Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.17646 del 21/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18428/2020 proposto da:

M.I., cod. fisc. *****, elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Di Frenna, per procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, cod. fisc. *****, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che per legge lo rappresenta e difende;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2046/2019 della Corte di appello di Bologna, depositata il 5 luglio 2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23 marzo 2021 dal Consigliere Dott. Marco Vannucci.

OSSERVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. che con ricorso ex 702-bis c.p.c. depositato il 10 novembre 2017 M.I. (di nazionalità del Bangladesh): impugnò avanti il Tribunale di Bologna il provvedimento con cui la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna dispose il rigetto delle domande di protezione internazionale e di protezione umanitaria da lui avanzate; chiese il solo accertamento dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria;

2. che con ordinanza emessa il 28 novembre 2018 a definizione di processo svoltosi nelle forme del rito sommario di cognizione (artt. 702-bis e 702-ter c.p.c.) il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, rigettò tale domanda;

3. che, adita dalla parte soccombente, la Corte di appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 5 luglio 2019, dichiarò inammissibile l’appello per la riforma di tale ordinanza in quanto:

a) la domanda era stata proposta dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, come modificato dal D.L. n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, con L. n. 46 del 2017, prevedente che la cognizione delle impugnazioni contro le decisioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale appartiene al tribunale in composizione collegiale che tratta la relativa controversia secondo il rito previsto per i procedimenti in Camera di consiglio camerali (artt. 737 – 742 bis c.p.c.) e la definisce con decreto ricorribile per cassazione;

b) il fatto che il Tribunale di Bologna, in contrasto con tale disciplina, abbia deciso la controversia applicando il rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e 702-ter c.p.c., sul rilievo che il ricorrente avesse chiesto solo il riconoscimento della protezione umanitaria non osta alla declaratoria di inammissibilità dell’appello “in quanto, così opinando, si produrrebbe una ingiustificata distonia tra il rito applicabile alle controversie aventi ad oggetto la domanda di protezione umanitaria proposta unitamente a quella di riconoscimento delle protezioni maggiori giudicate in primo grado dal tribunale in composizione collegiale con decreto non impugnabile ed il rito in tesi applicabile alle controversie aventi ad oggetto la sola protezione umanitaria giudicate in primo grado dal giudice monocratico con ordinanza appellabile”;

4. che per la cassazione di tale sentenza M. propose ricorso con cui deduce che:

a) il rito camerale previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, citato art. 35-bis, “si applica solo ed esclusivamente alle domande di protezione internazionale”;

b) alla luce del contenuto precettivo del D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 1, lett. d) e comma 4, convertito, con modificazioni, con L. n. 46 del 2017, nel testo, applicabile al caso di specie (anteriore al D.L. n. 113 del 2018) la controversia relativa alla sola domanda di protezione umanitaria doveva dunque essere decisa dal Tribunale in composizione monocratica facendo applicazione, secondo la scelta del ricorrente, del rito ordinario di cognizione da definire con sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., ovvero del rito sommario di cognizione e tali provvedimenti sono impugnabili con l’appello;

c) è comunque “illegittimo dichiarare l’inammissibilità dell’Appello proposto quando il Tribunale si era espresso con Ordinanza e ciò a prescindere dall’eventuale distonia evidenziata dalla Corte rispetto ai casi di ricorso avverso diniego di protezione internazionale”;

5. che l’intimato Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente;

6. che la censura sub c), anche se non sorretta da alcuna argomentazione, evoca con chiarezza, in funzione dell’individuazione del mezzo di impugnazione di provvedimento giudiziale definitorio di controversia su diritti soggettivi, il principio dell’apparenza formale dell’atto decisorio e del procedimento giudiziale in concreto seguito per giungere alla decisione (se e come impugnabile);

che tale censura è fondata;

che costituisce principio affatto consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l’individuazione del mezzo di impugnazione in concreto esperibile contro provvedimento giudiziale a contenuto decisorio su diritti soggettivi (sentenza; ordinanza; decreto) deve essere effettuata solo avendo riferimento a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito adottato dal giudice in relazione alla qualificazione, anche implicita, dell’azione (giusta ovvero errata che sia) da lui effettuata, essendo prerogativa esclusiva del giudice la qualificazione della domanda e l’utilizzazione del rito seguito (eventualmente previa sua modificazione) per addivenire alla decisione: e ciò, a tutela dell’affidamento della parte e in ossequio al principio dell’apparenza (in questo senso, cfr., fra le molte, e le più recenti: Cass. S.U., n. 4617 del 2011; Cass. n. 30201 del 2008; Cass. n. 20811 del 2010; Cass. n. 15272 del 2014; Cass. n. 20385 del 2015; Cass. n. 25553 del 2016; Cass. n. 23052 del 2017; Cass. n. 24515 del 2018; Cass., n. 210 del 2019; Cass. n. 23390 del 2020);

che, in tale ordine di concetti, in materia di protezione internazionale, nella disciplina vigente dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, con L. n. 46 del 2017 e prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, nella L. n. 132 del 2018 (applicabile al caso di specie in ragione del giorno del deposito dell’atto introduttivo del processo di primo grado), qualora la sola domanda di accertamento dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria, in sede di impugnazione di decisione amministrativa di diniego di protezione internazionale, sia dal destinatario di tale decisione stata proposta avanti il Tribunale competente per territorio con ricorso redatto in applicazione dell’art. 702-bis c.p.c. e il giudice adito non abbia mutato il rito scelto dalla parte in quello (camerale: artt. 737 – 742 bis c.p.c.) previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 1, decidendo su tale esclusiva domanda con ordinanza emessa ai sensi del successivo art. 702-ter, l’appello è l’unico mezzo di impugnazione previsto dalla legge processuale contro tale provvedimento (art. 702-quater c.p.c.), senza che sia necessario verificare se il rito sommario di cognizione sia stato dal giudice di primo grado applicato in conformità alla legge al tempo vigente; in applicazione, per l’appunto, del sopra ricordato principio di apparenza;

che la sentenza impugnata non è conforme a tale principio di diritto, avendo dichiarato inammissibile l’appello contro ordinanza emessa a definizione di processo svoltosi nelle forme del rito sommario di cognizione, sul presupposto che tale provvedimento sarebbe solo ricorribile per cassazione (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13) in ragione della affermata non conformità alla legge processuale speciale del rito applicato dal giudice di primo grado per addivenire alla decisione sulla domanda del ricorrente, volta a ottenere la protezione umanitaria;

che la sentenza impugnata deve dunque essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Bologna che, in diversa composizione: dovrà procedere alla trattazione dell’appello (art. 702-quater c.p.c.) proposto dall’odierno ricorrente contro l’ordinanza emessa il 28 novembre 2018 dal Tribunale di Bologna in applicazione degli artt. 702-bis e 702-ter c.p.c.; dovrà pronunciare sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, cui rimette la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021

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