LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12964/2020 proposto da:
N.A., nato in *****, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Antonio Laviola, del Foro di Milano pec:
francesco.laviola.nnilano.pecavvocati.it;
– ricorrente –
contro
QUESTURA DI COMO, UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO di Como;
– intimato –
avverso il provvedimento n. 27/2020 del GIUDICE DI PACE di COMO, depositata il 27/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/03/2021 dalla Cons. Dott. RUSSO RITA.
RILEVATO
Che:
1.- Il ricorrente, cittadino ucraino entrato in Italia con un permesso di soggiorno per ricongiungersi alla madre, non rinnovato, ha proposto opposizione al decreto di espulsione del Prefetto di Como, con accompagnamento alla frontiera. Il giudice di pace di Como ha respinto il ricorso con ordinanza depositata in data 27 gennaio 2020. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’interessato affidandosi a quattro motivi. Non ha spiegato difese l’intimata amministrazione 2.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta l’omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e la violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione della L. n. 2248 del 1865, art. 5, all. E. Deduce che il giudice di pace avrebbe dovuto disapplicare gli atti presupposti. Accertata l’illegittimità del diniego del rinnovo di permesso di soggiorno il giudice sarebbe tenuto a disapplicare in via incidentale e conseguentemente annullando il decreto di espulsione impugnata per illegittimità derivata.
Il motivo è infondato. Il giudice di pace ha dato atto che l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente è stata rigettata e ciò è sufficiente. In sede di opposizione al provvedimento di espulsione il controllo di legittimità non si estende a valutare le ragioni del rifiuto di rinnovo posto che il provvedimento di espulsione dello straniero è obbligatorio a carattere vincolato, sicchè il giudice ordinario è tenuto unicamente a controllare, al momento dell’espulsione, l’assenza del permesso di soggiorno perchè non richiesto (in assenza di cause di giustificazione) revocato, annullato ovvero negato per mancata tempestiva richiesta di rinnovo. Al giudice investito dell’impugnazione del provvedimento di espulsione non è invece consentita alcuna valutazione sulla legittimità del provvedimento del questore che abbia rifiutato, revocato o annullato il permesso di soggiorno ovvero ne abbia negato il rinnovo, poichè tale sindacato spetta unicamente al giudice amministrativo, la cui decisione non costituisce in alcun modo un antecedente logico della decisione sul decreto di espulsione. Ne consegue, per un verso, che la pendenza del giudizio promosso dinanzi al giudice amministrativo per l’impugnazione dei predetti provvedimenti del questore non giustifica la sospensione del processo instaurato dinanzi al giudice ordinario con l’impugnazione del decreto di espulsione del prefetto, attesa la carenza di pregiudizialità giuridica necessaria tra il processo amministrativo e quello civile; e, per l’altro verso, che il giudice ordinario, dinanzi al quale sia stato impugnato il provvedimento di espulsione, non può disapplicare l’atto amministrativo presupposto emesso dal questore (rifiuto, revoca o annullamento del permesso di soggiorno o diniego di rinnovo). (Cass. n. 12976 del 22/06/2016; Cass. 18788 del 10/09/2020).
Con il secondo motivo del ricorso la parte lamenta la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 161 c.p.c. e all’art. 118 disp. att. c.p.c.. Deduce che il giudice di pace ha reso una motivazione del tutto generica circa l’esistenza e la validità di una delega da parte del prefetto di Como all’emanazione del provvedimento da parte del viceprefetto aggiunto, poichè l’ordinanza impugnata si limita a rilevare l’esistenza di una delega rilasciata dal prefetto il 12.2.2019 ma nulla dice circa la validità di una delega del genere dal momento che i compiti attribuiti al prefetto non sono delegabili al terzi solo il vice prefetto vicario e non qualsiasi vice prefetto data la sua qualità di supplente del prefetto ha il potere di esercitare le attribuzioni del prefetto in carica. Il motivo è ulteriormente sviluppato nel motivo quarto ove si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 139 del 2000, art. 14, per carenza di potere da parte del vice prefetto di emettere il provvedimento.
I motivi si esaminano congiuntamente e sono infondati.
Il giudice di pace ha affermato che il provvedimento è sottoscritto dal viceprefetto aggiunto, espressamente delegata dal prefetto e che l’atto è stato allegato; così facendo non solo ha motivato ma ha anche correttamente applicato i principi di diritto più volte affermati da questa Corte secondo i quali la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia (prefetto, vice-prefetto vicario e vice-prefetto aggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato (Cass. 28330/2017; Cass. 28115/2018; Cass. 7873/2018). E’ sufficiente che la delega esista e non deve necessariamente menzionata nell’atto (Cass. 7873/2018); se contestata dalla parte che impugna il provvedimento deducendone l’illegittimità per insussistenza della delega, quest’ultima ha l’onere di provare detto fatto negativo, ed è tenuto a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c., o altra attività istruttoria (Css. 20972/2018). Se l’opponente rimane del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento non può reputarsi superata (Cass. 11283/2010, Cass. 23073/2016, Cass. 20972/2018).
4.- Con terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, per omessa traduzione del provvedimento lingua conosciuta al destinatario.
Il motivo è infondato.
E’ compito del giudice di merito accertare in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto (Cass. n. 8369/2019; Cass. n. 3875/2020) e nella fattispecie I giudice di pace ha accertato che l’interessato conosce l’inglese, lingua in cui il provvedimento è stato tradotto, valorizzando le dichiarazioni rese dallo stesso interessato nel foglio notizie, con le quali ha espressamente richiesto che le notifiche fossero fatte in tale lingua. Si tratta di un giudizio in fatto di cui in questa sede non si può sollecitare la revisione.
Ne consegue il rigetto del ricorso; nulla sulle spese in difetto di costituzione dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 4 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021
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