione ivi prevista.
2. Nel controricorso, la I.R.T.E.L. s.r.l. ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per asserito omesso esame di un fatto decisivo, in ragione della ricorrenza della cd. “doppia conforme”.
L’eccezione, evidentemente riferita al secondo e al quinto motivo di ricorso, è infondata, tenuto conto che tali motivi non attengono a valutazioni dei fatti operate in modo identico in primo ed in secondo grado (come tali non suscettibili di essere messe nuovamente in discussione davanti al giudice di legittimità), essendo le censure formulate in sede di legittimità relative alla dedotta la presenza di motivazioni solo apparenti.
In altre parole, ciò che ha contestato parte ricorrente non sono le ragioni inerenti a questioni di fatto già poste a fondamento delle decisioni di primo e di secondo grado, ma la effettiva mancata esternazione di tali ragioni.
3. Il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, tenuto conto della stretta connessione tra loro esistente, e devono essere tutti respinti.
Com’è noto, dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’omessa pronunzia continua a sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto, mentre il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5), presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico, oppure che si sia tradotto nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprenspile”, esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (v. tra le tante Sez. 6-3, n. 23828 del 20/11/2015, Rv. 637781-01).
Nel presente giudizio, a fronte del primo motivo di appello formulato dalla ricorrente, che ha invocato, tra l’altro, l’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 47, comma 2 bis, la CTR, dopo aver precisato il carattere di stretta tipicità delle norme impositive e di quelle che prevedono esenzioni, ha affermato che “in tale contesto normativo e in presenza dei fatti descritti, la pretesa di esenzione dalla TOSAP avanzata dalla Società contribuente non può trovare accoglimento”.
Si è, dunque, verificata la prima delle ipotesi sopra prospettate, e cioè l’omessa pronuncia, dedotta nel primo motivo di ricorso, tenuto conto che nel provvedimento impugnato non si legge alcuna argomentazione che si riferisca al motivo di appello invocato.
Occorre tuttavia tenere presente che questa Corte, con orientamento condiviso alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi – ha ritenuto che, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, il giudice di legittimità possa omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito, allorquando la questione di diritto, posta con quel motivo, risulti infondata, in questo modo confermando il dispositivo della sentenza di appello (stante l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (così da ultimo Sez. 5, n. 16171 del 28/06/2017, Rv. 644892-01 e Sez. 5, n. 9693 del 19/04/2018, Rv. 647716-01).
Nel caso di specie si verifica proprio l’evenienza appena prospettata, essendo dirimente rilevare che non può ritenersi applicabile il disposto dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 47, comma 2 bis, – ove è stabilito che “Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica” – perchè dalle stesse allegazioni della ricorrente, riportate nel ricorso per cassazione, si evince che la materia del contendere non attiene ad innesti o allacci all’impianto di erogazione del servizio, ma allo stesso impianto idrico, amministrato dalla ricorrente che eroga i servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione agli utenti di numerosi comuni (v. già p. 2 del ricorso).
Come pure precisato dall’Amministrazione finanziaria (Risoluzione del 18/07/1994 n. 2583 del Ministero delle Finanze), in virtù della norma menzionata (a prescindere dalle occupazioni effettuate dai gestori dei servizio in luoghi diversi dalla sede stradale, che non attengono alla materia del contendere di questo giudizio) sono, infatti, escluse dall’imposizione solo quelle occupazioni con allacci o innesti effettuati da proprietari di unità immobiliari, poste a filo con la sede stradale, in cui si trovano gli impianti.
4. Il quarto motivo di impugnazione è invece fondato.
A fronte del secondo motivo di appello presentato dalla ricorrente, che ha invocato l’applicazione dell’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, lett. e), la CTR, dopo aver precisato il carattere di stretta tipicità delle norme impositive e di quelle che prevedono esenzioni, ha affermato che “in tale contesto normativo e in presenza dei fatti descritti, la pretesa di esenzione dalla TOSAP avanzata dalla Società contribuente non può trovare accoglimento”. Non si legge, dunque, alcuna argomentazione che si riferisca al motivo di appello indicato.
A differenza di quanto verificatosi con riferimento ai primi tre motivi di ricorso per cassazione appena trattati, stavolta, la questione posta con il motivo di appello in questione, non esaminato dal giudice di secondo grado, impone il compimento di ulteriori accertamenti di fatto, che in questa sede non possono essere espletati.
Si deve, infatti, tenere conto che il disposto del D.Lgs. cit. n. 507 del 1993, art. 49, lett. e), prevede che “Sono esenti dalla tassa .. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima”.
Dal tenore letterale della norma si evince con chiarezza che, per valutare la sussistenza o meno dell’esenzione, occorre esaminare, e interpretare, le clausole contenute nella Convenzione che regola i rapporti tra l’Autorità d’ambito e il gestore del Servizio Idrico Integrato del Biellese e del Vercellese.
Si tratta di un accertamento in fatto che non può essere effettuato dal giudice di legittimità.
Questa Corte ha in più occasioni affermato che l’interpretazione delle clausole negoziali rientra tra i compiti del giudice di merito ed è incensurabile in cassazione, se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica e motivata, poichè il sindacato di legittimità può avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, ma solamente l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il medesimo giudice di merito si sia avvalso per assolvere alla funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (cfr. ad esempio Cass., Sez. 3, n. 8810 del 12/05/2020).
5. L’accoglimento del quarto motivo di ricorso rende superfluo l’esame del quinto e del sesto motivo, che devono ritenersi assorbiti.
6. In conclusione, rigettati il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, deve essere accolto il quarto e, assorbiti il quinto e il sesto, la sentenza impugnata deve essere cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio della causa, anche per quanto riguarda le spese del presente grado di giudizio, alla CTR del Piemonte in diversa composizione.
PQM
La Corte:
accoglie il quarto motivo di ricorso e – rigettati il primo, il secondo e il terzo e assorbiti il quinto e il sesto – cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinviando la causa, anche per le spese del presente grado, alla CTR del Piemonte in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, mediante collegamento da remoto, il 15 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021