LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13575/2019 proposto da:
K.O., rappresentato e difeso dall’avvocato Dal Medico Dario, come da procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, depositata il 28/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/02/2021 da Dott. FALABELLA MASSIMO.
FATTI DI CAUSA
1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Venezia, pubblicata il 28 marzo 2019, con cui è stato respinto il gravame proposto da K.O., di origine nigeriana, nei confronti dell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., comma 5, del Tribunale di Venezia. La nominata Corte ha negato che al ricorrente potesse essere riconosciuto alcuna forma di protezione internazionale.
2. – Il ricorso per cassazione si fonda su tre motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo di ricorso oppone la violazione e la mancata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1, 2, 3, 4, 5, art. 6, comma 2, art. 7, comma 2, lett. d) e art. 14; nella rubrica del motivo si richiamano pure l’art. 8, comma 3 e art. 11, di un imprecisato testo normativo, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 1, lett. c) e art. 19, comma 2. E’ lamentato: che la Corte di appello abbia omesso di valutare, secondo i parametri normativi e alla stregua dei criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità, l’attendibilità delle dichiarazioni del ricorrente sulla propria omosessualità; che la stessa Corte abbia omesso di accertare la situazione di persecuzione e di grave restrizione della libertà personale presente in Nigeria a carico delle persone omosessuali; che non siano stati attivati i poteri istruttori spettanti al giudice di merito nel procedimento avente ad oggetto le richieste di protezione internazionale.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha precisato che in tema di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente inottemperanza al regime dell’onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate alle lettere da a) ad e) della citata norma (Cass. 29 gennaio 2019, n. 2458; Cass. 10 luglio 2014, n. 15782, e in precedenza Cass. 18 febbraio 2011, n. 4138, per la quale ove il richiedente non abbia fornito prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova devono essere ritenuti comunque veritieri se ricorrano le richiamate condizioni).
Nel caso in esame, la Corte di appello ha dato ampio risalto ai profili di contraddittorietà e inverosimiglianza della narrazione del richiedente. Ne discende che, sotto il profilo che qui interessa, rettamente il detto giudice ha ritenuto che non ricorressero le condizioni per l’accoglimento della domanda proposta. Nè l’istante può dolersi del giudizio formulato, in proposito, dalla Corte di merito, giacchè la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito che è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340; cfr. pure Cass. 2 luglio 2020, n. 13578). Nè si rivela decisivo il dato della mancata spendita, da parte del giudice, dei noti poteri di cooperazione istruttoria (che pure trovano ampio spazio nelle controversie in tema di protezione internazionale). Infatti, “la riferibilità soggettiva e individuale del rischio di subire persecuzioni o danni gravi rappresenta un elemento costitutivo del rifugio politico e della protezione sussidiaria dell’art. 14, ex lett. a) e b), escluso il quale dal punto di vista dell’attendibilità soggettiva, non può riconoscersi il relativo status” (Cass. 17 giugno 2018, n. 16925, in motivazione). In altri termini, non vi è motivo di accertarsi di profili che interessano, in via generale, l’operato delle autorità pubbliche del paese di provenienza del richiedente se la vicenda, da questi narrata – rispetto alla quale assumerebbe importanza l’attività (o l’inerzia, giusta il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c)) di dette autorità sul piano della persecuzione o del rischio del grave danno che dà titolo alla protezione sussidiaria – non possa reputarsi veritiera secondo i criteri di cui all’art. 3, comma 5, D.Lgs. cit.. Una tale indagine si manifesta inutile proprio in quanto in siffatta fattispecie il rischio prospettato dall’istante, siccome correlato a fatti non dimostrati, difetta di concretezza e non potrebbe comunque mai presentare il richiesto grado di personalizzazione.
2. – Il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 6,7 e 14 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 27, comma 1 bis. La sentenza della Corte di Venezia è censurata nella parte in cui nega una situazione di criticità del paese di provenienza, tale da consentire la concessione della protezione sussidiaria: e ciò in considerazione del quadro drammatico rappresentato dallo stesso giudice distrettuale.
Il motivo, che è basato sulla ritenuta sussistenza di una delle fattispecie di “danno grave” contemplate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, va disatteso.
Delle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del detto articolo già si è detto. La Corte di merito ha poi escluso che regioni diverse da quelle nordorientali della Nigeria siano interessate a quelle situazioni di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale che sono contemplate dell’art. 14, lett. c). Il detto accertamento implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. 12 dicembre 2018, n. 32064), suscettibile di essere censurato in sede di legittimità a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 21 novembre 2018, n. 30105), oltre che per assenza di motivazione (nel senso precisato da Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054): doglianze in tal senso, con puntuale riferimento alla richiamata fattispecie, non risultano essere state però formulate. E del resto, non si vede in che modo possa essere efficacemente aggredita, al riguardo, la pronuncia impugnata, visto che, come accennato, il richiedente proviene da un’area geografica (Edo State: cfr. sentenza, pag. 3) diversa dalle regioni situate nel nord est della Nigeria: le quali, secondo quanto rilevato dalla Corte di appello, sono teatro, esse sì, di “gravi disordini, violenze e scontri” tra l’organizzazione terroristica ***** e le forze governative.
3. – Col terzo mezzo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5. Sostiene l’istante che la Corte di merito non abbia tenuto in considerazione il timore espresso dal richiedente di subire la violazione dei diritti umani oggettivamente desumibile dalla narrazione dello stesso. Si duole, inoltre, del mancato apprezzamento circa la propria integrazione sociale e la grave compromissione dei diritti umani cui sarebbe sottoposto in caso di rientro in Nigeria.
Il motivo è infondato.
La non credibilità della vicenda narrata dal ricorrente precludeva che K.O. potesse basare su di essa l’auspicato accoglimento della domanda di protezione umanitaria. Tale accoglimento non può, del resto, neppure trovar ragione nelle condizioni generali della Nigeria: infatti, la situazione di vulnerabilità atta a fondare il diritto alla protezione umanitaria deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, quanto piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (Cass. Sez. U. 13 novembre 2019, n. 29459, in motivazione; Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, sempre in motivazione; Cass. 2 aprile 2019, n. 9304).
4. – Il ricorso è in conclusione respinto.
5. – Nulla deve disporsi in punto di spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021