Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.17642 del 21/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10543/2020 proposto da:

N.M.A.R., nato in *****, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvana Fantini, e Laura Proietti, del Foro di Torino che dichiarano di avvalersi della facoltà di ricevere le notificazioni e comunicazioni all’indirizzo pec:

lauraproietti.pec.ordineavvocatitorino.it;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (*****), in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12, Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositata il 19/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/03/2021 dalla Cons. Dott. RUSSO RITA.

RILEVATO

Che:

1.- Il ricorrente cittadino brasiliano, è stato destinatario di provvedimento di revoca di permesso di soggiorno e decreto di espulsione, nonchè di provvedimento di trattenimento non potendosi eseguire con immediatezza l’accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento di trattenimento è stato convalidato dal giudice di pace di Torino in data 19 febbraio 2020. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, affidandosi a tre motivi. Si è costituito il Ministero con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

2.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, perchè il giudice di pace non ha verificato l’effettiva esistenza dei presupposti per il trattenimento e per l’espulsione. Deduce di non essere dedito a reati, ma di avere soggiornato regolarmente in Italia da circa vent’anni, di essere marito e padre di cittadine italiane e che il permesso di soggiorno gli è stato negato per un precedente penale, avendo egli riportato una condanna definitiva ma con sospensione condizionale della pena e non menzione; che il fatto è stato sopravvalutato perchè si tratta di una condanna per abuso sessuale su nipote minorenne, ma dovuta a dichiarazioni ritorsive della ragazza, poi in parte ritrattate. Con il secondo motivo del ricorso lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 13 e 19, art. 117 Cost. e dell’art. 8CEDU nonchè l’omesso esame di fatto decisivo in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c). Lamenta che il giudice di pace non abbia valutato la sua condizione di non espellibilità in quanto egli ha dichiarato in udienza di essere marito e padre di cittadine italiane.

Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 14 e 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Deduce che il giudice di pace non ha valutato il pericolo di fuga che consente il trattenimento, ma ha fatto riferimento solo alla necessità di reperire un idoneo vettore e di acquisire il documento valido per l’espatrio, mentre egli svolgeva attività lavorativa regolare e comunque aveva la disponibilità di un alloggio.

Il secondo motivo da esaminare prioritariamente per ragioni di priorità logica, è fondato.

E’ principio affermato da questa Corte che il giudice di pace, anche in sede di convalida del decreto del Questore di accompagnamento alla frontiera, o di trattenimento, ha il potere, ma anche il dovere, di rilevare, incidentalmente, la manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione, che può essere data anche dalla sussistenza di una condizione di non espellibilità (Cass. 19334/2015; Cass. n. 5750/2017; Cass. 7829/2019).

Il ricorrente ha dedotto a verbale di essere coniugato e convivente con una donna che ha acquistato la cittadinanza italiana e di essere padre di una ragazza di quattordici anni. Viene quindi in applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c), secondo il quale “Non è consentita l’espulsione, salvo che nei casi previsti dall’art. 13, comma 1, nei confronti….c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”. A fronte della specifica deduzione di una causa di non espellibilità, derogabile solo nei casi e con le procedure dell’art. 13 cit., comma 1, il giudice di pace si è limitato ad una motivazione di stile, sulla insussistenza di elementi tali da far ritenere manifestamente illegittimo il decreto di espulsione; anche sulla sussistenza dei presupposti per il trattenimento si è limitato a dare atto della non disponibilità del vettore eccessività di acquisire il documento valido per l’espatrio.

Ne consegue in accoglimento del secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, la cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato, che deve essere annullato, non potendosi più convalidare il provvedimento espulsivo per l’avvenuto decorso del termine del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 5.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso, e cassa senza rinvio il provvedimento impugnato; condanna l’amministrazione al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.100,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario di spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, se dovuti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021

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