Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17630 del 21/06/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FASANO Annamaria – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27301/2014 promosso da:

A.E., elettivamente domiciliata in Roma, via Ennio Quirino Visconti 20, presso lo studio dell’avv. Nicola Petracca, rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo Diamanti, in virtù di procura speciale a margine del ricorso introduttivo;

– ricorrente e controricorrente incidentale –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 635/1/14 della CTR della Toscana, depositata il 26/03/14;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/04/2021 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 635/1/14, depositata il 26/03/2014, la CTR della Toscana, in parziale accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate, ha accertato un maggior reddito della contribuente per l’anno 2006 in Euro 35.000,00.

Avverso la sentenza di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi di impugnazione.

L’intimata ha resistito con controricorso, presentando anche ricorso incidentale, fondato su un motivo di impugnazione, a cui ha replicato con controricorso la ricorrente principale.

Quest’ultima, in pendenza di giudizio, ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, artt. 6 e 7, conv. con modif. in L. n. 136 del 2018.

L’Agenzia delle entrate ha successivamente depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, corredata di documenti, allegando che la contribuente ha provveduto al versamento delle somme dovute.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il processo è rimasto sospeso fino al 31 dicembre 2020, avendo la ricorrente principale presentato richiesta di definizione agevolata, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. con modif. in L. n. 136 del 2018, come si evince dalla documentazione prodotta.

Non risulta il diniego della definizione, che avrebbe dovuto essere notificato alla contribuente entro il 31 dicembre 2020 (D.L. cit., art. 6, comma 12). l’Agenzia delle entrate ha, anzi, depositato istanza di estinzione del giudizio, deducendo la cessazione della materia del contendere, per intervenuto versamento di tutte le somme dovute per la definizione agevolata della lite.

Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, in applicazione del D.L. cit., art. 6, comma 13.

2. Le spese di lite restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione di legge (D.L. cit., art. 6, comma 13).

3. Tenuto conto dell’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per le statuizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 1, comma 1 quater, art. 13.

PQM

la Corte:

dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di cassazione, mediante collegamento “da remoto”, il 6 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472