LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo – Presidente –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita Bianca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 12134/2017 promosso da:
Dadem Automatica s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Lavinio 15, presso lo studio dell’avv. Giovanni Bizzarri, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
San Marco s.p.a. (affidataria del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del Comune di Orio al Serio), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Luigi Ceci 21, presso lo studio dell’avv. Paolo Borioni, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6401/65/16 della CTR della Lombardia, depositata il 01/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2021 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 6401/65/16, depositata il 01/12/2016, la CTR della Lombardia ha confermato il rigetto del ricorso proposto dalla Dadem Automatica s.r.l. contro l’avviso di accertamento relativo all’imposta sulla pubblicità e le affissioni pubbliche, riferita all’anno 2012, riguardante iscrizioni e cartelli apposti su apparecchi automatici di scatto e stampa foto situati nel territorio del Comune di Orio al Serio.
In particolare, l’adita Commissione ha escluso l’applicazione dell’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma 1 bis, essendo quest’ultima prevista per le insegne di esercizio, che contraddistinguono le sedi in cui viene svolta l’attività di impresa, mentre gli apparecchi in questione non possono essere considerati “sede” anche solo secondaria della contribuente.
Avverso la decisione della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo di impugnazione.
L’intimata ha resistito con controricorso, depositando anche memoria illustrativa delle proprie difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo e unico motivo di ricorso, è dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma 1 bis, della L. n. 448 del 2001, art. 10, comma 1, lett. b bis), della L. n. 75 del 2002, art. 2 bis.
La ricorrente, premesso di essere un’azienda che offre il servizio di scatto e stampa di fotografie attraverso apparecchi automatici, collocati in spazi pubblici e privati, destinati alla riproduzione fotografica e a servizi simili (foto tessera, stampa digitale, biglietti da visita), ha sostenuto che i cartelli e le scritte apposte su tali apparecchi debbano essere esenti da imposta, trattandosi di insegne, destinate a rappresentare l’attività espletata, il luogo di espletamento e lo specifico servizio offerto.
2. Il motivo è infondato, anche se deve essere corretta, in diritto, la motivazione resa dalla sentenza impugnata, facendo applicazione dell’art. 384 c.p.c..
Com’è noto, i presupposti applicativi dell’imposta sulla pubblicità sono indicati nel D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5, a mente del quale “la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiveo acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all’imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto. Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato”.
Il medesimo D.Lgs., art. 17, stabilisce i casi di esenzione dall’imposta, prevedendo al comma 1 bis (introdotto dalla L. n. 448 del 2001, art. 10), che “l’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati”.
Per completezza, è opportuno rilevare che anche il canone per l’installazione di mezzi pubblicitari – che i comuni hanno potuto istituire, ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 62, comma 1, in sostituzione dell’imposta di pubblicità – prevede un’analoga esenzione, in virtù del D.L. n. 13 del 2002, art. 2 bis, comma 1, conv. con modif. in L. n. 75 del 2002.
Quest’ultimo articolo, successivo comma 6, precisa che “si definisce insegna di esercizio la scritta di cui al regolamento di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 47, comma 1, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attività economica. In caso di pluralità di insegne l’esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie di cui al comma 1”. E il D.P.R. n. 495 del 1992, richiamato art. 47, comma 1, (regolamento di esecuzione del codice della strada), definisce l’insegna come “la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta”.
Tornando alla fattispecie in esame, si deve rilevare che la materia del contendere si incentra tutta sull’ambito di applicazione dell’esenzione di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, menzionato art. 17, comma 1 bis e, in particolare, sul significato da attribuire alla nozione di insegna di esercizio, quale segno distintivo della sede in cui si svolge l’attività a cui si riferisce.
La CTR ha ritenuto che, in tale disposizione, il riferimento è alla sede legale o alle sedi secondarie dell’impresa, con la conseguenza che le insegne apposte sulle apparecchiature automatiche non possono essere ricondotte alla, disciplina in questione, non essendo riconducibili a tali nozioni.
La ricorrente ha, invece, ritenuto che il riferimento alla sede, contenuto nella menzionata disposizione, è improprio perchè con essa non si intende indicare la sede legale o quella effettiva dell’impresa, ma semplicemente il luogo in cui è svolta l’attività commerciale o produttiva.
3. è tuttavia incontroverso tra le parti che le scritte e i cartelli apposti sugli apparecchi automatici in questione contengano – come rappresentato nell’avviso di accertamento (il cui contenuto è riportato nel ricorso per cassazione) – l’indicazione dei servizi offerti (v. la descrizione dei mezzi pubblicitari contenuta nell’avviso di accertamento: “stampa qui le tue foto”, “photo express”, “portathiavi-portafoglio”, “foto per documenti”, “funny face”, “foto stickers”, “fototessere” ecc..).
4. Ciò basta per evidenziare che non si tratta di indicazioni che hanno le caratteristiche proprie dell’insegna.
Si deve, infatti, tenere presente che, in generale, l’insegna contraddistingue i locali dell’impresa (ad esempio, lo stabilimento produttivo, u.n negozio di vendita), svolgendo la funzione di richiamare la clientela, distinguendo i locali in cui è esercitata l’impresa da quelli dei concorrenti.
A prescindere dalla verifica dell’esistenza di una nozione ancora più ristretta adottata dal D.Lgs. cit., art. 17, comma 1 bis, appare subito evidente che le scritte e i cartelli sopra riportati non possono essere ricondotti alla nozione di insegna, la quale non identifica nè il prodotto, nè l’attività svolta dall’imprenditore, ma un bene aziendale presso il quale, o mediante il quale, un prodotto viene realizzato o posto in commercio (v. in tal senso Sez. 1, n. 8034 del 13/06/2000, Rv. 537549-01).
L’indicazione dei servizi offerti mediante le scritte e i cartelli in questione, apposti sulle apparecchiature automatiche, hanno invece l’inequivoca funzione di rendere noti al pubblico l’attività e, soprattutto, i prodotti che tali apparecchiature sono in grado di offrire, svolgendo, dunque, una indiscutibile attività pubblicitaria proprio nel senso indicato dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5.
Posti all’interno di un luogo aperto al pubblico, quale è un centro commerciale, tali scritte e cartelli sono chiaramente destinati ad attirare l’attenzione della potenziale clientela che vi accede sui servizi e sui prodotti offerti, rivestendo il carattere di invito o stimolo verso il pubblico alla fruizione del servizio offerto o all’acquisto dei prodotti disponibili.
5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
6. La statuizione sulle spese di lite, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.
7. In applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, se dovuto.
PQM
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controricorrente, che liquida in Euro 1.700,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettario e accessori di legge;
dà atto, in applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da paste della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, mediante collegamento “da remoto”, il 15 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021