Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.17644 del 21/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6300/2017 proposto da:

L.V.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Circonvallazione Clodia n. 36, presso lo studio dell’avvocato Vavalà Raffaele Mario, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Shopville Le Gru S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Confalonieri n. 5, presso lo studio dell’avvocato Manzi Andrea, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Pala Luigi, Zorzoli Massimo, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3190/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, pubblicata il 12/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/03/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

RILEVATO

che:

L.V.M. srl (in seguito, per brevità L.V.M.) proponeva revocazione avverso il lodo arbitrale pronunciato in data 28.6.2007 dalla Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano e dichiarato esecutivo.

La domanda di arbitrato è stata proposta da Shopville Le Gru srl (in seguito, per brevità Shopville) che ha chiesto di accertare la risoluzione del contratto d’affitto stipulato con L.V.M. srl in data 6.7.01 – avente ad oggetto il ramo d’azienda di somministrazione di alimenti e bevande, ad insegna “*****” del complesso aziendale denominato Galleria Commerciale, inserito nel centro commerciale “Shopville Le Gru” di ***** – e la condanna di quest’ultima alla riconsegna del ramo d’azienda e al pagamento delle somme dovute a titolo di canoni di affitto scaduti e non corrisposti e di penale per il ritardo nella riconsegna del ramo in questione.

In tale giudizio arbitrale, L.V.M. non si è costituita.

L’Arbitro Unico aveva pronunciato per la risoluzione del contratto di affitto, in forza di clausola risolutiva espressa per inadempimento di L.V.M. e condannava quest’ultima a riconsegnare il ramo d’azienda oggetto del contratto suddetto ed a pagare i canoni scaduti e non corrisposti (oltre interessi moratori al tasso di riferimento e alla penale per il ritardo nella consegna del suddetto ramo), vinte le spese.

L.V.M. srl impugnava il lodo ed a fondamento della proposta impugnazione veniva dedotto sia il dolo revocatorio di Shopville sia l’esistenza di un documento decisivo costituito dalla sentenza del Consiglio di Stato attestante la decadenza di Shopville, cioè della società che aveva dato in affitto il ramo d’azienda, dalla titolarità delle autorizzazioni amministrative per la somministrazione di alimenti e bevande oggetto del contratto di affitto (che diveniva, in tesi, privo di oggetto) fin dal 1996 (ben prima della stipula del contratto oggetto del lodo) e sia per la sussistenza di un errore di fatto, nell’ambito del giudizio arbitrale, riferito alla mancata valutazione (rectius percezione) da parte dell’arbitro della decadenza di Shopville dalle autorizzazioni amministrazioni per la somministrazione di alimenti e bevande che era l’oggetto (unitamente alla disponibilità dei locali) dell’asserito contratto di affitto di azienda.

Nella resistenza di Shopville, la Corte d’appello dichiarava l’impugnazione per revocazione inammissibile.

A fondamento della propria decisione di inammissibilità, la Corte riteneva che i primi due motivi d’impugnazione erano stati proposti oltre il termine di trenta giorni, di cui agli artt. 325-326 c.p.c., dalla scoperta del dolo o della falsità (quindi, tardivamente), in quanto la sentenza del Consiglio di Stato, più volte citata (quella che avrebbe dovuto costituire il documento sopravvenuto e prova del dolo della Shopville), era stata comunicata al procuratore domiciliatario il giorno 1.10.13, mentre l’impugnazione del lodo era stata proposta con atto di citazione notificato il 7.2.14 (senza attribuire alcun rilievo alla trasmissione del testo integrale della sentenza, da parte del difensore di L.V.M. davanti al Consiglio di Stato, avvenuta il 9.1.14).

In riferimento al terzo motivo sul dedotto errore revocatorio contenuto nel lodo, la Corte d’appello riteneva il ricorso inammissibile perchè la revocazione di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4 (prevista per le sentenze) non è contemplata dall’art. 831 c.p.c., comma 1 (in tema di impugnazione del lodo).

La società L.V.M. srl ricorre per Cassazione sulla base di un motivo mentre Shopville ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

che:

La ricorrente deduce il vizio di violazione e/o falsa applicazione di legge, in particolare, degli artt. 170,325 e 326 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il giudice a quo erroneamente affermato la decorrenza del termine per proporre la revocazione, dalla data di comunicazione al difensore della società LVM srl nel giudizio amministrativo, della sentenza pronunciata tra le parti dal Consiglio di Stato e non da quello di sua effettiva conoscenza da parte della medesima LVM srl, allorquando il proprio difensore le trasmetteva il testo integrale della sentenza.

Il ricorso è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Nell’ipotesi di revocazione di sentenza per dolo di una parte in danno dell’altra, ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 1, il termine perentorio per proporla, di trenta giorni, decorre, ai sensi dell’art. 326 c.p.c., dalla scoperta del dolo, benchè debba trattarsi di scoperta effettiva e completa, riconoscibile solo quando si sia acquisita la ragionevole certezza non essendo sufficiente il mero sospetto – che il dolo vi sia stato ed abbia ingannato il giudice, fino a determinarne statuizioni diverse da quelle che sarebbero state adottate a conclusione di un dibattito corretto” (Cass. n. 2989/16, 1102/20, 11451/11, 4008/04).

Nel caso di specie, la Corte d’appello ha fissato la decorrenza della scoperta del dolo, dalla legale conoscenza della sentenza del Consiglio di Stato (nella quale si ipotizzava la possibilità che la decadenza delle licenze amministrative potesse essere maturata fin dal 1996), avvenuta con la mera comunicazione della cancelleria dell’avvenuto deposito della sentenza stessa in data 1.10.13 (equiparando, quindi,, la conoscenza legale a quella effettiva, come se si trattasse d’impugnare tale sentenza del Consigliere di Stato), mentre, alla stregua dei principi regolatori della materia la conoscenza del dolo processuale deve essere effettiva in capo alla parte che se ne dolga (nel caso di specie, dalla trasmissione del testo integrale della sentenza da parte del difensore alla stessa L.V.M. avvenuta il 9.1.14), e, ciò, in quanto la comunicazione di avvenuto deposito della sentenza non conteneva nessuna informazione sul dolo stesso: pertanto, l’impugnazione del medesimo lodo, avvenuta con atto di citazione notificato il 7.2.14 doveva essere considerata tempestiva.

In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e rinviata alla Corte d’Appello di Milano, affinchè, alla luce di quanto esposto, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021

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