LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10274/2020 proposto da:
A.Y., elettivamente domiciliata in Roma Via Scialoja 18, presso lo studio dell’avvocato Brunelli Ilaria, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Biagioli Marco, Caregnato Caterina;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (*****), in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di VENEZIA, depositata il 05/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/03/2021 dalla Cons. Dott. RUSSO RITA.
RILEVATO
Che:
1.- Alla ricorrente, cittadina ucraina, è notificato in data 3.3.2020 un provvedimento del Questore di Venezia con il quale, sulla base di un pregresso decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera, e quali misure alternative al trattenimento in un centro, le è stato ordinato di consegnare il passaporto e imposto l’obbligo di presentazione ogni mercoledì presso la questura di Venezia. Il giudice di pace di Venezia ha convalidato il provvedimento ritenutane la tempestività, non sussistenti i presupposti per la partenza volontaria, e dando atto che l’interessata non ha depositato memorie nel termine di 48 ore previsto nel decreto. Avverso il predetto provvedimento propone ricorso per cassazione l’interessata affidandosi a quattro motivi. L’Avvocatura dello Stato, non costituita nei termini, ha depositato istanza di partecipazione alla eventuale discussione orale.
2.- Con il primo motivo del ricorso la parte lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità del decreto per mancata notifica e mancata celebrazione della udienza di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, commi 1 bis e 4. Deduce che le è stato notificato soltanto il provvedimento impugnato (in italiano e inglese, lingue che ella non conosce) che non reca nè data nè il luogo della udienza di convalida ma solo informazioni sulla facoltà di presentare memoria; pertanto anche nel caso in cui avesse potuto comprendere il contenuto dell’ordine notificato, non avrebbe mai potuto presenziare all’udienza dal momento che nel citato provvedimento non se ne indicava la data nè ella è stata tradotta innanzi al giudice di pace; anzi dall’esame del fascicolo emerge che non esiste un verbale di udienza nè il decreto di fissazione della stessa, dal che si deve concludere che nessuna udienza è stata tenuta e il decreto è stato emesso inaudita altera parte.
Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, per mancata traduzione degli atti in lingua a lei conosciuta. Deduce che sa il decreto di espulsione che l’ordine del Questore sono stati tradotti solo in inglese, completamente a lei sconosciuta e quindi del tutto inutile, mentre ella comprende il russo e l’ucraino e che sarebbe stato agevole reperire un traduttore di queste lingue.
Con il terzo motivo si lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5 bis, per mancato avviso alla persona e al difensore del luogo e dell’ora del procedimento di convalida.
Con il quarto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui al D.L. n. 6 del 2020 e D.P.C.M. 4 marzo 2020, sulle misure di contenimento dell’epidemia poichè il provvedimento obbliga l’interessato a uno spostamento settimanale.
4. I primi due motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati, nei limiti di cui appresso si dirà.
Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1 bis, prevede per il caso di applicazioni di misure alternative al trattenimento un contraddittorio meramente cartolare. Alla parte è dato avviso che ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida e il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente che, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore.
La norma ha superato il vaglio di costituzionalità in quanto la Corte Costituzionale, con sentenza n. 280/2019 ha rigettato la questione sollevata da questa stessa Corte con ordinanza 21930/2018 -che prospettava un contrasto con gli artt. 13 e 24 Cost. – ed ha affermato che la minima incidenza sulla libertà personale della misura alternativa all’obbligo di trattenimento giustifica un rito più flessibile, caratterizzato comunque da sufficienti garanzie quali quelle delineate dagli artt. 3 e 4 del Regolamento (D.P.R. n. 394 del 1999), richiamate espressamente dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1 bis. La Corte ha rammentato che “il diritto di difesa (…) ammette una molteplicità di discipline, in rapporto alla varietà dei contesti, delle sedi e degli istituti processuali in cui esso è esercitato (sentenza n. 48 del 1994), al punto che la stessa assistenza del difensore può e deve trovare svolgimento in forme adeguate sia alla struttura del singolo procedimento o dell’atto che va adottato (sentenza n. 160 del 1995), sia alle esigenze sostanziali del caso sottoposto all’esame del giudice (sentenza n. 144 del 1997). Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte ha affermato che la più limitata incidenza sulla libertà personale della misura in esame consente di ritenere compatibile con il quadro costituzionale il procedimento che prevede un contraddittorio meramente eventuale e cartolare. Tuttavia la Corte ha anche affermato che il legislatore “non ha d’altra parte trascurato di considerare le difficoltà linguistiche, sociali e culturali – difficoltà sulle quali, pure, non a torto insiste il rimettente – che possono ostacolare le capacità di difesa del cittadino straniero. Di tali difficoltà, in effetti, il legislatore si fa carico attraverso il richiamo alla normativa regolamentare di cui D.P.R. n. 394 del 1999 art. 3, commi 3 e 4, prescrivendo in particolare: che il provvedimento di applicazione della misura dell’obbligo di presentazione sia notificato all’interessato unitamente alla traduzione di una sintesi del suo contenuto in una lingua a lui nota o in lingua inglese, francese o spagnola; che lo straniero sia informato del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia” (Cass. 24013/2020).
Pertanto, il diritto di difesa ed a contraddire sulla applicazione della misura alternativa, di cui si lamenta la violazione con il primo motivo, può dirsi rispettato, nell’ambito della legittima modalità del contraddittorio cartolare, solo se ed in quanto la parte venga messa in condizione di comprendere che può avvalersi del diritto di presentare memoria, e del diritto di essere assistita da un difensore. Con la conseguenza che se il provvedimento che contiene queste avvertenze non è tradotto in una lingua conosciuta dall’interessato, come si contesta con il secondo motivo, la parte, rimasta ignara dalla possibilità di presentare una memoria scritta, non avrà nessuna altra occasione per esplicitare le proprie difese, perchè non è prevista la traduzione innanzi al giudice di pace nè alcuna udienza. Deve qui ricordarsi che è onere dell’amministrazione provare che lo straniero conosca la lingua italiana o la lingua veicolare e che è nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l’affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l’amministrazione non affermi, ed il giudice ritenga plausibile, l’impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità (Cass. n. 8369/2019; Cass. n. 3875/2020). E’ compito del giudice di merito accertare in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto, controllo che nel caso di contraddittorio cartolare non può certamente essere omesso, anzi in ragione della contrazione del rito e della mancanza dell’udienza deve essere ancora più penetrante, se, come nella specie, la parte non ha svolto difese.
Nella fattispecie, pur se correttamente il giudice di pace non ha tenuto udienza, non vi è traccia nel decreto di convalida dell’accertamento sulla effettiva comprensibilità del provvedimento e dell’avviso sulle modalità di esercizio di difesa, poichè il giudice di pace si è limitato a rilevare che l’interessata non ha presentato memorie.
Ne consegue in accoglimento per quanto di ragione dei primi due motivi, assorbiti il terzo e il quarto, la cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato, che deve essere annullato, non potendosi più convalidare il provvedimento per l’avvenuto decorso del termine del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione il primo e secondo motivo del ricorso, e cassa senza rinvio il provvedimento impugnato; condanna l’amministrazione al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.100,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario di spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 4 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021