Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.17648 del 21/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAR Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11661/20 proposto da:

A.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonella Macaluso, giusta procura speciale rilasciata in calce al ricorso per cassazione.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta depositata il 12 settembre 2019, comunicata il 20 settembre 2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/03/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza del 12 settembre 2019, la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato l’appello proposto da A.S., cittadino del Bangladesh (Chando Bari – Shilet), avverso l’ordinanza del Tribunale di Caltanissetta del 21 giugno 2017.

2. Il richiedente aveva dichiarato di avere lasciato il Paese di origine dopo avere assistito ad una aggressione in cui un ragazzo aveva gettato dell’acido sul viso ad una ragazza e lui aveva riferito quanto aveva visto alla polizia, ma era stato minacciato e torturato, insieme a suo padre, con il fine di non testimoniare e con la minaccia di essere ucciso se avesse testimoniato.

3. La Corte di appello non ha ritenuto credibile il racconto del richiedente e ha affermato che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, anche alla luce delle fonti internazionali consultate e specificamente indicate; quanto alla protezione umanitaria, è stato precisato che il richiedente aveva motivato la richiesta con la situazione di generalizzata violenza armata che esisterebbe in Bangladesh; che in Bangladesh lavorava come cuoco in un ristorante e in quel paese viveva la sua famiglia (madre, tre sorelle e uno zio materno), mentre in Italia non risultava avere un lavoro e legami affettivi stabili, nè aveva intrapreso un percorso di integrazione culturale.

4. A.S. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato a tre motivi.

5. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e) e artt. 5, 7 e 8, anche alla luce del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, dovendo la Corte territoriale colmare le lacune del racconto utilizzando i poteri istruttori, avendo il ricorrente lasciato il paese perchè perseguitato per motivi di opinione politica intesa in senso lato come modus operandi, essendo comprensibile il timore dello stesso di essere torturato e sottoposto a violenza nell’ipotesi di rientro in Bangladesh.

1.1 Il motivo è inammissibile perchè trascura del tutto di censurare il percorso argomentativo della Corte territoriale, che ha affermato che la vicenda del ricorrente appariva non credibile per le contraddizioni specificamente richiamate alle pagine 5 e 6 del provvedimento impugnato e che, comunque, il racconto del richiedente non integrava una situazione di persecuzione, non essendovi allegazioni che a carico del medesimo erano state iniziate o erano in corso azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie, nè vi era la prova che egli fosse perseguitato per ragioni di opinione politica (che non potevano certamente intendersi come modus operandi), in quanto non aveva nemmeno allegato di svolgere attività politica in Bangladesh.

1.2 Il ricorrente, dunque, censura la valutazione di non credibilità della sua vicenda personale, sollecitando, inammissibilmente, la rivalutazione di un apprezzamento di merito, che, nel caso di specie, è stato idoneamente motivato e non è pertanto sindacabile in sede di legittimità (Cass., 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., 12 giugno 2019, n. 15794).

1.3 E’ utile, comunque, precisare che questa Corte, anche di recente, ha ribadito quale sia il riparto degli oneri di allegazione e prova, ed in qual senso debba essere intesa la nozione di “cooperazione istruttoria” invocata dal ricorrente, ricondotta alla previsione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

In primo luogo, l’attenuazione del principio dispositivo, in cui la “cooperazione istruttoria” consiste, si colloca non sul versante dell’allegazione, ma esclusivamente su quello della prova, in quanto l’allegazione deve essere adeguatamente circostanziata, dovendo il richiedente presentare “tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la… domanda”, ivi compresi “i motivi della sua domanda di protezione internazionale” (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1 e 2), con la precisazione che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda medesima, sul piano probatorio, giacchè, in mancanza di altro sostegno, le dichiarazioni del richiedente sono considerate veritiere soltanto, tra l’altro, “se l’autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5)” (Cass., 9 luglio 2019, n. 18431).

Ne consegue che solo quando colui che richieda il riconoscimento della protezione internazionale abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto sorge il potere-dovere del giudice di accertare, anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel paese straniero di origine dell’istante, si registrino i fenomeni tali da giustificare l’accoglimento della domanda (Cass. 28 giugno 2018, n. 17069).

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ovvero la situazione di violenza indiscriminata esistente nel Bangladesh, paese dal quale il ricorrente manca dal 2012, come emergeva dalle informazioni provenienti dal ricorrente da tenere in considerazione mediante la puntuale osservanza degli obblighi di cooperazione istruttoria.

2.1 Il motivo è inammissibile.

2.2 E’, in primo luogo, inammissibile perchè non coglie il segno per difetto di specificità e pertinenza rispetto alla “ratio decidendi”, avendo la Corte rigettato la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), per la mancanza di prova che il richiedente potesse essere esposto a condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte, ovvero a tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, alla luce della ritenuta scarsa verosimiglianza del racconto, ostativa alla configurabilità di una minaccia individuale alla vita o alla persona in relazione alla vicenda prospettata dal richiedente.

2.3 Il secondo motivo è, in secondo luogo, inammissibile nella parte in cui ha ad oggetto l’accertamento dell’insussistenza della situazione di conflitto armato rilevante ai fini del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), trattandosi di accertamento in fatto non adeguatamente censurato con il ricorso.

Nella sostanza, la censura del ricorrente si risolve in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., 13 agosto 2018, n. 20721).

La Corte di merito, in particolare, ha provveduto ad escludere la sussistenza di situazioni di minaccia grave e individuale alla vita o alla persona da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)), in Bangladesh e con specifico riguardo al distretto di provenienza del ricorrente alla luce del rapporto EASO aggiornato a dicembre 2017.

Il ricorrente, peraltro, richiama, in modo generico, alcuni scontri avvenuti in Bangladesh in occasione delle elezioni e di una grave instabilità religiosa e politica che nulla hanno a che vedere con la sua situazione personale.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, in ordine al riconoscimento di una protezione di tipo umanitaria, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in quanto il ricorrente proveniva dal Bangladesh, uno dei paesi più poveri al mondo, le cui condizioni sociali, economiche e sanitarie non consentivano un livello adeguato ed accettabile di vita.

3.1 Anche il terzo motivo è inammissibile, non essendo stata censurata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento del mancato riconoscimento della protezione umanitaria, avendo la Corte affermato che il ricorrente lavorava come cuoco, in Bangladesh, in un ristorante e in quel paese viveva la sua famiglia (madre, tre sorelle e uno zio materno), mentre in Italia non risultava avere un lavoro e legami affettivi stabili, nè aveva intrapreso un percorso di integrazione culturale.

3.2 Giova ricordare che questa Corte, anche di recente, ha affermato che “In tema di protezione umanitaria, la condizione di vulnerabilità che legittima il rilascio del permesso di soggiorno di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non comprende quella di svantaggio economico o di povertà estrema del richiedente asilo, perchè non è ipotizzabile un obbligo dello Stato italiano di garantire ai cittadini stranieri parametri di benessere o di impedire, in caso di rimpatrio, l’insorgere di gravi difficoltà economiche e sociali” (Cass., 6 novembre 2020, n. 249054) ed ancora che “ai fini dell’accertamento della condizione di vulnerabilità del richiedente, all’esito della valutazione comparativa tra le condizioni di vita alle quali lo straniero sarebbe esposto ove rimpatriato ed il raggiunto grado di integrazione sociale nel nostro paese, la condizione di povertà del paese di provenienza può assumere rilievo ove considerata unitamente alla condizione di insuperabile indigenza alla quale, per ragioni individuali, il ricorrente sarebbe esposto ove rimpatriato, nel caso in cui la combinazione di tali elementi crei il pericolo di esporlo a condizioni incompatibili con il rispetto dei diritti umani fondamentali” (Cass., 4 settembre 2020, n. 18443), situazione quest’ultima, nel caso in esame, motivatamente esclusa a seguito della valutazione comparativa tra la situazione di radicamento del ricorrente nel paese di provenienza e la situazione di mancata integrazione in Italia.

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, poichè l’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021

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