Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.17647 del 21/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11658/2020 proposto da:

A.Q., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonella Macaluso, giusta procura speciale rilasciata in calce al ricorso per cassazione.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta n. 576/2019, pubblicata il 24 settembre 2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/03/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza del 24 settembre 2019, la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato l’appello proposto da A.Q., cittadino del Pakistan (Chawal), avverso l’ordinanza del Tribunale di Caltanissetta del 2 novembre 2017.

2. Il richiedente aveva dichiarato di avere lasciato il Paese di origine perchè minacciato di morte dal capo del gruppo estremista Lashkar-e Tayba, che aveva fatto emettere una fatwa nei confronti suoi e di suo padre, in quanto avrebbe accompagnato lo zio (poi ucciso dallo stesso gruppo) alla polizia per denunciare la presenza di alcuni terroristi, loro affiliati, ed anche perchè aveva difeso il padre nel corso di un litigio avuto con loro a causa dell’edificazione di una moschea da parte di un gruppo a loro vicino (Ahl e dees).

3. La Corte di appello ha ritenuto le dichiarazioni del richiedente generiche e non minimamente provate ed ha affermato che non sussistevano nemmeno i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, sia per la ritenuta non credibilità (D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. a e b), sia in ragione della situazione del paese di provenienza alla luce delle fonti internazionali consultate e specificamente indicate (D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. c)); quanto alla protezione umanitaria, è stato precisato che non sussisteva un significativo radicamento nel territorio italiano e che la scarsa credibilità del racconto impediva di avere adeguata contezza di uno sradicamento dal territorio di origine.

4. A.Q. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato a tre motivi.

5. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e) e artt. 5, 7 e 8, anche alla luce del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, avendo errato la Corte di appello nel non riconoscere lo status di rifugiato per la sussistenza di una chiara forma di persecuzione per motivi religiosi ed essendo il narrato del ricorrente verosimile alla luce delle notizie pervenute sulla sua zona di provenienza.

1.1 Il motivo è inammissibile perchè trascura del tutto di censurare il secondo iter argomentativo della corte di merito, laddove essa ha affermato che la vicenda del ricorrente appariva non credibile non solo per le numerose incongruenze riferite nel corso dell’audizione e per le modalità e tempistiche in relazione alle quali si sarebbero verificati i fatti, ma anche perchè era emerso che lo stesso avesse una conoscenza superficiale del rito dei ***** e che i rapporti con il gruppo sunnita ***** non apparivano aderenti al dato reale.

1.2 Il ricorrente, dunque, censura la valutazione di non credibilità della sua vicenda personale, sollecitando, inammissibilmente, la rivalutazione di un apprezzamento di merito, che, nel caso di specie, è stato idoneamente motivato e non è pertanto sindacabile in sede di legittimità (Cass., 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., 12 giugno 2019, n. 15794).

1.3 E utile, comunque, precisare che questa Corte, anche di recente, ha ribadito quale sia il riparto degli oneri di allegazione e prova, ed in qual senso debba essere intesa la nozione di “cooperazione istruttoria” invocata dal ricorrente, ricondotta alla previsione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

In primo luogo, l’attenuazione del principio dispositivo, in cui la “cooperazione istruttoria” consiste, si colloca non sul versante dell’allegazione, ma esclusivamente su quello della prova, in quanto l’allegazione deve essere adeguatamente circostanziata, dovendo il richiedente presentare “tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la… domanda”, ivi compresi “i motivi della sua domanda di protezione internazionale” (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1 e 2), con la precisazione che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda medesima, sul piano probatorio, giacchè, in mancanza di altro sostegno, le dichiarazioni del richiedente sono considerate veritiere soltanto, tra l’altro, “se l’autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5)” (Cass., 9 luglio 2019, n. 18431).

Ne consegue che solo quando colui che richieda il riconoscimento della protezione internazionale abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto sorge il potere-dovere del giudice di accertare, anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel paese straniero di origine dell’istante, si registrino i fenomeni tali da giustificare l’accoglimento della domanda (Cass. 28 giugno 2018, n. 17069).

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e l’omesso esame del fatto che, tornando in Pakistan, avrebbe potuto subire trattamenti inumani e degradanti per i motivi di persecuzione religiosa; la Corte, inoltre, non aveva riconosciuto il clima di assoluta instabilità che caratterizzava il paese di provenienza.

2.1 Il motivo è inammissibile.

2.2 E’, in primo luogo, inammissibile perchè non coglie il segno per difetto di specificità e pertinenza rispetto alla “ratio decidendi”, avendo la Corte rigettato la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), per la scarsa verosimiglianza del racconto, ostativa alla configurabilità di una minaccia individuale alla vita o alla persona in relazione alla vicenda prospettata dal richiedente.

2.3 Il secondo motivo è, in secondo luogo, inammissibile nella parte in cui ha ad oggetto l’accertamento dell’insussistenza della situazione di conflitto armato rilevante ai fini del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), trattandosi di accertamento in fatto non adeguatamente censurato con il ricorso.

Nella sostanza, la censura del ricorrente si risolve in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., 13 agosto 2018, n. 20721).

La Corte di merito, in particolare, ha provveduto ad escludere la sussistenza di situazioni di minaccia grave e individuale alla vita o alla persona da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)), affermando che la regione di provenienza del ricorrente si trovava nella parte settentrionale della regione del Punjab pakistano e che anche con riferimento alla parte meridionale le fonti (espressamente richiamate e aggiornate al 2018) parlavano di un calo di circa il 15% sul numero degli attacchi terroristici e un calo del 6% sul numero dei morti.

Il ricorrente, peraltro, con specifico riferimento ai dedotti motivi di persecuzione, di natura religiosa, richiama, in modo generico, alcuni scontri accaduti nella regione del Punjab, e tra questi un’esplosione a ***** riguardante una manifestazione organizzata da dipendenti del settore farmaceutico e chimico e uno scontro, nella parte orientale del paese, tra polizia e talebani del gruppo *****.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, in ordine al riconoscimento di una protezione di tipo umanitaria, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, essendo il ricorrente lontano dal suo Paese dal 2011 e perfettamente integrato nel tessuto sociale italiano; tenuto conto, inoltre, della situazione di generale insicurezza del suo paese e per la violazione dei diritti umani che in esso costantemente avvengono.

3.1 Anche il terzo motivo è inammissibile, non essendo stata censurata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento del mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

3.2 Il ricorrente fonda, infatti, la propria domanda di permesso umanitario su circostanze che sono state ritenute non credibili dal giudice di merito con argomentazioni adeguate e non sindacabili in sede di legittimità.

3.3 Questa Corte, di recente, ha affermato che in tema di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, se è pur vero che la valutazione in ordine alla sussistenza dei suoi presupposti deve essere il frutto di autonoma valutazione avente ad oggetto le condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti, tuttavia, la necessità dell’approfondimento da parte del giudice di merito non sussiste se, già esclusa la credibilità del richiedente, non siano state dedotte ragioni di vulnerabilità diverse da quelle dedotte per le protezioni maggiori (Cass., 24 dicembre 2020, n. 29624).

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, poichè l’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021

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