LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9459/2019 proposto da:
S.J., rappresentato e difeso dall’avvocato Campostrini Francesca, come da procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, depositata il 13/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/02/2021 da Dott. FALABELLA MASSIMO.
FATTI DI CAUSA
1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Venezia, pubblicata il 13 novembre 2019, con cui è stato respinto il gravame proposto da S.J., cittadino della Nigeria, nei confronti dell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., comma 5, del Tribunale lagunare. La nominata Corte ha negato che al ricorrente potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed ha altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.
2. – Il ricorso per cassazione si fonda su tre motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha notificato controricorso, ma ha depositato un “atto di costituzione” in cui non è svolta alcuna difesa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e 16 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. La censura investe l’applicazione, da parte della Corte di appello, dell’art. 16 cit.; il giudice distrettuale ha infatti rinvenuto una ragione ostativa al riconoscimento della protezione sussidiaria nella commissione, da parte del richiedente, di un reato grave, tale dovendosi qualificare un reato punito in Italia con una pena non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci, quale è, nel nostro ordinamento, la fattispecie di cui all’art. 609 bis c.p., che punisce la violenza sessuale. La Corte di merito, al riguardo, ha osservato ricorressero fondati motivi per ritenere che lo straniero avesse posto in essere condotte delittuose, tenuto conto della vicenda per come narrata, della subitanea fuga dal paese, pur a fronte dell’allegazione di avere una relazione sentimentale con la ragazza, e infine del fatto che l’episodio era stato denunciato la polizia. Il ricorrente oppone che il reato, per assumere portata ostativa rispetto al riconoscimento della protezione sussidiaria, debba essere accertato con sentenza definitiva di condanna; rileva, inoltre, che ove sussista il rischio che il richiedente sia sottoposto alla pena di morte o a trattamenti inumani o degradanti, allo stesso deve essere concessa la protezione umanitaria; osserva, da ultimo, il ricorrente che, secondo quanto dallo stesso riferito, il rapporto sessuale era stato consenziente e che la ragazza aveva sedici anni all’epoca dei fatti, mentre lo stesso non era nemmeno ventenne.
Col secondo motivo viene dedotta la nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. L’istante ricorda di aver evidenziato che in caso di rientro nel paese di origine avrebbe corso il rischio concreto di subire un trattamento inumano e degradante, in considerazione delle condizioni delle carceri nigeriane e di aver altresì rappresentato che, secondo quanto documentato dai report internazionali, in quel paese l’accesso alla giustizia e limitato come limitata è la possibilità di difendersi; spiega il ricorrente che l’obbligo di cooperazione istruttoria imponeva al giudice di sottoporre al vaglio delle fonti internazionali disponibili le vicende da lui narrate.
I due motivi, che si prestano a una trattazione congiunta, sono inammissibili.
Ben vero, questa Corte ha avuto modo di sostenere, in tema di protezione internazionale, che, ai fini dell’affermazione della sussistenza della causa ostativa, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 10, comma 2, lett. b) e art. 16, comma 1, lett. b), alla protezione sussidiaria rappresentata dalla commissione da parte del richiedente di un delitto comune, il giudice del merito deve fra l’altro tenere conto anche del tipo di trattamento sanzionatorio previsto nel paese di origine per il reato commesso dal richiedente, anche previo utilizzo dei poteri di accertamento ufficiosi di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in quanto il rischio di sottoposizione alla pena di morte nel paese di provenienza o anche il rischio di subire torture o trattamenti inumani o degradanti nelle carceri del proprio paese può avere rilevanza per l’eventuale riconoscimento sia della protezione sussidiaria, in base al combinato disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), con l’art. 14, lett. a) e b) dello stesso D.Lgs., sia, in subordine, della protezione umanitaria, in base all’art. 3 CEDU e al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (Cass. 17 gennaio 2020, n. 1033; in tema pure Cass. 23 novembre 2020, n. 26604). Va osservato, tuttavia, che la Corte di appello, dopo aver dato atto dell’insussistenza delle ragioni atte a giustificare il riconoscimento delle forme maggiori di protezione, ha osservato, con riguardo all’episodio di violenza sessuale narrato dal richiedente, che la deduzione, da parte di quest’ultimo, “di non avere prospettiva di subire un giusto processo nel proprio paese (era) del tutto generica”. Tale rilievo non è stato censurato e non risulta nemmeno indirettamente smentito dall’istante, che ha mancato di esporre, in modo chiaro ed esauriente, quali allegazioni avesse formulato, al riguardo, nel corso del giudizio di merito: le indicazioni fornite, a tal fine, a pag. 14 del ricorso appaiono, difatti, palesemente vaghe e nemmeno si raccordano, con la dovuta precisione, alla vicenda che avrebbe interessato l’istante. Va considerato, in proposito, che solo quando il richiedente abbia adempiuto all’onere di allegazione sorge il potere-dovere del giudice di cooperazione istruttoria (Cass. 14 agosto 2020, n. 17185; in senso analogo, Cass. 3 febbraio 2020, n. 2355, per cui non può addebitarsi al giudice la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte).
2. – Il terzo mezzo oppone la nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29. La censura investe la decisione di rigetto della domanda di protezione umanitaria; oppone l’istante che la Corte di merito avrebbe omesso di considerare le allegazioni attoree e mancato di considerare tutta la documentazione relativa al proprio percorso scolastico e lavorativo, oltre che la condotta complessivamente da lui tenuta presso il centro d’accoglienza, la sua età e le sue condizioni personali.
Il motivo è inammissibile.
Esso è del tutto carente di autosufficienza. L’istante lamenta infatti la mancata considerazione di proprie allegazioni il cui contenuto manca, poi, di esplicitare.
3. – Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. – Non è luogo a pronuncia sulle spese.
PQM
La Corte;
dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021