LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PERRINO Angelina M – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2246/2014 R.G. proposto da:
T. Style s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Calvieri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marcello Cardi, sito in Roma, viale Bruno Buozzi, 51;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, n. 102/03/2013, depositata il 3 giugno 2013.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 23 marzo 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.
RILEVATO
CHE:
– la T. Style s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del dell’Umbria, depositata il 3 giugno 2013, che, in accoglimento dell’appello erariale, ha respinto il suo ricorso per l’annullamento di atti di irrogazione di sanzioni per erronea esecuzione delle ritenute alla fonte, per gli anni 2004, 2005 e 2006, sui compensi erogati ai soci, operata nella misura del 20% e non nella (maggiore) misura prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 24;
– il giudice di appello ha accertato che si trattava di compensi pagati mensilmente per prestazioni accessorie e, in quanto tali, dovevano qualificarsi quali redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 24, con conseguente applicazione della ritenuta alla fonte nella misura ivi indicata;
– il ricorso è affidato ad un unico motivo;
– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate;
– il pubblico ministero conclude chiedendo il rigetto del ricorso;
– la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
CONSIDERATO
CHE:
– con l’unico motivo di ricorso la contribuente denuncia la violazione o falsa applicazione del T.U. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67, comma 1, lett. I), del D.P.R. 20 settembre 1973, n. 600, art. 25,artt. 2435 e 2478 c.c., e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, per aver la sentenza impugnata escluso che gli importi in oggetto fossero qualificabili, ai fini che interessano in questa sede, quali “redditi diversi”, benchè erogati per prestazioni, non consistenti in denaro, rese in virtù di specifica disposizione statutaria che ne indicava il contenuto e l’ammontare e, in quanto tali, costituenti obbligazioni connesse intrinsecamente con i vincoli sociali;
– evidenzia, comunque, la sussistenza dell’esimente dell’affidamento legittimo fondato su “palesi dubbi ermeneutici”, resi evidente dalla sentenza della Commissione regionale che aveva ritenuto la soluzione adottata “più convincente”;
– il motivo è inammissibile;
– la sentenza di appello ha riferito che la contribuente ha omesso ogni indicazione in ordine alla natura delle prestazioni svolte in suo favore dai soci, potendo unicamente accertare che i compensi erogati, superiori ad Euro 5.000,00 “non sono riferibili ad attività di lavoro autonomo professionale… e non risultano essere riferibili a prestazioni di lavoro autonomo occasionale…”;
– nè indicazioni più puntuali in ordine all’oggetto delle prestazioni in esame sono desumibili dal ricorso, il quale omette la riproduzione della clausola statutaria in virtù della quale tali prestazioni sarebbero state eseguite;
– orbene, la mera circostanza della riconducibilità delle prestazioni all’assunzione di un obbligo di fare non è sufficiente a dimostrare l’applicabilità dell’invocata fattispecie di cui al T.U. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67, comma 1 lett. I), nella formulazione applicabile ratione temporis, e, dunque, la prospettata violazione di legge, atteso che, da un lato, la disposizione normativa ha carattere residuale e, dunque, trova applicazione solo quando l’assunzione il compenso per l’assunzione di un obbligo di fare non è diversamente disciplinato ai fini dell’imposta sul reddito e, dall’altro, che la non riconducibilità del compenso erogato ai redditi diversi può trovare giustificazione, come ritenuto implicitamente dal giudice di appello, in adesione alla qualificazione dell’operazione effettuata nell’atto impositivo, con lo svolgimento di attività di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione, il cui compenso è assimilato a quello di reddito di lavoro dipendente ai sensi del T.U. n. 917 del 1986, art. 50, comma 1, lett. c-bis;
– inammissibile è la doglianza anche nella parte in cui lamenta la mancata applicazione dell’esimente di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 10, in quanto muove dall’erroneo presupposto, di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata, nè nel ricorso, che l’Amministrazione abbia ingenerato un “affidamento legittimo” in ordine alla correttezza dell’operato seguito dalla società;
– pertanto, per le suesposte considerazioni il ricorso non può essere accolto;
– le spese processuali, seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
la Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021